Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15034 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36826/2019 proposto da:

O.J., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAVIDE VERLATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3898/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, O.J., cittadino (OMISSIS), originario di (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, resa pubblica il 27 settembre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello: a) non riconosceva i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto nell'(OMISSIS) non era riscontrabile una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, e ciò in base a fonti, attendibili e aggiornate); b) riteneva inammissibili, per difetto di specificità, le censure del richiedente sull’omessa cooperazione istruttoria; c) il racconto del richiedente (aver abbandonato il paese d’origine per non voler praticare riti animisti, e aver subito, alla luce di tale rifiuto, l’uccisione, da parte della comunità d’origine, dei propri parenti) non lo riteneva credibile, con ciò non potendosi riconoscere la protezione umanitaria. Altresì, il diniego della protezione umanitaria si spiegava in ragione dell’insufficienza della “mera allegazione di avere acquisito un certo grado di integrazione sociale nel nostro paese”, occorrendo, invece, “prova della compromissione del nucleo fondamentale di diritti di cui all’art. 2 Cost. in caso di rimpatrio nel paese di origine”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito di atto di costituzione al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c) per non aver la Corte reso “corretta applicazione in sede di motivazione e di decisione dei principi elaborati in sede giurisprudenziale relativi alla materia istruttoria”.

2. – Con il secondo mezzo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, “in quanto la Corte di appello di Venezia non sembra aver fatto nel caso concreto una corretta imparziale ed obiettiva applicazione dei criteri di legge da osservare in sede di esame della domanda e relativi alla materia istruttoria ai fini della concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c)”.

2.1. – Il primo e il secondo motivo sono infondati.

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037/2020).

La Corte d’Appello ha ritenuto, sulla base di COI (aggiornate, attendibili e debitamente indicate) che la zona d’origine del richiedente ((OMISSIS), con capitale (OMISSIS)) non si caratterizza per criticità sovrapponibili al concetto di violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale richiesto ai fini del rilascio della protezione, là dove il ricorrente richiama decisioni di giudici di merito, le quali hanno riconosciuto tale fattispecie di protezione a soggetti provenienti dall'(OMISSIS).

3. – Con il terzo motivo, viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa motivazione circa il diniego della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria, “con conseguente possibile violazione dell’art. 8 CEDU”, per non aver la Corte valutato “tra gli elementi della vita privata del richiedente asilo che vanno tutelati in sede giudiziaria e che potrebbero subire delle gravi ripercussioni in caso di rientro forzato nello stato di origine anche quello relativo alla attività lavorativa svolta dal richiedente in territorio UE che verrebbe definitivamente compromessa in tale ipotesi”.

3.1. – Il terzo motivo, veicolo di due censure, è infondato con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria, mentre merita accoglimento con riguardo alla fattispecie di protezione umanitaria.

3.2. – Giova rammentare che un provvedimento giurisdizionale può dirsi nullo per mancanza di motivazione solo in quattro casi: quando vi sia “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”; quando la “motivazione sia apparente”; quando vi sia un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; od infine quando la “motivazione sia perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Resta, invece, insindacabile in sede di legittimità il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così, Cass., S.U., n. 8053/2014).

Nel caso di specie, la motivazione relativa al diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria non manca nel provvedimento impugnato, nè è apparente ovvero incomprensibile o contraddittoria.

3.3. – Circa il diniego della tutela umanitaria, la censura del ricorrente merita di esser accolta, in quanto la Corte territoriale non ha reso corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 4455/2018; Cass., S.U., n. 29549/2019), secondo cui il giudice di merito deve procedere ad una effettiva valutazione comparativa fra il grado di integrazione raggiunto dal richiedente asilo ed il rischio di compromissione del nucleo ineliminabile dei diritti umani in caso di rimpatrio, a prescindere dalla sua credibilità.

Occorre, difatti, ricordare che “ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente” (Cass. n. 22528/2020).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha affermato, in via del tutto generica, che lo svolgimento di attività lavorativa fosse irrilevante ai fini dell’integrazione e ciò ha statuito pur evocando la documentazione prodotta in giudizio dal richiedente relativa alla propria posizione lavorativa; così omettendo di comparare in concreto la complessiva condizione di inserimento sociale raggiunto dal ricorrente – che costituisce un elemento idoneo a concorrere nella configurazione la sua vulnerabilità – con quella nella quale egli si sarebbe venuto a trovare in caso di rientro nel Paese di origine, in relazione alla tutela dei suoi diritti fondamentali.

7. – Va, dunque, accolto il terzo motivo per quanto di ragione e rigettato nel resto il ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e rigetta i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA