Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15039 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ALPHA SYS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv. ROBOL Luigi, elettivamente domiciliata nello
studio dell’Avv. Francesco Pannicelli in Roma, via Varrone, n. 9;
– ricorrente –
contro
RADARCHIM s.p.a., in persona legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al
ricorso, dagli Avv. BONO Roberto e Franca D’Antonio, elettivamente
domiciliata nello studio dell’Avv. Pio Corti in Roma, Viale Parioli,
n. 47;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.
1299 in data 12 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3
maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“Giudicando sull’opposizione proposta da Alpha Sys s.r.l. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di L. 28.030.320 (pari ad Euro 14.476,45), oltre interessi ed accessori in favore di Radarchim s.p.a. per una fornitura di computer, il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, espletata l’istruzione, con sentenza n. 4867 del 26 aprile 2005, ha respinto l’opposizione, rigettato le domande, le eccezioni e le istanze proposte dall’opponente e condannato Alpha Sys s.r.l. alla rifusione delle spese del processo e di quelle del procedimento monitorio.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 12 99 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 12 maggio 2009, ha respinto il gravame della Alpha Sys, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la società Alpha Sys ha proposto ricorso, con atto notificato il 25-29 giugno 2010, sulla base di tre motivi.
L’intimata società ha resistito con controricorso.
Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria in ordine alla mancata stipulazione di un contratto di compravendita, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5.
Il secondo motivo è rubricato “art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3) – violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale in punto di riconoscimento e sussistenza dei vizi”. Il terzo motivo denuncia “art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità in punto di mancata effettuazione di c.t.u.”.
Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con la formulazione del conclusivo quesito di diritto (là dove vengono prospettati vizi di violazione di legge) e del quesito di sintesi (là dove si denuncia vizio di motivazione), imposta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011