Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15034 del 17/07/2015
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15034 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 6406-2010 proposto da:
GALASSI
FERNANDO
GLSFNN43B13G145P,
elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI
21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
SCARNATI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
GALLO;
– ricorrente –
2015
contro
1392
CHIOLA FABRIZIO
PARTE COSTITUITASI
CON
C/RIC
CHLFRZ70S29A515D, CHIOLA CATERINA CHLCRN33B65E505U,
elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BARTOLOMEO
Data pubblicazione: 17/07/2015
GASTALDI l, presso lo studio dell’avvocato ILARIA
GIOFFRE’, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLA
DAMIANI;
– controricorrenti nonchè contro
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 45/2009 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 29/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito
l’Avvocato
GALLO
Pietro,
difensore
del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
5
CHIOLA CONCETTA, CHIOLA BIAGIO, CHIOLA DOMENICO;
Galassi-Chiola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Con citazione notificata il 21 giugno 1991 i sigg.ri Caterina, Concetta,
Biagio e Domenico CHOLA evocavano in giudizio avanti al Tribunale di
terreno sito in Ortucchio in atto detenuto senza titolo dal convenuto, chiedevano
la condanna di quest’ultimo all’immediato rilascio dell’immobile oltre al
risarcimento del danno per l’illegittima occupazione.
Si costituiva il Galassi eccependo in premessa la nullità dell’atto di citazione ai
sensi dell’art. 164 c.p.c. per difetto dei requisiti previsti dall’art. 163, nn. 2,3,4 e
5 c.p.c. ; quanto al merito sosteneva di avere acquistato il terreno da certo
Tommaso Cocco e quanto alla sua quota, da Domenico Chiola ( uno degli
attori); costoro dopo avere incassato il prezzo, si erano con lui impegnati Ov
stipulare l’atto pubblico di vendita. Chiedeva dunque il convenuto in
riconvenzione la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo
al trasferimento del bene e in subordine, la condanna degli attori alla
restituzione della somma di L. 42.000.000, con rivalutazione i iir pagamento
delle migliorie ed addizioni. L’adito Tribunale di Avezzano, con sentenza n.
843/2004, condannava il Galassi al rilascio del terreno ed alla rifusione delle
spese processuali.
2 — La pronuncia veniva appellata dallo stesso Galassi il quale censurava il
mancato accoglimento delle eccezioni di nullità della citazione e l’errata
Corte Suprema di Cassazione — il sez. civ. – est. dr. G. A. Bu
ts
e-
3
Avezzano il sig. Fermando GALASSI, e, premesso di essere proprietari di una
interpretazione dell’art. 171 c.p.c., atteso che il primo giudice aveva ritenuto
sanate le eccepite nullità con la costituzione del convenuto; lamentava altresì
che gli attori avevano proposto nei suoi confronti l’azione di revindica e non di
riconoscimento dell’intervenuta usucapione, mentre proprio sull’erroneo
la domanda.
Costituitisi gli appellati, l’adita Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n.
45109 depos. in data 29 gennaio 2009, rigettava l’appello e le domande
proposte dal Gelassi in quanto carenti di prova.
3 — Il giudice
distrettuale confermava che i denunciati vizi di nullità della
citazione per omessa indicazione degli elementi ex art. 163 nn. 2,3,4 e 5 c.p.c
erano stati sanati con la costituzione del convenuto ex art. 164 c.p.c. vecchio
rito; circa la tardiva costituzione dell’attore, la relativa nullità era stata sanata
ex art. 171 c.p.c. ( vecchia formulazione) a seguito dell’avvenuta costituzione
del convenuto; in ordine al mancato awertimento ex ad. 164 n. 7 c.p.c. , la
relativa norma non era applicabile al procedimento in esame in quanto iniziato
anteriormente al 1995. Correttamente infine il tribunale aveva accertato la
proprietà del bene acquisita tramite usucapione, senza dare decisivo rilevo ai
relativi dati catastali.
6- Per la cassazione di tale sentenza ricorre Fernando GALASSI
sulla base
di 3 mezzi,,; resistono con controricorso Caterina Chiola e Fabrizio Chiola,
Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A
4
riconoscimento di tale ultimo presupposto, il tribunale stesso aveva accolto
quest’ultimo quale erede di Domenico Chiola. Non hanno svolto difese gli altri
intimati.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1-Con il 1° motivo il Galassi eccepisce la violazione artt. 163, n. 3,4,5, e artt.
l’eccezione di nullità dell’atto di citazione di 1° grado:
a) per mancata esposizione del petitum e della causa petendi ; a corredo del
motivo viene posto il seguente quesito di diritto :
“se nel giudizio di rivendica di bene immobile è sufficiente l’indicazione dei
nomi e cognomi degli attori e degli estremi catastali per chiedere il rilascio
dell’immobile senza indicare e provare il fatto costitutivo del diritto dedotto in
giudizio.”
b) per tardiva iscrizione della causa a ruolo ; corrispondente quesito di diritto :
” se è da ritenere rituale e tempestiva l’iscrizione della causa a ruolo e la
contestuale costituzione dell’attore effettuata in data 15 luglio 1991, ovvero
oltre il convenuto, oppure è irrilevante il comportamento il comportamento del
convenuto medesimo”
Le doglianze non hanno pregio.
