Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15038 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 28/05/2021), n.15038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6270/19 proposto da:

-) B.R., elettivamente domiciliato a Cervaro, v. Collecedro

n. 13, difeso dall’avvocato Claudine Pacitti in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 6.8.2018 n. 1631;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.R., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere ucciso dal proprio padre, il quale non voleva che egli si dedicasse alla desiderata carriera di calciatore.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.R. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 15 giugno 2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 6 agosto 2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè i fatti posti dal richiedente a fondamento della domanda avevano natura esclusivamente privata e personale, e non integravano una persecuzione;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.R. con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè quello di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Nella illustrazione del motivo, dopo la giustapposizione di varie massime di legittimità, si afferma (pagina 5) che erroneamente la Corte d’appello avrebbe “evidenziato la contraddittorietà ed incoerenza delle dichiarazioni” compiute dall’odierno ricorrente in sede di audizione dinanzi la commissione territoriale.

Prosegue spiegando che, non conoscendo l’italiano, egli aveva “probabilmente usato termini diversi che hanno determinato una interpretazione diversa dei fatti riferiti”.

L’illustrazione del motivo prosegue (pagina 6) sostenendo che la Corte d’appello ha omesso “qualsivoglia pronuncia o valutazione in merito all’integrazione che il ricorrente è stato in grado di raggiungere nella comunità che lo ha ospitato”.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile in ambedue le censure in cui si articola.

Per quanto riguarda l’omesso esame del fatto decisivo (nella specie, l’attività svolta in Italia), tale censura è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito, preclusiva della possibilità di prospettare in questa sede il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è inammissibile sia per la totale mancanza di illustrazione; sia in ogni caso perchè censura una statuizione che vanamente si cercherebbe nella sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, non ha formulato alcun giudizio di attendibilità od inattendibilità del richiedente, ma si è limitata a rilevare che i fatti da lui dedotti non integravano gli estremi di una “persecuzione” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, e per questa ragione ha rigettato la domanda: una ratio decidendi, dunque, che non viene neanche sfiorata dal ricorso.

2. Ritiene la Corte che le spese del presente giudizio di legittimità debbano essere compensate interamente fra le parti, in virtù della considerazione che il controricorso depositato dall’amministrazione consta di sole 11 righe, del tutto avulse dai contenuti effettivi (e dalle mende effettive) del ricorso.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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