Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15038 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22033/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12

domicilia;

– ricorrente –

contro

EMONA – ISTITUTO AGRICOLO IMMOBILIARE DI LUBIANA S.r.l., in persona

del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Crescenzio, 82, presso lo studio dell’Avvocato Marcello

Pasanisi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4590/2015 della CORTE D’APPELLO di Roma,

depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4590 pubblicata il 27 luglio 2015, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da Emona-Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 12193 del 2007, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere all’appellante il contributo statale previsto dalla L. n. 135 del 1985, art. 2, contenente “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero”, sugli interessi passivi fissati nella misura del 4,246%, e determinato per il periodo successivo sulla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor a sei mesi, rilevate nei due mesi antecedenti ciascun periodo di interessi, corrisposti da Emona a CARISBO S.p.A. in esecuzione del contratto di mutuo, della durata di quindici anni contratto il 14 novembre 2002 per l’importo di Euro 750 mila, corrispondente alla quota per interessi sulle rate semestrali di mutuo fino alla concorrenza della percentuale dell’8% stabilita dalla legge oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La Corte di merito, nel rilievo che l’indicata provvidenza spetti secondo legge rispetto a mutuo finalizzato al reimpiego degli indennizzi percepiti per la perdita di beni all’estero in attività produttive in Italia per favorire quivi lo sviluppo economico e l’occupazione, riteneva che l’intervenuto acquisto di un appartamento in (OMISSIS), ai fini di ristrutturazione, rientrante nell’oggetto sociale dell’appellante tra cui figurava la gestione ed il commercio degli immobili di proprietà sociale, fosse attività coperta dalla previsione del beneficio di cui alla L. n. 153 del 1985, art. 2.

Nella quantificazione del contributo statale, la Corte territoriale muovendo dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 184 del 2008 che investita della questione di legittimità costituzionale della L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 2, come interpretato dalla L. 29 gennaio 1994, n. 98, art. 1, comma 5 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla L. 5 aprile 1985, n. 135, recante “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero”) – sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza adottata nell’ambito del giudizio pendente tra le medesime parti e definito dalla sentenza impugnata – ne aveva dichiarato la manifesta inammissibilità, stabiliva che il contributo statale dell’8% previsto dalla legge doveva intendersi riferito “all’ammontare dell’importo che il mutuatario ha corrisposto annualmente al mutuante a titolo di interessi passivi e non al saggio di interesse pattuito”, con il solo limite che il contributo non potesse eccedere la misura dell’indennizzo reimpiegato.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un unico motivo cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, Emona – Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 16 del 1980, art. 2, come sostituito ed integrato dalla L. n. 135 del 1985, art. 2, ed interpretato dalla L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza impugnata avrebbe violato le indicate disposizioni nel contenuto integrato dall’interpretazione conforme a Costituzione offertane dal Giudice delle leggi con l’ordinanza n. 184 del 2008.

La Corte costituzionale nel dichiarare inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Roma aveva suggerito una interpretazione per la quale l’importo che lo Stato eroga in favore del beneficiario non può superare quello che il mutuante versa in favore della banca mutuataria a titolo di interessi.

Poichè nella fattispecie in esame la beneficiaria versava alla banca mutante interessi pari a poco più del 4% della somma mutuata non poteva essere riconosciuto un contributo pari all’8% del medesimo importo mutuato; in tal modo l’importo versato dallo Stato avrebbe superato, anzi raddoppiato, quello che il beneficiario versa alla banca, tanto realizzando una ingiusta locupletazione non voluta dalla norma.

La sentenza sul punto sarebbe stata non chiara e finanche contraddittoria, da una parte affermando la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del contributo corrispondente alla quota di interessi delle rate semestrali di mutuo Fino alla concorrenza dell’otto per cento prevista dalla legge e dall’altro stabilendo che il contributo andava riferito all’ammontare corrisposto annualmente al mutuante a titolo di interessi passivi e non al saggio di interesse pattuito, per poi concludere che il contributo non può eccedere la misura dell’indennizzo reimpiegato.

Il pieno accoglimento dell’appello avrebbe lasciato intendere che l’intenzione della Corte di merito era quella di riconoscere quanto richiesto dall’appellante e quindi la corresponsione dell’intero contributo nella misura dell’8% dell’importo erogato dalla banca, pur in presenza di un mutuo erogato al tasso di interesse variabile fissato nella misura del 4.246% e determinato per il periodo successivo sulla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor a sei mesi rilevate nei due mesi antecedenti ciascun periodo di interessi.

La controricorrente contrasta l’avverso ricorso deducendone da un canto l’inammissibilità perchè introduttivo di un tema, quello dell’indebito arricchimento ai danni dello Stato, che avrebbe dovuto essere dedotto in sede di appello incidentale condizionato e sul quale invece, in quanto il Ministero aveva genericamente contrastato l’avverso appello di cui aveva richiesto il rigetto per infondatezza, si sarebbe formato il giudicato e dall’altra l’infondatezza.

