Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15036 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15036 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 24272/10 proposto da:

Teresa PENNA( c.f.: PNN TRS 53R59 G7851)
rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Gobbi giusta procura a margine del ricorso;
domiciliatcupresso la Cancelleria della Corte di Cassazione

-Ricorrente Contro

.
1

Prefettura ( Ufficio territoriale del Governo ) di Torino
– Parte intimata –

contro la sentenza n. 5044/09 del Tribunale di Torino, del 26 giugno — 1° luglio
2009; non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 giugno 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Alberto Celeste, che ha concluso per la rinnovazione della notifica del ricorso

4~5–

Data pubblicazione: 17/07/2015

all’Avvocatura Generale dello Stato; nel merito, per la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Teresa Penna propose appello contro la sentenza n. 430/2006 con la quale il Giudidella decurtazione dei punti-patente- un ricorso da essa appellante promosso avverso
un’ ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura di Torino, in reiezione
di analogo ricorso presentato innanzi a detta autorità, per la violazione dell’art 142,
comma ottavo del d.lgs 285/1992, accertata da appartenenti alla Polizia municipale di
Volpiano; il Tribunale di Torino rigettò il gravame con sentenza n. 5044/2009, pubblicata il 10 luglio 2009; per la cassazione di tale decisione la Penna ha proposto ricorso,
fondato su tre motivi, illustrati da memoria; la Prefettura non ha svolto difese; esaminato il ricorso dalla sezione VI-2, è stata depositata relazione a’ sensi dell’art. 380 cpc e
la causa, all’esito di esame camerale, è stata quindi rinviata per la trattazione in pubblica
udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo viene censurata siccome non rispondente ai parametri di cui al
decreto ministeriale n 127/2004, applicabile ratione temporis, la liquidazione delle spese di
lite, sostenendosi che il valore della causa e la scarsa attività defensionale prestata dalla
Prefettura non avrebbero giustificato la liquidazione al di sopra del minimo di tariffa.

I.a – Il motivo è inammissibile perché non viene sindacata la violazione dei limiti di tariffa sibbene la collocazione della liquidazione entro il rane minimi e massimi dello scaglione tariffario, secondo una valutazione soggettiva della difficoltà della causa : trova
quindi applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il
quale la commisurazione delle spese defensionali nell’ambito dello scaglione di pertinenza per valore della causa rientra nel potere discrezionale del giudice : si aggiunga che
parte ricorrente ha riferito solo sommariamente l’andamento della causa e che la com-

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– 2 –

ce di Pace di Chivasso aveva solo in parte accolto -annullando la sanzione accessoria

plessità delle questioni involte viene dimostrata dall’estremamente articolata motivazione della sentenza del Tribunale ( estesa per diciassette facciate)
II — Con il secondo motivo vengono denunciati i vizi di insufficiente e/o illogica motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art 204 , comma 1° del d.lgs

satteso la censura di nullità della ordinanza-ingiunzione perché mancante della sottoscrizione del Prefetto o di un suo vicario o di un funzionario a ciò delegato; censura in
particolare la ricorrente l’applicabilità alla fattispecie della giurisprudenza richiamata in
sentenza che si riferirebbe invece alla diversa ipotesi della sottoscrizione illeggibile

Il motivo è inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto, di ne-

cessaria articolazione a’ sensi dell’art 366 cpc , essendo stata pubblicata la sentenza di
appello prima del 4 luglio 2009, data di abrogazione della norma succitata; manca del
pari il momento di sintesi che, per i vizi di motivazione, costituisce l’omologo del quesito di diritto, senza poi omettere di sottolineare che la motivazione nella fattispecie non
era censurata siccome insufficiente a far ripercorrere il percorso logico seguito dal decidente né tampoco siccome non congruente, nei suoi esiti, alle premesse poste, sibbene
per la mera non condivisione dei suoi risultati interpretativi, dunque esulando dal vizio
descritto dall’art 360, I comma n.5 cpc — nella formulazione all’epoca vigente-. Si aggiunga che della richiamata articolata motivazione del Tribunale non viene riportato alcun passo significativo se non quello attinente al non condiviso richiamo giurisprudenziale ed alla ritenuta confusione argomentativa tra il termine “rilascio” in luogo di quello
“emissione” al fine di ritenere non applicabile il disposto dell’art 31 del d.P.R.
445/2000.
III — Con il terzo motivo vengono denunciate la violazione e/o falsa applicazione dello
art 385 del reg att c.d.s.; dell’art 3, comma 2° del d.lgs 39/93; dell’art 3 della legge n.
890/82 nonché la presenza di un illogica motivazione laddove il Tribunale aveva disatteso la censura di nullità dell’atto notificatole in quanto costituente mera riproduzione

285/1992; dell’art 2699 e dell’art 31 del d.P.R. 445/2000 laddove il Tribunale aveva di-

meccanizzata di precedente verbale, eseguita da società privata (all’uopo autorizzata) ma
non restituito alla Prefettura per l’esame finale di corrispondenza con l’originale, con
l’ulteriore conseguenza che l’atto notificato non avrebbe potuto riferirsi all’organo della
cui volontà impositiva si trattava.

III.a — Il motivo è inammissibile sia per la violazione dell’art 366 h cpc sia per il mancato esame dell’articolata motivazione adottata dal giudice dell’impugnazione — v foll 9-12
dell’impugnata decisione- a confutazione dell’analogo motivo di appello: ciò rende assorbito il pur evidente rilievo che la intera doglianza si fonda su un dato congetturale,
vale a dire che il mancato riesame da parte della Prefettura del verbale rielaborato in sede meccanografica ( procedimento che anche la ricorrente riconosce essere legittimo),
avrebbe impedito il controllo di corrispondenza con il verbale originario e che pertanto,
detta corrispondenza doveva essere esclusa.

IV — L’esito del giudizio permette di ritener superata la irregolare notifica del ricorso
all’Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella Generale ( v Cass Sez. III n.
15106/2013.

V – Nulla per le spese non avendo parte intimata svolto difese
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2015, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

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