Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15036 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.F., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. POGGI LONGOSTREVI Fabrizio

e Rosita Aurelio, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultima in Roma, via Tiburtina, n. 548;

– ricorrente –

contro

UNIONE DI COMUNI TERRE VERDIANE, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma, sezione

distaccata di Fidenza, n. 60 in data 20 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Con sentenza n. 60 in data 20 aprile 2009, il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, ha accolto il gravame proposto dall’Unione di Comuni Terre Verdiane e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato l’opposizione interposta da L.F. avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della strada.

Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che l’accertamento dell’infrazione, commessa il 3 agosto 2007, di mancato rispetto del limite di velocità – accertamento avvenuto mediante una postazione di rilevamento mobile, alla presenza degli agenti della polizia stradale – non necessitasse della previa informazione agli automobilisti della presenza del dispositivo di rilevamento.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 maggio 2010, sulla base di un motivo.

L’Unione di Comuni Terre Verdiane non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico mezzo il ricorrente pone il quesito se l’obbligo di informazione previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, in tema di utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità comporti l’obbligo di posizionare cartelli di segnalazione della presenza di postazioni per la rilevazione dell’accertamento di violazioni con metodiche elettroniche in caso di mancata contestazione immediata, sanzionato in caso di mancato rispetto con la nullità della sanzione comminata e se tale obbligo fosse già sussistente il giorno 3 agosto 2007, data di accertamento della violazione contestata al ricorrente.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte (Sez. 2^, 18 gennaio 2010, n. 656) ha già statuito che l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. nella L. n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007, art. 3, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.

Il D.L. n. 117 del 2007, art. 3, non è nella specie ratione temporis applicabile. Esso, infatti, è entrato in vigore il giorno successivo alla commissione dell’infrazione, ossia il 4 agosto 2007, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 (v.

art. 8 del D.L.).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto depositato in data 21 aprile 2011, prima dell’inizio dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, sulla base di precedente atto di transazione intervenuto con l’Unione di Comuni delle Terre Verdiane;

che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Unione svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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