Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15033 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. II, 07/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REGAZZI S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 77, presso lo

studio dell’Avvocato PONTECORVO Edoardo, dal quale è rappresentata e

difesa per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FRIGOLUX SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

temporis, elettivamente domiciliata in Roma, via Properzio n. 27,

presso lo studio dell’Avvocato PRINCIPE Claudio, dal quale è

rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Marco Michela, per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 742 del 2009,

depositata il 19 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale nulla ha osservato rispetto alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Regazzi S.A. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di Frigo-lux Service s.r.l., della somma di Euro,22, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per il lavoro di assemblaggio di moduli di ripari industriali progettati dalla stessa Regazzi per conto della COMAU s.p.a, a sua volta incaricata da FIAT s.p.a. di modernizzare gli impianti industriali di Bielsko Biala in (OMISSIS);

che il Tribunale ha respinto l’opposizione, osservando che: il credito della attrice era stato documentato in sede monitoria con fatture ed era poi stato provato sulla base del rilievo che la Regazzi S.A., contestando l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori, aveva implicitamente riconosciuto che i lavori stessi erano stati eseguiti; le perdite di liquido refrigerante dai moduli assemblati dovevano essere ricondotte all’attività dell’opponente e della COMAU, che quei moduli avevano progettato e realizzato ;

che Regazzi S.A. ha proposto appello avverso tale sentenza e, nella resistenza dell’appellata, la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 19 maggio 2009, ha rigettato il gravame;

che la Corte d’appello ha ritenuto che il motivo di gravame relativo alla prova del credito fosse privo del requisito della specificità, non avendo l’appellante censurato specificamente l’argomento logico in base al quale il Tribunale, sulla base delle deduzioni difensive dell’opponente, aveva ritenuto provata l’esecuzione dei lavori e dovuto il relativo compenso;

che, quanto al secondo motivo di gravame, concernente l’affermazione della sentenza secondo cui non era emersa la riconducibilità a fatto e colpa della società opponente dei vizi dei moduli destinati agli stabilimenti della FIAT in Polonia, la Corte d’appello ha osservato che dalla copiosa documentazione in atti era emerso il conferimento a Frigolux dell’incarico di assemblare i ripari, non anche di quello di introdurre modifiche ai pezzi da assiemare, nè tanto meno il riconoscimento, da parte della medesima Frigolux, della responsabilità in merito alle perdite stesse; in sostanza, non era emersa la prova del nesso causale tra l’attività di assemblaggio posta in essere da Frigolux e gli inconvenienti verificatisi;

che, quanto al terzo motivo, concernente l’erronea valuta-zione della deposizione resa dal teste B., la Corte d’appello ha ritenuto generico il capitolo di prova, con la precisazione che comunque lo stesso non aveva ad oggetto eventuali ammissioni fatte oralmente dall’amministratore di Frigolux;

che la cassazione di questa sentenza è chiesta da Regazzi S.A. sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, Frigolux Service s.r.l.;

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., e in ogni caso insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., e in ogni caso insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta la prevista relazione, depositata il 2 marzo 2011, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…I Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 sino al 4 luglio 2009, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Entrambi i motivi di ricorso non corrispondono ai requisiti ora indicati. Quanto alle denunciate violazioni di legge, l’inammissibilità dei motivi discende dalla mancata formulazione del quesito di diritto. Quanto ai denunciati vizi motivazionali, occorre rilevare, con riferimento al primo motivo, che la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto non proposta una specifica censura avverso l’affermazione del Tribunale, secondo cui la prova della esecuzione dei lavori era desumibile dalle difese svolte dalla stessa ricorrente sin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. La ricorrente, invero, ribadisce anche in questa sede di avere contestato la sussistenza del credito, ma non indica quali censure avesse dedotto in sede di gravame con specifico riferimento alla detta argomentazione, di per sè idonea a sorreggere la statuizione concernente la prova del credito.

Quanto al secondo motivo, appare evidente come il motivo, lungi dall’evidenziare vizi logici o incongruenze della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie complessivamente considerate, si risolva nella sollecitazione di una nuova valutazione delle risultanze stesse, il che è precluso in sede di legittimità. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Rilevato che deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, atteso che la procura risulta essere stata rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, laddove è principio saldamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello per cui “nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, in considerazione del tassativo disposto dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3; ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale qualora detta procura speciale sia stata apposta in calce alla copia notificata del ricorso principale” (Cass., n. 16862 del 2007, Cass., S.U., n. 12265 del 2004);

che la proposta di decisione prima richiamata è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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