Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15037 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6804/2010 proposto da:

MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), non in proprio

ma esclusivamente in nome e per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI

DI SIENA S.P.A. – quale rappresentante, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. FRIGGERI 82, presso l’avvocato MARIO FIANDANESE, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO UNAGRO CONSORTILE SOC. CONSORTILE A R.L.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

26/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. UNAGRO Consortile proposta dalla s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca, la quale lamentava l’esclusione del credito insinuato, in nome e per conto della s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, fondato su decreto ingiuntivo emesso in favore della s.p.a. Banca Antonveneta, per mancata produzione dell’attestato di esecutorietà del decreto.

Il Tribunale ha rilevato d’ufficio, nella contumacia del curatore fallimentare, il difetto di legittimazione attiva della banca opponente, la quale non aveva prodotto la procura della S.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena e non aveva neppure dedotto le circostanze che la legittimavano a far valere un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto diverso anche dalla propria mandante.

Contro il decreto la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca, nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non ha svolto difese il curatore fallimentare intimato.

2.- Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia violazione di norme di diritto lamentando l’inosservanza del principio per il quale al giudice è consentito accertare d’ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la “legitimatio ad causam” attiva e passiva, ma non di rilevare d’ufficio l’effettiva titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio. Deduce che in sede di accertamento del passivo il giudice delegato aveva escluso il credito – in assenza di altre contestazioni del curatore – soltanto perchè non era stata prodotta la prova dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia rilevato d’ufficio la questione di legittimazione senza provocare il contraddittorio su di essa.

3.- Il primo motivo è infondato perchè le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente precisato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

E’ infondato anche il secondo motivo, perchè la questione della rappresentanza apparteneva già al contraddittorio, essendo stata dedotta dall’opponente senza provarla. Nè il tribunale avrebbe potuto applicare l’art 182 c.p.c., stante la preclusione della L. Fall., art. 99.

Infatti, in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 14/12/2015).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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