Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15038 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 21/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 21/07/2016), n.15038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di Sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di Sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 11712 del 2015 per regolamento di

giurisdizione proposto da:

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato Natale Bonfiglio, elettivamente domiciliato in Roma,

via Emanuele Gianturco n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Giovanna

Criscuolo;

– ricorrente –

contro

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.), in liquidazione, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Santo

Messineo, elettivamente domiciliato in Roma, via Agri n. 3, presso

lo studio dell’Avvocato Ignazio Mormino;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto dichiararsi il

ricorso inammissibile, modificate in camera di consiglio dal

Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale

ha chiesto dichiarasi l’estinzione del processo per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso per reintegrazione nel possesso ex artt. 669-ter e 703 c.p.c., depositato il 28 novembre 2014, Ente Acquedotti Siciliani (EAS), in liquidazione, ha chiesto al Tribunale di Patti di essere reintegrato nel possesso dei locali siti in (OMISSIS) (ex casa cantoniera EAS), del quale era stato spogliato per effetto della sostituzione della serratura di accesso disposta dal Sindaco;

che, in particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse ordinato al Sindaco di consegnare le chiavi di accesso al predetto immobile e di astenersi dal compiere ulteriori azioni di molestia;

che, disattesa la richiesta di provvedimento inaudita altera parte e disposta la comparizione delle parti, si è costituito il Comune di Capo d’Orlando, eccependo: a) il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad azioni possessorie per il divieto derivante dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 141; b) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del citato R.D. n. 1775 del 1933, artt. 141 e 143 e del R.D. n. 523 del 1904, art. 2; c) la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, per altro profilo; d) la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che il titolo dal quale dipendeva la proprietà e il possesso dell’immobile in questione andava rinvenuto in due convenzioni stipulate dalle parti nel 1957 e nel 2009;

che il medesimo Comune di Capo d’Orlando, quindi, con ricorso avviato alla notifica il 2 maggio 2016, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a queste Sezioni Unite di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione; in via subordinata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di affermare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche o, in via gradata, del giudice amministrativo;

che l’Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), in liquidazione, ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del regolamento preventivo sul rilievo che il giudizio possessorio, in relazione al quale è stata chiesta la individuazione della giurisdizione, è stato dichiarato improcedibile all’udienza del 5 maggio 2016, per mancata comparizione delle parti, ed è stato cancellato dal ruolo;

che il P.M. ha concluso per la inammissibilità del regolamento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che in data 1 luglio 2016 il Comune di Capo d’Orlando, preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per regolamento di giurisdizione;

che la dichiarazione di rinuncia, non essendo stata notificata alla controparte, non comporta l’estinzione del giudizio;

che la stessa, tuttavia, denota una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente regolamento;

che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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