Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15035 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. METE Alessandro,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via A. Serpieri, n.

11;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro

tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. MAZZONE Lionello, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Molveno, n. 21;

– controricorrente –

e contro

B.G. e C.G., rappresentate e

difese, in forza di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Mario Albanese, elettivamente domiciliate nel suo studio in

Roma, via Fratelli Ruspoli, n. 2;

– controricorrenti –

e contro

C.P. e M.L. in C., e D.B.D.

P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 9 novembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione del 29 ottobre 1981 il Condominio di (OMISSIS) ed alcuni condomini ( M.R.R. ed altri) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma L. e d.B.d.P.R., allora comproprietari di un appartamento sito all’interno (OMISSIS) del piano attico del palazzo condominiale, per sentirli condannare alla demolizione delle opere edili costruite abusivamente sul terrazzo a livello del loro appartamento; e, siccome i d.B. avevano venduto uno dei due appartamenti ricavati da quello originario a M.P., estesero il contraddittorio anche nei confronti di quest’ultima;

che si costituì D.B.d.P.R., resistendo alla domanda degli attori;

che il giudice istruttore, rilevato che il giudizio era comune a tutti i condomini, dispose la chiamata in causa di quelli che non erano stati citati dagli attori;

che si costituì anche M.G., avente causa da D. B.d.P.R.;

che l’adito Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, ordinò la demolizione delle verande di cui all’appartamento int. (OMISSIS), già di proprietà di D.B.d.P.R. ed attualmente di proprietà di M.G.; con successiva sentenza definitiva, dichiarò inammissibile la domanda nuova degli attori di revisione delle tabelle millesimali; condannò R. e D.B.d.P.L. in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei soli confronti di B.G., C.G., C.R. e M.L.; rigettò la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti di M.G. da B. G. e C.G.; rigettò la domanda di risarcimento dei danni promossa in via riconvenzionale da D.B. d.P.R.;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 9 novembre 2005, ha rigettato il gravame principale del M. e quello incidentale di D.B.d.P.R.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo;

che hanno resistito, con controricorso, il Condominio nonchè, con separato atto, B.G. e C.G.;

che gli altri intimati – C.P. e D.B.d.P. R. – non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che in prossimità della camera di consiglio B.G. e C.G. hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con ordinanza interlocutoria 22 febbraio 2010, n. 4162, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.P., A.S.M., s.r.l.

Ricostruzione Italiana Edilizia Immobiliare Trasporti, U. R., M.V., U.A., D.M., V.P., D.B.d.P.L., S. F., S.A., M.F., P. S., G.L., D.B.T., T.E. e L.F. o L., fissando il termine di giorni 60 dalla relativa comunicazione per la notificazione del ricorso a cura del ricorrente;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, parte ricorrente non ha provveduto all’integrazione del contraddittorio;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida, per ciascuna parte (il Condominio, da un lato, e B.G. ed altra, dall’altro), in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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