Occorre rilevare che la causa è iniziata anteriormente al 1995 ( esattamente nel
1991) per cui occorre fare riferimento al regime processuale anteriore alla
novella n. 353/1990; intanto l’art. 164 c.p.c. all’epoca vigente ; prevedeva la
nullità della citazione, per omessa o assoluta incertezza dei requisito di cui al n.
Corte Suprema di Cassazione— il sez. civ. – est. dr. G. A.
5
164 e 171 c.p.c. , oltre l’insufficiente motivazione. L’esponente ripropone
3 dell’art. 163 c.p.c. ( determinazione della cosa oggetto della domanda); ma
non anche la nullità della citazione per omissione del requisito di cui al n. 4 (
esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda). Sempre il predetto art. 164 c.p.c. dettava la regola generale di
convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti
anteriormente quesiti …” ;
nella fattispecie, dunque — come esattamente
osservato nella sentenza impugnata — le nullità in questione sono state sanate
per effetto della costituzione del convenuto
In ordine alla censura sub b), va osservato che nel regime anteriore alla novella
n. 353 /1990 , l’art. 171 c.p.c. prevedeva che se una delle parti si fosse
costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte poteva
costituirsi successivamente, fino alla prima udienza davanti al giudice
istruttore. Nella specie è vero che gli attori non avevano rispettato il termine di
10 giorni prescritto dall’art. 165 c.p.c., avendo notificato la citazione il 21 giugno
1991ed essendosi costituiti il 15 luglio 1991, ma il convenuto, costituendosi il
16 luglio 1991, aveva osservato il suo termine di 5 giorni dall’udienza di prima
comparizione del 24 luglio previsto dall’art. 166 c.p.c. i ciò che rimetteva in
gioco la possibilità per l’attore di costituirsi ritualmente, come poi effettivamente
avvenuto nella fattispecie in esame.
2-
Con il 20 motivo: il ricorrente denunzia la violazione di cui agli artt. 163 e 164
c.p.c. nonché insufficiente
motivazione;
Corte Suprema di Cassazione — It sez. civ. – est. dr. G. A.
ese-
reitera l’eccezione (totalmente
6
sanatoria in tema di nullità della citazione, secondo cui : ” La costituzione del
infondata) di omesso avvertimento ex art. 163 n. 7 c.p.c. : la corte a suo dire
non avrebbe motivato il rigetto dell’eccezione in parola.
li quesito di diritto all’uopo formulato è chiaramente inammissibile essendo
inconferente, generico e privo di alcuna rilevanza, non essendo peraltro
merito esimersi dal motivare adeguatamente il rigetto di un’eccezione di rito
concernente la nullità dell’atto di citazione”) .
In ogni caso
la doglianza è peraltro infondata : la sentenza ha infatti
correttamente affermato che la disciplina anteriore alla novella n. 353/ o
prevedeva proprio la nullità dell’atto di citazione per l’omessa indicazione del
requisito di cui all’art. 163 n. 7 c.p.c.
3- Con il 3° motivo del ricorso l’esponente denuncia : “violazione di legge”motivazione palesemente contraddittoria ed insufficiente in relazione all’art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c.”
Critica I ‘accoglimento dell’azione di rivendicazione da parte del giudice di
merito attraverso l’accertamento deli’avvenuta usucapione del terreno ( ma
anche attraverso i dati catastali) , senza tenere conto che gli attori ne avevano
perso il possesso da almeno due anni.
I quesiti di diritto a corredo sono i seguenti:
arall’attore che agisce in rivendica, può essere riconosciuto il diritto di proprietà
del bene medesimo sulla base delle risultanze catastali in assenza di ulteriori
prove certe a sostegno del diritto dedotto in giudizio;”
Corte Suprema di Cassazione – 11 sez. civ. – est. dr. G. A. B
7
censurabile per vizio di motivazione una pronuncia in rito ( ” Può il giudice di
b)” nell’azione di rivendicazione può essere riconosciuto il diritto del bene in
capo agli attori per usucapione in assenza del possesso attuale
rigorosa prova del possesso uti dominus continuo
e della
e non interrotto per oltre
vent’anni”
non appare fondata.
E’ infondata nella parte in cui assume che il possesso attuale costituisca una
condizione dell’azione di rivendicazione, senza però tenere conto che uno
degli elementi costitutivi di detta azione ( avente funzione di
actio
recuperatoria ) è proprio il mancato possesso del bene.
La doglianza per il resto appare inammissibile
in quanto da un lato
erroneamente afferma che la sentenza avrebbe riconosciuto il diritto di
proprietà degli attori sulla base delle sole risultanze catastali, dall’altra si limita
,
a negare che gli attori avessero fornito la prova dell’usucapione, senza
censurare specificamente l’apprezzamento della sentenza in ordine al
possesso ultraventennale della particella da parte degli attori, e
l’adeguatezza della motivazione con riferimento alle specifiche censure rivolte
sul punto dal convenuto alla decisione di primo grado.
11 ricorso dev’essere rigettato.
Le spese di questo giudizio , seguono la
soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in € 2,700,00, di cui € 200,00, per spese.
Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bu
2
8
La doglianza che presenta profili d’ inammissibilità ,
In Roma li 21 maggio 2015
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE REL.
Bursese)
(doti. Masso Oddo )
0)1
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
1 ? LUG. 2015
(dott. Gaetan