Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15034 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9499/2015 proposto da:

E.S.A. – Ente di sviluppo agricolo, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12 è domiciliata ex lege.

– ricorrente –

contro

G.R., Ga.Ro., G.G., quest’ultimo in

proprio e nella qualità di tutore dell’interdetto Ga.Gi.

tutti quali eredi dell’Ing. G.R.T. e di

P.R., deceduti, rappresentati e difesi, per procura speciale stesa

in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’Avv. Armando

Buttitta, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’Avv. Valentina Novara (Studio Cintioli).

– controricorrenti e ricorrenti in via incidentale –

avverso la sentenza n. 303/2014 della Corte d’appello di PALERMO,

depositata il 27 febbraio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il lodo depositato in data 22 aprile 2008, il Collegio arbitrale, in parziale accoglimento delle domande proposte dall’Ing. G.R., ha condannato l’E.S.A. al pagamento della somma di Euro 732.943,70, oltre interessi, a titolo di saldo compensi per l’incarico, conferito con convenzione del 28 agosto 1991, di direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di completamento degli allacciamenti dei Torrenti (OMISSIS), per la parte eseguita a far data dal 10 febbraio 1991.

2. L’E.S.A., con atto notificato l’11 agosto 2008, ha impugnato il lodo arbitrale affermando che il Collegio arbitrale aveva errato nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dovendo subentrare nel rapporto in esame l’Agenzia dei Rifiuti ed Acque; nel rigettare l’eccezione di prescrizione del credito azionato e nel ritenere sussistenti le prestazioni professionali dedotte a fondamento della pretesa creditoria.

3. Anche l’Ing. G., deceduto nel corso del giudizio, ha impugnato il lodo arbitrale eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione perchè fondata su ipotesi non contemplate dagli artt. 828 e 928 c.p.c. e, in subordine, ha chiesto il rigetto nel merito. Ha proposto, poi, impugnazione incidentale con la quale ha chiesto la condanna dell’E.S.A. al pagamento del maggiore importo di Euro 1.805.925,40, deducendo l’erroneità della CTU espletata sul calcolo dei compensi.

4. La Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione principale e quella incidentale, compensando le spese di lite, avuto riguardo alle norme applicabili al caso in esame in virtù del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, in quanto fondate su ipotesi non contemplate dagli artt. 828 e 829 c.p.c..

5. L’E.S.A. ricorre in cassazione con un unico motivo.

6. P.G., G.R., Ga.Ro., G.G., Ga.Gi., quali eredi dell’Ing. g.r., hanno depositato controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso I’E.S.A. lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 1996, n. 40, art. 27, commi 3 e 4, in relazione all’art. 829 c.p.c., ratione temporis vigente, per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, essendo la decisione della Corte di appello errata perchè in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale i controricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., novellato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deducendo di avere proposto alla Corte di appello impugnazione incidentale con la quale avevano dedotto la violazione di regole di diritto (costituenti norme di ordine pubblico) e riferentesi all’applicazione delle norme sulle tariffe professionali degli ingegneri di cui alla L. n. 143 del 1949 e succ. mod..

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i controricorrenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, commi 3 e 4, in relazione all’art. 829 c.p.c., vigente ante novella di cui al predetto D.Lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deducendo che la Corte di appello aveva ritenuto erroneamente inammissibile l’impugnazione incidentale proposta perchè con la stessa era stato censurato il merito della decisione arbitrale (errores in iudicando) e ciò in contrasto con la sentenza della Suprema Corte, 19 aprile 2012, n. 6148.

4. Con atto depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020 le parti hanno rinunziato rispettivamente al ricorso principale e al controricorso e ricorso incidentale, con compensazione totale delle spese.

La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti, dalla parte ricorrente e dalla parte controricorrente e ricorrente incidentale.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 2), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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