2. Il motivo di ricorso è infondato.

2.1. In via preliminare va rilevato che non è configurabile nella fattispecie in esame, di contro a quanto dedotto dalla controricorrente, un profilo di inammissibilità per intervenuta Formazione del giudicato sulla questione dell’ingiustificato arricchimento che conseguirebbe al pagamento di interessi passivi in misura superiore a quella praticata dall’istituto mutuante, per non essere stata la stessa introdotta nelle forme dell’appello incidentale.

Secondo corretta lettura del principio affermato da questa Corte di legittimità, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l’accoglimento ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.

Nel caso in cui la parte sia integralmente vittoriosa in primo grado non è gravata da siffatto onere per far valere le domande e le eccezioni non accolte e per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle (Cass. n. 9889 del 13/05/2016).

Difettando nella fattispecie in esame il necessitato passaggio per i descritti termini di una iniziativa in appello destinata a tradursi in una impugnazione incidentale e restando invece soddisfatto l’interesse della parte vittoriosa in ragione di una mera riproposizione della domanda o eccezione, non si realizza il presupposto del dedotto giudicato che non può in ogni caso rinvenirsi, per il richiamato principio, là dove non si tratti di eccezioni o domande, ma di temi non altrimenti vestiti e non riproposti in appello.

2.2. Nel resto il motivo è infondato.

Come ritenuto dalla Corte di appello, secondo una interpretazione della norma in esame che si combina con quanto indicato dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 184 del 2008, si ha che.

La L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 2, come sostituito dalla L. n. 135 del 1985, contenente “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero”, là dove stabilisce che: “A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell’8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell’indennizzo utilizzato” va inteso, come correttamente ritenuto dalla Corte romana, nel senso che il contributo dello Stato va riferito all’ammontare dell’importo che il mutuatario ha corrisposto annualmente al mutuante a titolo di interessi passivi e non al saggio di interesse pattuito.

Depone in tal senso, come argomenta la Corte di merito, l’ordinanza della Corte costituzionale che nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale della L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 2, come interpretato dalla L. 29 gennaio 1994, n. 98, art. 1, comma 5, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, nel suggerire al giudice remittente una diversa interpretazione della norma, non investigata nell’ordinanza, rileva che il primo “non ha considerato la possibilità di pervenire ad una diversa interpretazione della disposizione censurata, la quale implicherebbe il riferimento del contributo statale sugli interessi che il soggetto privato è tenuto a pagare alla banca, indipendentemente dal tasso praticato da quest’ultima”.

Per siffatta diversa interpretazione diretta a preservare della norma il rispetto della Costituzione, quanto viene in considerazione sono gli interessi che il beneficiario è tenuto a corrispondere all’istituto mutuante e non il loro saggio, il che equivale a dire che l’otto per cento va rapportato alla misura degli interessi da corrispondersi dalla beneficiaria alla banca con il predeterminarsi la misura percentuale dell’intero da sostenersi a mezzo del contributo statale, con ciò prescindendosi dalla misura degli interessi praticata dalla banca.

Il soggetto beneficiario del contributo statale verrà sollevato di una somma pari all’otto per cento della somma corrisposta a titolo di interessi passivi alla banca qualunque sia la percentuale in concreto applicata da quest’ultima, con conseguente e derivato abbattimento del tasso applicato in ragione dell’indicato concorso.

Come ancora correttamente rileva la Corte di appello di Roma una siffatta esegesi rinviene conforto anche nella norma di chiusura della indicata disciplina là dove, alla L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 2, come modificato 5 aprile 1985, n. 135 contenente “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero”, è stabilito che: “A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell’8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell’indennizzo utilizzato (enfasi di chi scrive)”.

Con meccanismo di chiusura, l’indicata previsione stabilisce che il contributo in conto interessi potrà aversi fino al limite esterno rappresentato dalla misura dell’indennizzo dovuto a cittadini ed imprese titolari di beni già soggetto alla sovranità italiana o all’estero.

Rispetto all’indicata chiara esegesi nessuna contraddizione che della prima non consenta di ricostruirne le ragioni è ravvisabile nell’impugnata sentenza.

3. Il ricorso conclusivamente infondato va pertanto rigettato ed il Ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano secondo soccombenza come da dispositivo.

Resta esclusa l’applicazione del contributo unificato essendo stato respinto un ricorso dell’Amministrazione dello Stato (ex multis: Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere ad Emona-Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana S.r.l. le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15h forfettario sul compenso.

Non sussistono i presupposti, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente soccombente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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