Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15035 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15035 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9651-2010 proposto da:
COMUNE DI ROMA 02438750586, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDERICA GUGLIELMI;
– ricorrente contro

2015
1394

BROLLINI ALESSANDRO BRLLSN51DO7D886K, GEST LINE SPA ;

intimati

Nonché da:
BROLLINI ALESSANDRO BRLLSN51DO7D886K, elettivamente

Data pubblicazione: 17/07/2015

41■4

domiciliato in ROMA, VIA LAMARMORA 8, presso lo studio
dell’avvocato PONTICIELLO EMILIO che lo rappresenta e
difende;
-e_ri.corrente incidentale contro

in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FEDERICA GUGLIELMI;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

GEST LINE SPA:

intimato-

avverso la sentenza n. 7802/2009 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 08/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato PONTICIELLO Emilio, difensore del
resistente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per la
riunione dei ricorsi e per l’accoglimento per quanto
di ragione del ricorso incidentale e per il rigetto,

COMUNE DI ROMA 02438750586, elettivamente domiciliato

ove non assorbito, del ricorso principale.

Comune di Roma-Brollini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Con “citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.” Alessandro Brollini
conveniva il Comune di Roma avanti al Giudice di Pace , chiedendo

una sanzione amministrativa ( violazione del C.d.S.) che gli era stata
comminata. Rimaneva contumace l’amministrazione in quanto l’udienza di
prima comparizione era stata anticipata senza che la data della nuova udienza
fosse stata comunicata al Comune; quindi il G.d.P. con sentenza n. 78197 del
6.11.2006 decideva la causa accogliendo la domanda; la sentenza veniva
quindi appellata dal Comune di Roma presso il competente Tribunale di Roma,
eccependo la nullità dell’intero giudizio di primo grado in conseguenza della
nullità dell’atto introduttivo , a causa dell’ irrituale anticipazione dell’udienza di
prima comparizione rispetto a quella indicata nell’atto di citazione, non
comunicata all’ente convenuto; oltre all’infondatezza nel merito del ricorso
proposto dal Brollini.
Resisteva quest’ultimo eccependo l’inammissibilità dell’appello , atteso che
tale impugnazione era stata soppressa per “le cause di opposizione alla
esecuzione, come quella di cui trattasi , per cui la sentenza del G.d.P. era
ricorribile solo per cassazione.
L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 7802/2009 depos. in data
8.4.2009, rigettava l’appello, condannando il comune alle spese del grado.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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l’annullamento della cartella esattoriale che gli era pervenuta in relazione ad

Il tribunale così testualmente motivava la decisione : ” L’appello non è
meritevole di accoglimento poiché la sentenza del giudice di pace
impugnata è giusta in diritto, equa, logica, razionale ed esente da vizi”.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Roma sulla base di

incidentale, a cui replica con controricorso il comune di Roma.
MOTIVI DELLE DECISIONE

A) RICORSO PRINCIPALE ( Comune di Roma)
1-Con il 1° motivo il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 318, 2° comma c.p.c. , 163 bis e 168 bis c.p.c. ; ripropone la
questione dell’anticipazione da parte dell’Ufficio del G.d.P. dell’udienza dì prima
comparizione in data anteriore ( 19 ottobre 2006) a quella indicata nell’atto di
citazione ( 7 nov. 2006), mai comunicata al Comune di Roma, che di
conseguenza era rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
La doglianza è fondata, anche se il rilevo dell’eccepita nullità non avrebbe
imposto al giudice d’appello di rinviare la causa al giudice di primo grado, ed
avrebbe dovuto decidere nel merito ( non ricorrendo le ipotesi tassative previste
dall’art. 353 ss. c.p.c ) dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di 1°
grado ed avere consentito le attività dalla stessa impedite (Cass. n. 26361 del
07.12.2011).
2- Con il 2° motivo l’esponente lamenta la nullità della sentenza per omessa
pronuncia sulle domande svolte dal comune nell’atto d’appello, sull’eccezione

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. d G. A. Bursese-

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3 mezzi resiste il Brollini con controricorso, formulando altresì ricorso

di nullità del giudizio di primo grado, nonché in ordine alla infondatezza nel
merito dell’opposizione.
La doglianza è fondata, essendo palese che la motivazione della sentenza è
del tutto apparente ed estremamente generica, per cui è come se non ci fosse

L’appello non è meritevole di accoglimento poiché la sentenza del giudice
di pace impugnata è giusta in diritto, equa, logica, razionale ed esente da
vizi”. In altre parole la sentenza non ha alcun aggancio con il fatto concreto
oggetto di causa e di conseguenza ignora totalmente

le censure formulate

dall’appellante : per avere il giudice di pace celebrato l’udienza di prima
comparizione in una data anteriore rispetto a quella indicata nell’atto di
citazione della quale non era stata data comunicazione al convenuto non
comparso; nonché l’infondatezza dell’opposizione perche, contrariamente
all’assunto dell’opponente, i verbali di accertamento delle tre infrazioni a norme
del C.d.S. gli erano stati tempestivamente e ritualmente notificati.
3- Con il 3° motivo: l’esponente denuncia la violazione dell’ art. 360 n. 5 c.p.c.
“insufficiente e/o contraddittorietà della motivazione su un punto controverso
e decisivo per il giudizio” : lamenta la genericità della motivazione, che non
prende in esame nessuno dei motivi d’appello.
La doglianza rimane assorbita dall’accertata fondatezza del motivo che
precede.

B) RICORSO INCIDENTALE

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. -flt. djQiBursese-

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affatto ( tanquam non esset). La stessa infatti è del seguente, testuale tenore:”

Il ricorrente incidentale lamenta l’omessa pronuncia e riproporne l’eccezione
d’inammissibilità dell’appello avverso una sentenza pronunciata in primo
grado su un procedimento di opposizione all’esecuzione, considerato che la
sentenza del giudice di pace era ricorribile all’epoca, solo per cassazione in

Il motivo è infondato.
Dev’essere ricordato in premessa che l’opposizione alla cartella esattoriale,
emessa — come nella fattispecie – per la riscossione di una sanzione
amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va
proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la
parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a
conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell’omissione
della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione
( Cass. Sentenza n. 1985 del 29/01/2014).
Questa S.C. ha poi precisato che :” in materia di violazioni del codice della
strada, l’opposizione con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per
sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di
contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito
dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta
giorni previsto dall’art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la
contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha

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forza del testo dell’art. 616 c.p.c. vigente dalli °marzo 206 al 4 luglio 2009.

funzione “recuperatoria”, in consonanza ai valori costituzionali dell’effettività

della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente
viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto
se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato ( Cass. n.

in appello, attesa la natura del procedimento in esame, che in realtà non
costituiva opposizione all’esecuzione, ma opposizione a sanzione
amministrativa

ex lege n. 689/81: tale rito speciale in effetti era stato in

concreto quello applicato dal giudice .
C) In conclusione : va

principale; rigettato il ricorso

accolto il ricorso

incidentale; dev’essere cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa,anche
per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di altro
magistrato, che deciderà sulla base dei principi di diritto come sopra evidenziati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso

il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la

sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese di questo giudizio, al
Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.
In Roma li 21 maggio 2015
IL CO IGLIERE REL.
(dott. Ga no

nio Bursese)

IL PRESIDENTE
( dott. MassiT Oddo )

trio Giudiziario
a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERM
Roma,

17 LUG. 2015

21043 del 13/09/2013). Ne consegue che la sentenza del G.d.P. era ricorribile

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