Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15037 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. I, 28/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 28/05/2021), n.15037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6067/19 proposto da:

-) H.M.B., elettivamente domiciliato a Napoli, p.za

Camillo Benso Conte di Cavour n. 139, difeso dall’avvocato Luigi

Migliaccio, in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 18.7.2018 n.

1466;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.M.B., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, dopo essersi rifiutato di partecipare a pagamento ad una manifestazione politica, venne percosso e minacciato dagli appartenenti al partito politico organizzatore della manifestazione.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento H.M.B. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 25 ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 11 luglio 2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza 18 luglio 2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè il richiedente non aveva “nemmeno allegato” di essere vittima di una persecuzione;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da H.M.B. con ricorso fondato su tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente impugna la sentenza d’appello sia nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria, sia nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure.

Con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria (p. 7, penultimo capoverso, del ricorso), e trascurato:

-) sia di accertare ex officio se il richiedente fosse esposto in patria al pericolo di trattamenti inumani o degradanti;

-) sia di accertare d’ufficio se in (OMISSIS) esista un pericolo per la vita dei civili;

-) sia di effettuare una “valutazione comparativa della situazione personale “del RA”.

Con una seconda censura il ricorrente deduce invece (p. 9 del ricorso) che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 5 ed art. 8 “per avere malamente condotto il giudizio di credibilità del RA”.

1.1. Il motivo – sulla cui singolare tecnica scrittoria molto vi sarebbe da osservare: “RA”, ad esempio, per quanto consta a questa Corte nella lingua italiana è solo il nome d’una divinità egizia – è inammissibile in tutte le censure in cui si articola.

La prima censura è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Infatti, con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la Corte d’appello ha rigettato il gravame sul presupposto che l’appellante non avesse “nemmeno allegato” di essere vittima di persecuzioni o di trovarsi in una condizione di vulnerabilità. La Corte d’appello, in sostanza, ha rilevato un deficit assertivo.

Giusta o sbagliata che fosse tale decisione, essa andava impugnata con un motivo ad hoc, ma non lo è stata.

Pertanto, in assenza di impugnazione della statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto “non allegati” i fatti costitutivi delle suddette pretese, da un lato si è formato il giudicato in merito a tale valutazione; dall’altro lato la Corte d’appello non aveva alcun dovere di cooperazione istruttoria, in mancanza dell’allegazione stessa di fatti persecutori o di condizioni di vulnerabilità.

Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che colui il quale domandi in giudizio la concessione d’una qualsiasi forma di protezione internazionale “è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta” (Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624 – 01), e che in subiecta materia l’attenuazione del principio dispositivo “non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata” (Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01), sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146 – 01)

1.2. Con riferimento invece alla domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il motivo è inammissibile per totale mancanza di illustrazione.

Il ricorrente, infatti, assume che la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8 perchè, nel rigettare la domanda suddetta, “non ha reso fruibile la motivazione” (così il ricorso, pagina 8).

Cosa intendesse sostenere il ricorrente con questa affermazione non solo non è chiaro, ma nemmeno può ritenersi una “censura” in senso tecnico rivolta alla sentenza d’appello.

1.3. In ogni caso, per quanto occorrer possa, la Corte d’appello non ha affatto trascurato di accertare se in (OMISSIS) esistesse o meno una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Lo ha fatto, e lo ha escluso sulla base di notizie acquisite “dal sito della Farnesina”.

Il ricorrente, nell’impugnare tale statuizione, non indica da quali diverse e più aggiornate fonti risulterebbe che in (OMISSIS) esista una situazione di guerra.

Il motivo, dunque, è inammissibile non solo perchè privo di qualsiasi reale illustrazione, ma anche perchè chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 – 01).

1.4. Anche la seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto espresso un giudizio di attendibilità/inattendibilità del racconto compiuto dal richiedente.

Ha, come già detto, semplicemente escluso che fossero stati allegati in quel racconto fatti persecutori o condizioni di vulnerabilità.

Sicchè l’aggiunta di cui a pagina 3, quinto capoverso, della sentenza, secondo cui il racconto del richiedente era generico e stereotipo, costituisce una affermazione puramente incidentale compiuta ad abundantiam, e come tale irrilevante.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame del fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che la Corte d’appello ha trascurato di prendere in esame i concreti profili di rischio da lui dedotti, e cioè il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, ed il rischio di morte per i civili residenti in (OMISSIS).

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., essendovi stata una doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, circostanza che preclude, ai sensi della norma appena indicata, la denunciabilità in cassazione del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

3. Anche col terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo art. 360 c.p.c., n. 5.

Questo motivo investe il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

In esso si espone che la Corte d’appello avrebbe trascurato di prendere in esame varie circostanze di fatto concernenti le violenze subite dall’odierno ricorrente non solo nel proprio paese di origine, ma anche in Libia, nel periodo di tempo in cui ivi soggiornò.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate con riguardo al secondo motivo.

4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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