Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15032 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19238/2011 proposto da:

C.F., (c.f. (OMISSIS)), L.C. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24,

presso il dott. LUIGI GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANGELA MATARRESE, PAOLO SANSONE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.T., S.D., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 338/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. RAPANA’, con delega orale, che

ha chiesto rinvio a nuovo ruolo per poter depositare avviso

ricevimento (integrazione del contraddittorio);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che si oppone al rinvio, nel merito ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 28 maggio 1998, B.V. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, i coniugi B.T. e S.D., chiedendo dichiararsi la risoluzione, in forza di clausola risolutiva espressa, del contratto di somministrazione di alimenti stipulato con i medesimi con rogito notarile del 29 agosto 1991. In tale contratto si stabiliva, invero, che in corrispettivo della cessione della nuda proprietà di un bene immobile in favore della suddetta copia, e di altro cespite in favore dei coniugi C.F. e L.C., i cessionari avrebbero dovuto provvedere – con turnazione di quindici giorni al mese per ciascuno, ed, in caso di disaccordo, secondo le direttive del cedente a fornire al B., per tutta la durata della sua vita, vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, ed in generale tutto ciò che potesse occorrergli per soddisfare i normali bisogni della vita quotidiana. Il cedente, constatato che i coniugi B.T. e S.D., a differenza dei coniugi C.F. e L.C., si erano resi inadempienti all’obbligo di concordare le modalità della turnazione nell’assistenza con questi ultimi, ed anche all’obbligo di seguire le direttive del cedente, chiedeva, dunque, la risoluzione del suddetto contratto, con conseguente retrocessione della nuda proprietà dell’immobile in proprio favore. La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1027/2004, depositata il 4 novembre 2004.

2. L’appello avverso tale decisione proposto da C.G. – in qualità di erede di B.V., deceduto nelle more del giudizio – nei confronti di B.T. e di S.D., veniva, del pari, rigettato dalla Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 831/2006, depositata il 13 dicembre 2006.

3. Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2007, proponevano opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., i coniugi C.F. e L.C., assumendo di essere litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 831/2006, e comunque di avere ricevuto un pregiudizio concreto da tale pronuncia, in relazione al loro diritto di vedersi assegnato – in forza del contratto del 29 agosto 1991 – il cespite già trasferito ai coniugi B. – S. e, dipoi, retrocesso in favore del cedente B.V.. Il B. e la S. si costituivano in giudizio, opponendosi alla domanda, mentre restava contumace l’originaria appellante C.G.. Con sentenza n. 338/2010, depositata il 3 giugno 2010, la Corte di Appello di Lecce, reputando non sussistere una situazione di litisconsorzio necessario con gli opponenti nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di opposizione, rigettava l’impugnazione proposta dal C. e dalla L..

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso C.F. e L.C. nei confronti di B.T. e di S.D., affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. Con ordinanza interlocutoria in data 25 settembre 2015, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.G., che non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va rilevato che, con la menzionata ordinanza interlocutoria del 25 settembre 2015, questa Corte ha ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti C.G., alla quale il ricorso non era stato notificato, e che risultava parte anche se contumace – del giudizio di opposizione di terzo, conclusosi con la sentenza n. 338/2010, oggetto di impugnazione in questa sede. L’opposizione ordinaria di terzo di cui all’art. 404 c.p.c., comma 1, comporta, invero, la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, per cui tra dette parti si forma un litisconsorzio necessario passivo (Cass. 4382/1982; 8103/1997; 6416/1998), che permane, sub specie di litisconsorzio necessario processuale, anche nei gradi successivi del giudizio e, quindi, anche in cassazione ex artt. 102, 331 e 371 bis c.p.c.. E tuttavia, sebbene l’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della C. – a seguito della rituale comunicazione della predetta ordinanza da parte della cancelleria – sia stato consegnato dal difensore dei ricorrenti all’ufficiale giudiziario in data 14 gennaio 2016 e spedito a mezzo posta il giorno successivo, manca agli atti la cartolina attestante l’avvenuta recezione dell’atto in questione da parte della destinataria.

2. Premesso quanto precede, va osservato che – secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – in tema di notifica degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione – attesa l’unitarietà del procedimento notificatorio – avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie, e semprechè il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile (cfr. Cass. S.U. 17352/2009; Cass. 586/2010; 6846/2010; 9046/2010; 21154/2010; 26518/2011; 18074/2012; 20830/2013; 24641/2014; 19060/2015).

3. Tanto premesso in via di principio, deve, per contro, rilevarsi che – nel caso concreto – i ricorrenti, non solo non hanno prodotto la cartolina di ricevimento indispensabile per il perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio, ma non si sono neppure premurati in alcun modo di riattivare il procedimento notificatorio, dopo la spedizione dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, nonostante il decorso di cinque mesi da tale spedizione, essendosi il difensore dell’istante limitato a richiedere – del tutto tardivamente, solo all’udienza di discussione – un mero rinvio della causa per verificare lo stato della notifica ed, eventualmente, provvedere a rinnovarla.

4. Ne consegue che il ricorso proposto da C.F. e L.C. deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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