Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15033 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5351/2015 proposto da:

R.P., R.M. e R.C., tutti rappresentati e difesi

dagli Avv.ti Angelo Pulcino, Paola Pulcino e Vittorio Nuzzaci ed

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv.

Vittorio Nuzzaci, con delega a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Comune di Lampedusa e Linosa, nella persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1817/2014 della Corte d’appello di PALERMO,

pubblicata in data 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 10123 del 17 novembre 2009, il Tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda proposta da R.P., M. e C. nei confronti del Comune di Lampedusa e Linosa, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione abusiva di un fondo di loro proprietà costituito da un appezzamento di terreno sito a (OMISSIS), particella (OMISSIS), foglio (OMISSIS) (già particella (OMISSIS)), mediante la realizzazione di una strada.

2. Il Tribunale di Agrigento ha respinto la domanda rilevando la mancanza di prova della riconducibilità all’azione del Comune dell’occupazione e della trasformazione del fondo di proprietà R. mediante la realizzazione di strade, non ritenendo valido la nota del 24 luglio 2002, con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento aveva comunicato al difensore delle parti di avere eseguito dei lavori sulla strada in esame su richiesta del Comune di Lampedusa per rimediare ai danni causati da un nubifragio.

3. R.P., M. e C. hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento e la Corte di appello di Palermo ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado.

4. R.P., M. e C. ricorrono in Cassazione con cinque motivi.

5. Il Comune di Lampedusa e Linosa non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo R.P., M. e C. lamentano l’omessa motivazione apparendo la sentenza del tutto incomprensibile perchè aveva affermato la sussistenza di un’occupazione usurpativa, salvo poi riferire detta occupazione alle gesta materiali di privati cittadini.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2043 c.c., considerato che la domanda attorea non mirava al ripristino dello stato dei luoghi rispetto ad una precisa azione dannosa, ma al risarcimento dei danni nei confronti dell’amministrazione comunale usurpatrice, che peraltro aveva anche fatto una dichiarazione confessoria in tal senso.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., sotto il profilo dell’onere probatorio, avendo il Comune resistente ammesso il quadro fattuale confessando pienamente che quella che era una proprietà privata adesso era una strada pubblica.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ulteriori profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., non avendo la Corte considerato che il Comune aveva posto in essere atti manipolativi diretti a manifestare la volontà non equivoca di avvalersi di quanto posto in essere da estranei; che i giudici di merito avevano parlato di un’occupazione usurpativa che era sempre e necessariamente riconducibile ad una p.a.; che non esisteva la fattispecie giuridica di occupazione usurpativa privatizzata.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’azione manipolativa e trasformativa posta in essere dalla p.a..

5.1 I motivi, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono fondati.

5.2 Questa Corte, in tema di appartenenza o meno di una strada all’ente pubblico territoriale, ha avuto modo di affermare i seguenti principi:

– l’inserimento di una strada nell’elenco di cui alla L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 8, integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito che può essere vinta dalla valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi certi acquisiti al processo, idonei a dimostrare la natura privata della strada stessa (Cass., 11 febbraio 2009, n. 3391);

– nonostante il difetto dell’iscrizione di una strada nell’elenco delle strade comunali, l’appartenenza della strada stessa all’ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (Cass., 10 aprile 2011, n. 5339);

– al fine di determinare l’appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l’uso pubblico, cioè l’uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), l’ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati, l’inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica (Cass., 7 aprile 2000, n. 4345);

– la presunzione di demanialità stabilita dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F – la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l’immediata accessibilità, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, così da costituire pertinenza della strada (non assumendo rilievo la non illuminazione dell’area, la sua quasi completa interclusione e il suo sfociare nella proprietà privata, la sua accessibilità attraverso gradini ed un cancello) – ha carattere relativo e, come tale, è destinata a cadere di fronte all’esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi, quali la produzione del titolo di proprietà (Cass., 10 marzo 2006, n. 5262);

– la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. F, disponendo che nell’interno delle città fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi e i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, pone una presunzione, sia pure “iuris tantum”, di appartenenza al demanio comunale di dette aree, purchè effettivamente incluse nel sistema viario (Cass., 12 gennaio 2004, n. 238).

In conclusione i principi che ne conseguono sono: 1) l’appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l’inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dalla L. n. 126 del 1958, art. 8, avente natura dichiarativa e non costitutiva; 2) la presunzione di demanialità di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 8, all. F, è superabile mediante prova contraria; 3) l’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza di tale prova implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (Cass., 9 novembre 2009, n. 23705; Cass., 3 agosto 2010, n. 18027).

5.3 Ciò posto va osservato che nella specie il giudice di appello non si è attenuto ai detti principi giurisprudenziali.

La Corte di appello di Palermo, infatti, dopo avere ricondotto la fattispecie in esame nella previsione di cui all’art. 2043 c.c., ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado, ritenendo condivisibile il ragionamento del consulente che, in assenza di qualsiasi documentazione presso i competenti uffici comunali in ordine ai lavori di realizzazione della strada sul fondo di proprietà dei R., ha evidenziato che, in seguito all’espansione del paese verso la zona sud-est, dove insistevano le particelle di interesse, erano nate spontaneamente delle piste battute in prolungamento di vie preesistenti, queste ultime finalizzate a sopperire all’esigenza di accedere ai fabbricati già esistenti nella zona. Lo stesso consulente, tuttavia, ha evidenziato che la particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), aveva generato altre due particelle, la (OMISSIS) e la n. (OMISSIS) e che quest’ultima era occupata in prevalenza da strade locali con carreggiata a senso unico e marciapiede e ha richiamato il progetto di rete fognante della via Verdi e la relativa Delib. Giunta Municipale 18 marzo 1992.

I giudici di secondo grado, inoltre, hanno espressamente affermato che non può costituire prova della riconducibilità all’Ente territoriale del fatto illecito dedotto in giudizio la circostanza che il Comune abbia richiesto, in occasione del nubifragio del 1997 al Genio Civile l’esecuzione di una serie di lavori anche sulla via oggetto di causa.

5.4 Sussiste, quindi, il vizio dedotto di omessa motivazione, poichè la Corte, non procedendo alla disamina di tutte le risultanze di causa e dei documenti acquisiti al processo, è pervenuta alla conclusione che non erano stati forniti validi elementi a sostegno della asserita natura pubblica della strada, con l’ulteriore precisazione che, in tema di occupazione illegittima, non rileva l’autore materiale della condotta occupativa, bensì il soggetto al quale l’occupazione illegittima, alla data della domanda, è giuridicamente riferibile.

6. La sentenza va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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