Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15036 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15198-2010 proposto da

CROSS FACTOR S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo

Bongiardo, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio

dell’avv. Elio Ludini, via Alberico II, n. 33.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA NUOVA IFMAR S.R.L. (C.F.), in persona del curatore

pro tempore;

SICILCASSA S.P.A., IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F.

(OMISSIS)), in persona del commissario liquidatore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 502/2009 della Corte d’Appello di Catania,

depositata il giorno 15 aprile 2009;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15 giugno 2016 dal relatore Dott. Antonio Didone;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cross Factor s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania resa il 15 aprile 2009, che respinse l’appello avverso la decisione del Tribunale di Caltagirone, con cui Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, – dante causa della ricorrente – si era vista dichiarare improcedibile l’opposizione proposta avverso allo stato passivo del fallimento della NUOVA IFMAR s.r.l..

Ritenne la corte che la pronuncia di primo grado non meritava censura, avendo ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell’opponente, avvenuta direttamente all’udienza e non almeno cinque giorni prima, trattandosi di un termine perentorio e restando irrilevante la costituzione in giudizio della curatela fallimentare.

Il ricorso e’ affidato a quattro motivi.

Il fallimento della NUOVA IFMAR s.r.l. e la Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, non hanno depositato controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo Cross Factor s.p.a. deduce la violazione dell’art. 98 l. fall. in relazione all’art. 165 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dovendo ritenersi sufficiente nell’opposizione allo stato passivo, ai fini della costituzione in giudizio dell’opponente, il deposito del ricorso con la procura, restando irrilevanti la nota di iscrizione a ruolo e la copia del ricorso notificato.

Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 98 l. fall. in relazione agli artt. 152 e 156 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la corte d’appello ritenuto perentorio il termine di cinque giorni prima dell’udienza per la costituzione in giudizio, pure in assenza di una norma che lo preveda e nonostante l’avvenuta costituzione in giudizio della curatela resistente.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 95 l. fall., nonche’ vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che in presenza di una riserva cd. “atipica”, deve ritenersi come se non fosse stata apposta alcuna riserva sull’ammissione del credito.

Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 93 e 99 l. fall., in relazione all’art. 2697 c.c., nonche’ vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che la banca ricorrente aveva dato idonea prova del credito vantato nei confronti della NUOVA IFMAR s.r.l., gia’ in sede di verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato.

2. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono entrambi infondati.

Secondo l’ormai fermo orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare disciplinato dall’art. 98 l. fall. – nel testo introdotto dalla legge del 42, qui ancora applicabile ratione temporis l’opponente deve, a pena di improcedibilita’, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata dal giudice delegato e le modalita’ della sua costituzione, non espressamente disciplinate dalla legge fallimentare, ma comunque ricavabili dalla disposizione generale dell’art. 165 c.p.c. pur con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che il giudizio di opposizione e’ introdotto con ricorso, e non con citazione -, consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente il ricorso notificato, la procura e i documenti offerti in comunicazione, mentre non e’ necessaria la presentazione della nota di iscrizione a ruolo, essendo qui il rapporto attore-giudice instaurato con l’iniziale deposito del ricorso (Cass. 15 aprile 2011, n. 8757; Cass. 18 giugno 2007, n. 14061; Cass. 25 gennaio 2005, n. 1495).

E’ vero, poi, che l’art. 152 c.p.c. dispone che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori; nulla tuttavia vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine – per lo scopo che persegue e la funzione che adempie – debba esser rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio, come deve ritenersi, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, per il suddetto termine di cinque giorni prima dell’udienza ex art. 98, comma 3, l. fall., in considerazione delle esigenze di certezza e celerita’ del procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare, senza che possa avere efficacia sanante la circostanza che il curatore si sia costituito all’udienza, anche solo al fine di rilevare l’intervenuta decadenza dell’opponente (Cass. 5 marzo 1999, n. 1860; Cass. 6 giugno 1997, n. 5074; Cass. 27 maggio 1995, n. 5908).

Nella vicenda all’esame della Corte, allora, incontroverso che Sicilcassa s.p.a. – dante causa della ricorrente Cross Factor s.p.a. -, dopo avere depositato nella cancelleria del tribunale il ricorso in opposizione allo stato passivo, si costitui’ direttamente all’udienza fissata innanzi al giudice istruttore, mediante il deposito del ricorso notificato e del fascicolo di parte; dunque, essendo tardiva siffatta costituzione, correttamente la corte d’appello ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato senz’altro improcedibile la relativa opposizione.

3.- Il terzo e il quarto motivo, da esaminare insieme, attesa la comune sorte, sono inammissibili.

E invero, Cross Factor s.p.a. con entrambi i motivi rinnova le censure formulate dalla Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, avverso il provvedimento del giudice delegato, impugnato con l’opposizione innanzi al collegio; ma nel caso all’esame di questa Corte, il tribunale, con decisione poi confermata dalla corte d’appello, ha ritenuto di adottare una pronuncia in rito di mera improcedibilita’, senza esaminare nel merito alcuna fra le descritte doglianze dell’opponente, che non possono quindi trovare esame in sede di legittimita’ per difetto di interesse.

4. – Nulla sulle spese, in mancanza di attivita’ difensiva delle parti intimate.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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