Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15033 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36605/2019 proposto da:

S.W., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1623/2019 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA,

depositata il 15/04/2019;

4 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, S.W., di origine pakistana, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, resa pubblica il 15 aprile 2019, la quale ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato politico, della protezione sussidiaria, nonchè umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello osservava: a) il richiedente affermava di esser fuggito dal proprio paese, “perchè la famiglia della sua fidanzata lo cerca per il sospetto che lui sia responsabile del suicidio di detta ragazza ed, inoltre, lo avrebbe denunciato per tale fatto, generando il rischio di sua ingiusta detenzione e sottoposizione a esecuzione di pena di morte”; b) il racconto del richiedente appariva, nel suo complesso, “generico, in quanto l’appellante ammette di non sapere come la fidanzata si sarebbe suicidata e non spiega perchè sarebbe responsabile del suo suicidio”, “inverosimile in quanto l’appellante sostiene che la stessa polizia lo avrebbe invitato a scappare per sfuggire alla famiglia della ragazza, perchè molto ricca”, nonchè “non verificabile per omessa produzione di copia della denuncia che i familiari della ragazza defunta avrebbero sporto”; c) non risultava, in base a COI attendibili e aggiornate (EASO Pakistan del 2018), che vi fosse, nella zona di Gujranwala, una situazione di violenza generalizzata o conflitto armato; d) non si ravvisavano i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente atto di costituzione al fine di eventuale partecipazione a udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, in punto di valutazione della credibilità del richiedente. E’ denunciata, altresì, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Giudice di secondo grado omesso di valutare un rilevante elemento istruttorio presente nel fascicolo di primo grado, ossia la denuncia effettuata dalla polizia nei confronti del richiedente.

1.1. – Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione.

Inammissibile poichè, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, tenta di sovvertire il giudizio sulla credibilità del richiedente, laddove in questa sede non è ammissibile una diversa lettura delle dichiarazioni rese in quanto apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di protezione internazionale, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., 6897/2020).

Altresì inammissibile è la censura relativa all’omessa valutazione di elemento istruttorio decisivo ai fini del giudizio, poichè essa non coglie il decisum del Giudice di secondo grado, il quale, in sede di valutazione della credibilità del richiedente, ha stimato il racconto di quest’ultimo “non verificabile per omessa produzione di copia della denuncia che i familiari della ragazza defunta avrebbero sporto”. E il ricorrente non dà contezza, nel rispetto del principio di specificità e localizzazione processuale (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6), del contenuto di detto atto e, segnatamente, di come e quando sarebbe avvenuta la sua produzione in appello.

2. – Con il secondo motivo è censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, comma 1, lett. a) e b) e art. 5, per non aver la Corte territoriale accordato rilevanza a vicenda privata, nè ravvisato i presupposti di riconoscimento della tutela di protezione sussidiaria.

2.1. – Il secondo motivo è (prima ancora che infondato) inammissibile.

E’ inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della statuizione impugnata, con la quale la Corte territoriale, ritenuta l’incredibilità del narrato, in base a COI attendibili e attuali (EASO Pakistan del 2018), ha rilevato l’inesistenza, nella zona di Gujranwala, di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato idonea a fondare il riconoscimento della fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In ogni caso la censura si infrange contro il principio per cui in tema di protezione internazionale, le liti tra privati, in quanto meramente tali, non possono essere addotte quale causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione, e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio (Cass. n. 19258/2020).

3. – Con il terzo motivo, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, sotto il profilo di omessa valutazione del grado di integrazione del richiedente, nonchè di pericolo di sottoposizione a ingiusto processo per il caso di rimpatrio.

3.1. – Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nella specie, la Corte territoriale ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). Sicchè, la motivazione adottata si palesa meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. – Va, dunque, accolto il terzo motivo e dichiarati inammissibili i primi due.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA