Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15035 del 28/05/2021
Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15035
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30328-2019 proposto da:
S.J., elettivamente domiciliato in Solarolo (RA), via
Marconi, 25, presso l’avv. EDY GUERRINI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE BOLOGNA SEZ FORZI’ CESENA;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il
03/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
l.- Il ricorrente Johnson S. è cittadino (OMISSIS), dell'(OMISSIS), da cui racconta di essere fuggito a causa di una vicenda religiosa. Orfano di madre sin dai sette anni, S.J., ha vissuto con il padre che era sacerdote custode dell’oracolo Ovia; alla morte del padre gli adepti di quell’oracolo hanno preteso la successione del fratello che però, dopo due anni, è morto dopo aver calpestato qualcosa e contratto una infezione; quindi, hanno preteso che fosse lui a succedere nel ruolo di custode che era stato del padre. Per evitare questo esito e le minacce in caso di rifiuto è andato via dal suo villaggio, ospite in altra città di un ragazzo, che poi ha scoperto membro di un “Cult” violento e che voleva costringere anche lui a farne parte; nuova fuga dunque grazie alla complicità di altro personaggio verso la Libia, e ivi permanenza a lavorare come meccanico, fino all’arrivo in Italia, dove ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, o in subordine, quella umanitaria.
2.- Ricorre con tre motivi avverso la decisione del Tribunale di Bologna che ha rigettato le sue richieste di tutela. V’è costituzione del Ministero.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3.- La ratio della decisione impugnata è intanto nella inverosimiglianza del racconto, che è desunta dalla genericità del riferimento e dalla smentita del clima raccontato dal ricorrente dalle fonti sulla situazione in (OMISSIS); indi, nella assenza di conflitto armato in (OMISSIS), quanto al rigetto della protezione sussidiaria, ed infine quanto alla insufficiente integrazione in Italia e comunque al difetto di elementi per ritenere pericoli di violazione di diritti umani in (OMISSIS), in caso di rimpatrio.
4.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
Contesta il giudizio di inverosimiglianza del suo racconto e ritiene che la corte di merito abbia disatteso il suo obbligo di cooperazione istruttoria.
In particolare, il suo racconto rispetterebbe tutti i requisiti di cui all’art. 3 citato, assolti i quali deve ritenersi credibile, salvo approfondimento istruttorio dovuto dal giudice, ed in questo caso non espletato.
Il motivo è infondato.
Il giudizio di credibilità è stato effettuato tenendo conto dei criteri indicati dal citato art. 3, in base ai quali la corte di merito, con giudizio motivato, ha ritenuto generico il racconto sui punti essenziali del ruolo religioso del padre e della setta, nonchè della successiva fuga in diversa città.
Una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poichè tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. 24575/2020; in termini analoghi 19177/2020).
Ad ogni modo, la corte territoriale ha cercato il riscontro esterno al racconto offerto dal ricorrente, e, facendo ricorso a fonti di conoscenza attendibili ed aggiornate (pp. 4-5), ha ritenuto la narrazione del ricorrente non compatibile con la situazione del paese di origine, nella quale non v’è costrizione ad appartenere a sette religiose e dove le conseguenze dei fatti narrati dal ricorrente non sono così gravi come da costui prospettate, per cui l’onere di cooperazione istruttoria risulta assolto.
5.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il ricorrente contesta il giudizio circa la situazione di violenza generalizzata in (OMISSIS), ed oppone alle fonti cui il giudice di merito ha fatto ricorso, alcune pronunce di giudici di merito di segno contrario.
Il motivo è infondato.
L’accertamento del giudice di merito (p. è basato su COI attendibili ed aggiornate, di cui viene riportato in sintesi il contenuto.
Per contro, il ricorrente oppone non già una condizione di violenza generalizzata, che è ciò che rileva ai sensi della lettera dell’art. 14, bensì episodi di sporadica violenza e terrorismo, irrilevanti per la valutazione imposta da questa norma.
6.- Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 in tema di protezione umanitaria. Secondo il ricorrente la corte non ha effettuato la comparazione imposta dalla norma per stimare la vulnerabilità della sua condizione e non ha tenuto conto del rilievo della sua vicenda, ossia dei pericoli che corre in caso di rimpatrio.
Il motivo è infondato.
Non può censurarsi il giudizio della corte di merito adducendo a dimostrazione della vulnerabilità la vicenda subita (p. 15), e ciò in quanto quella vicenda non è stata ritenuta verosimile dal Tribunale.
Inoltre, la corte ha compiuto la valutazione di vulnerabilità, ossia l’indagine circa motivi ostativi al rimpatrio, sulla base degli elementi disponibili, sia quelli relativi alla situazione soggettiva, ossia l’integrazione in Italia, sia quelli relativi alla situazione del paese di origine, a fronte dei quali il ricorrente non ha offerto alcunchè di ulteriore e diverso.
Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021