Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15033 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24681/2011 proposto da:

C.P., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24, presso il proprio STUDIO, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

A.R.S.I.A.L. – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

l’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale per Notaio avv. CLARISSA FONDA di ROMA – Rep. n.

702 del 31.5.2016;

– controricorrente –

contro

IDM DI MILANI LAURO & C. S.N.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3746/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. P. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso (l’avvocato ricorrente da atto che il

decreto di estinzione prodotto è dovuto a mero errore);

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. CAGLIOTO, con delega

orale, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità della

produzione del decreto di estinzione, nel merito inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1997, l’avv. C.P., aggiudicatario all’asta pubblica di un complesso immobiliare destinato ad oleificio, sito in (OMISSIS), in precedenza concesso in uso all’ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, detto ente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato svuotamento di un vascone pieno di acque meteoriche e del mancato asporto di materiali ed attrezzi vari di proprietà della IDM di Milani Lauro & C. s.n.c., che ingombravano parte degli immobili acquistati all’incanto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3959/2002, accoglieva – limitatamente ai danni da responsabilità extracontrattuale – la domanda attorea, e per l’effetto condannava l’ARSIAL al risarcimento dei danni, in favore del C., quantificati in Lire 100.000.000, oltre agli interessi legali ed alle spese di lite, disattendendo, invece, la domanda relativa alla pretesa responsabilità contrattuale della convenuta per la mancata manutenzione dell’immobile. La medesima decisione respingeva, altresì, la domanda di garanzia proposta dall’ARSIAL nei confronti della IDM, evocata in giudizio dall’ente al fine di essere manlevato dalle conseguenze della pretesa risarcitoria proposta dall’attore.

2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1950/2004, deposita il 22 aprile 2004 e notificata il 9 settembre 2004, respingeva sia l’appello principale proposto dall’ARSIAL, sia l’appello incidentale proposto dal C., in relazione alla pretesa risarcitoria non accolta sotto il profilo della responsabilità contrattuale.

3. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso principale per cassazione la ARSIAL, e ricorso incidentale sia il C. che la IDM s.n.c. Questa Corte, con sentenza n. 2674/2008, accoglieva il ricorso principale dell’ARSIAL, nonchè il ricorso incidentale della IDM, mentre dichiarava assorbito il ricorso incidentale proposto del C., avente ad oggetto – come si desume dalla stessa sentenza – “la natura del contratto, o dei contratti, di concessione in godimento” ed i “diritti che ne sarebbero derivati al concedente, sempre in ordine alla quantificazione dei danni”, e rinviava la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per la pronuncia sulle spese dei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

4. Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2008, C.P. provvedeva a riassumere il giudizio ai sensi dell’art. 392 c.p.c., che si concludeva con sentenza n. 3746/2011, depositata il 15 settembre 2011, con la quale la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile la domanda proposta dal C. in sede di rinvio, costituendo oggetto di tale giudizio – in forza della succitata pronuncia di questa Corte – solo la liquidazione delle spese tra ARSIAL e IDM e quelle nel rapporto tra ARSIA e C. che, consideratane la soccombenza, condannava alle spese dei tre gradi del giudizio, nonchè di quelle del giudizio di rinvio.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso l’avv. Pietro C. nei confronti dell’ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio e della IDM di Milani Lauro & C. s.n.c., affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso I’A.R.S.IA.L. La IDM non ha svolto attività difensiva.

