Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15034 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

L.A. Vassallo n. 26, presso lo studio dell’Avvocato BARBIERI

Pasquale, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Contessa

Clotilde n. 7 presso lo studio Tonucci & Partners,

rappresentata e

difesa per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato

BATTAGLIA Emilio;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 408 del

2009, depositata il 27 maggio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Pasquale Barbieri;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato ha formulato proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso, sulla base delle seguenti ragioni:

“(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1323, 1352, 1362, 1552, 1555 e 1655 cod. civ., nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1662, 1665, 1667, 1668 e 1183 cod. civ..

Il ricorso appare inammissibile, in quanto nessuno dei due motivi nei quali esso si articola si conclude con la formulazione del quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione fcemporis applicabile nel caso di specie, essendo stata impugnata una sentenza depositata prima del 4 luglio 2009, e cioè prima della intervenuta abrogazione della citata disposizione.

Il primo motivo risulta inammissibile anche nella parte in cui denuncia vizio di motivazione. Trova infatti applicazione il principio per cui in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3;

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, non ritenendo le deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria idonee ad indurre a una diversa conclusione;

che questa Corte regolatrice, infatti – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007);

che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo , e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009);

che nella specie il motivo di ricorso, formulato ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è totalmente privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi;

che, quanto alle censure concernenti la individuazione della volontà delle parti, deve ulteriormente rilevarsi che il ricorso si presenta sul punto carente, non risultando riprodotto il testo dei documenti dai quali dovrebbe emergere il denunciato vizio di motivazione ovvero la violazione dei canoni ermeneutici (vedi, in particolare, il riferimento ad alcune clausole che, a detta del ricorrente, ben si attaglierebbero ad un contratto di appalto, e la cui valutazione avrebbe quindi dovuto diversamente orientare la valutazione della Corte d’appello);

che non vale ad escludere la inammissibilità dei motivi di ricorso neanche il rilievo del ricorrente, secondo cui con le censure di violazione di legge egli avrebbe in realtà inteso proporre un vizio di motivazione in ordine alla interpretazione degli atti negoziali, atteso che il motivo risulta rubricato come violazione di legge e vizio di motivazione e ciò avrebbe comunque imposto la necessaria distinta indicazione del quesito di diritto per la denunciata violazione di legge e del fatto controverso e del momento di sintesi per il vizio di motivazione; elementi questi ultimi, che non si rinvengono nel ricorso;

che, d’altra parte, non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che non può trovare accoglimento la richiesta, formulata dalla controricorrente nella memoria, di applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., comma 3, atteso che detta disposizione si applica ai giudizi che abbiano avuto inizio successivamente al 4 luglio 2009, laddove il presente giudizio è iniziato prima di detta data;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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