6. Le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo ed il terzo motivo di ricorso, che – per la loro evidente connessione – possono essere trattati congiuntamente, l’avv. C. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 132 c.p.c., art. 111 Cost., art. 6 della CEDU, art. 832 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente, parzialmente vittorioso nel giudizio di primo grado, ma soccombente in appello, a seguito della pronuncia di questa Corte n. 2674/2008, che cassava con rinvio la decisione di seconde cure, provvedeva alla riassunzione del processo, in sede di rinvio, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., “riproducendo la situazione antecedente alla sentenza del Giudice di legittimità” (v. attuale ricorso per cassazione p. 6). Il ricorrente reiterava, cioè, la domanda di rigetto dell’appello principale proposto dalla A.R.S.I.A.L. e di accoglimento del proprio appello incidentale, diretto ad ottenere la liquidazione di una somma maggiore a titolo di risarcimento dei danni subiti rispetto a quella liquidata dal giudice di prime cure, in relazione alla pretesa risarcitoria non accolta sotto il profilo della responsabilità contrattuale dell’ente. A fronte della declaratoria di inammissibilità di tale domanda, resa dal giudice di rinvio, il C. insorge con ricorso per cassazione, asserendo che la decisione emessa dal Tribunale di Roma avrebbe riconosciuto, in suo favore, il diritto al risarcimento dei soli danni di natura extracontrattuale, conseguenti all’illecito protrarsi dell’occupazione del complesso immobiliare da lui acquistato all’asta pubblica, in data 22 ottobre 1996.

Il primo giudice avrebbe, per contro, disatteso la sua richiesta di liquidazione del pregiudizio – derivante da responsabilità contrattuale dell’ARSIAL – conseguente alla mancata manutenzione del medesimo immobile per effetto della condotta inadempiente al contratto di comodato precario, stipulato dall’ente con la procedura esecutiva dalla quale il C. aveva acquistato i beni venduti all’asta.

1.2. Ne sarebbe derivato, a parere del ricorrente, che la A.R.S.I.A.L. avrebbe del tutto incongruamente fondato, sia l’appello che il ricorso per cassazione, sulla questione relativa al difetto di legittimazione attiva del C. a far valere la responsabilità dell’ente per i danni conseguenti dall’omessa manutenzione degli immobili, danni nascenti dall’inadempimento del contratto suindicato, al quale l’odierno ricorrente era del tutto estraneo, laddove la domanda in questione era stata rigettata, nel merito, dal Tribunale. L’A.R.S.I.A.L. avrebbe, in altri termini, impugnato una decisione – sia pure per una questione preliminare – comunque ad essa favorevole. Ne discenderebbe, pertanto, ad avviso del ricorrente che la sentenza del Tribunale di Roma, che ha riconosciuto al C. il risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, dovrebbe considerarsi sostanzialmente confermata nei gradi successivi del giudizio, e perciò ancora efficace.

1.3. In ogni caso, ad avviso dell’istante, la preclusione di qualsiasi pretesa risarcitoria – che deriverebbe dalle statuizioni della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2674/2008, e della Corte di Appello, nella sentenza n. 3746/2011, laddove la materia del contendere in sede di rinvio fosse da intendersi limitata al solo regolamento delle spese dei diversi gradi del giudizio – si tradurrebbe in un inammissibile vulnus al diritto di proprietà del C., tutelato dall’art. 832 c.c., art. 6 della CEDU e art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, adottato a Parigi il 20 marzo 1952. Ed invero, la cassazione della sentenza di appello, operata da questa Corte, avrebbe finito con il porre nel nulla anche la statuizione sul risarcimento del danno da responsabilità aquiliana della ARSIAL, pronunciata dal Tribunale, e non riformata dalla sentenza di appello n. 1950/2004.

1.4. Le censure sono inammissibili.

1.4.1. Come dichiarato dallo stesso ricorrente, infatti, il medesimo ha inteso riprodurre in sede di rinvio, “la situazione antecedente” alla sentenza di questa Corte n. 2674/2008. Senonchè, va osservato – al riguardo – che il giudizio che si celebra a seguito di annullamento, da parte della corte di cassazione, della decisione resa in seconde cure, è soggetto ai limiti di cui all’art. 394 c.p.c., che lo configura come un giudizio di appello a cognizione limitata ed il cui “thema decidendum” è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone (cfr. Cass. 2456/1984; 3912/1995; 7175/2015).

1.4.2. Ebbene, nel caso concreto, nella succitata decisione, questa Corte ha accertato che la Corte di appello – nella precedente sentenza n. 1950/2004 – aveva affermato in termini apodittici che l’aggiudicatario C. era subentrato nei diritti derivanti dal contratto di concessione in precario all’ARSIAL del godimento dei beni, o di una parte di essi, sebbene fosse pacifico in lite che il contratto di concessione in precario era stato stipulato con ARSIAL, non dal C., bensì dal custode dei beni assoggettati alla procedura esecutiva, in data anteriore all’aggiudicazione. Per il che la Corte è pervenuta all’affermazione del difetto di legittimazione attiva del C. all’azione risarcitoria, essendo “indubbio che l’azione di risarcimento dei danni per l’omessa manutenzione o per il deterioramento dei beni concessi in uso ha natura contrattuale e spetta solo a chi abbia concluso il contratto di concessione”.

Questa Corte – nella citata sentenza – ha, inoltre, escluso che la cessione dei diritti di credito possa ritenersi implicita nel provvedimento di aggiudicazione, che vale esclusivamente a trasferire la proprietà dei beni assegnati e le azioni reali ad essi inerenti. E neppure è risultato acquisito agli atti, ad avviso della Corte, che il C. avesse iscritto pignoramento sui beni stessi in data anteriore al contratto di concessione in precario, sì da poter invocare il risarcimento dei danni dall’A.R.S.I.A.L. sulla base dell’inefficacia nei propri confronti del contratto medesimo. La menzionata decisione ha concluso, pertanto, che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che il C. fosse legittimato a far valere in proprio diritti di credito derivanti da un contratto concluso dal suo dante causa, a cui egli era del tutto estraneo.

1.4.3. Da quanto suesposto deve, dunque, necessariamente inferirsi che il thema decidendum del giudizio di rinvio sia stata definitivamente delimitato da questa Corte con la sentenza n. 2674/2008, con la quale ha affermato la non spettanza dell’azione risarcitoria per responsabilità contrattuale in capo al C. per difetto di legittimazione attiva, ed ha cassato la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di prime cure favorevole all’odierno ricorrente, sia pure con necessario ed evidente riferimento all’unica questione (la responsabilità contrattuale dell’ARSIAL) che ha formato oggetto di esame in cassazione. Ne discende che, per un verso, il ricorrente non poteva riproporre in sede di rinvio – per il carattere “chiuso” di tale giudizio – questioni di responsabilità (contrattuale) coperte dalla pronuncia della Cassazione, che ha limitato il rinvio al solo regolamento delle spese dei diversi gradi del giudizio. Per altro verso, che la sentenza del Tribunale di Roma, che ha accolto la domanda del C. di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale dell’ARSIAL, in quanto confermata dalla sentenza di appello, non impugnata per cassazione sul punto, è da ritenersi passata in cosa giudicata, atteso che l’impugnazione parziale di una sentenza – com’è del tutto pacifico – importa acquiescenza alle parti non impugnate costituenti capi autonomi di essa (art. 329 c.p.c.), (cfr. Cass. 3271/1996; 3229/1997).

1.4.4. Deve, in conclusione, ritenersi del tutto corretta la decisione di rinvio che ha considerato la materia del contendere, in tale fase del giudizio, limitata ormai alla sola liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., ferme restando le statuizioni di merito che non hanno costituito oggetto del ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’avv. C. denuncia la violazione degli artt. 306, 391 e 391 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di questa Corte n. 2674/2008, perchè pronunciata dopo che i ricorsi proposti dal C., dalla A.R.S.I.A.L. e dalla IDM di Milani Lauro & C. s.n.c., evocata in garanzia dalla A.R.S.I.A.L., sarebbero stati dichiarati estinti con decreto n. 15757 del 16 luglio 2007.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. E’ del tutto evidente, infatti, che la nullità della sentenza della Corte di Cassazione, che abbia disposto la cassazione con rinvio della sentenza di appello, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, esperibile solo per vizi propri di tale decisione. Senza dire, poi, che il succitato decreto riguarda – come si desume dall’originale presente nell’archivio civile del CED – una controversia del tutto diversa dalla presente e concernente parti diverse (eredi Cirillo contro Sovigest s.p.a.).

2.2.2. Il mezzo in esame va, pertanto, disatteso.

3. Il ricorso proposto dall’avv. C.P. deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Concorrono giusti motivi – tenuto conto delle peculiarità della vicenda processuale e delle ragioni della decisione – per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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