Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15032 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.16/06/2017),  n. 15032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28752/2011 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Natola e

Fabrizio Imbardelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo

in Roma, via Claudio Monteverdi, n. 16;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 191/06/10 depositata il 5 ottobre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che M.A., avvocato, propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo il silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2000 al 2004;

che i giudici d’appello hanno infatti ritenuto che l’attività esercitata dal ricorrente “non possa rientrare… nei casi enucleati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001, ai fini della inapplicabilità dell’imposta”, atteso che, se è vero “che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione”, tuttavia “tale affermazione non può essere generalizzata, essendo riferita a casi del tutto marginali da verificare di volta in volta”, mentre deve escludersi che il solo fatto che, nell’esercizio delle cosiddette attività professionali protette, sia prevalente l’apporto personale del professionista rispetto a quello scaturente dall’autonoma organizzazione valga di per sè sempre ad escludere tali soggetti dal campo di applicazione dell’Irap;

che “nel caso di specie, peraltro” – si soggiunge in sentenza -“va rilevata la presenza di elementi di organizzazione di capitali e, come dimostrato dalla dichiarazione dei redditi, di quote di ammortamento e di spese per l’acquisto di mobili”;

considerato che con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per avere la C.T.R. ritenuto la assoggettabilità ad Irap del reddito prodotto “in base al solo presunto riscontro di elementi di organizzazione di capitale, di quote di ammortamento e di spese per l’acquisto di mobili, piuttosto che a seguito della dovuta verifica dell’inserimento o meno… in una struttura organizzativa propria o altrui, della dovuta verifica del superamento o meno del minimo indispensabile di impiego di beni strumentali o di lavoro altrui e della dovuta verifica di assolvimento o meno dell’onere probatorio del contribuente in ordine alle predette circostanze”;

ritenuto che la censura è fondata;

che invero la regula iuris posta a fondamento della decisione (rappresentata dal rilievo per cui il presupposto d’imposta può nella specie ritenersi sussistente in ragione della riscontrata “presenza di elementi di organizzazione di capitali e… di quote di ammortamento e di spese per l’acquisto di mobili”) si appalesa non in linea, nella sua vaghezza, con il dato normativo e con l’interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte;

che invero il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, e la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sè, ma la capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista;

che alla luce di tale intervento nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (v. ex pluribus Cass. Civ., Sez. U, n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231; Sez. 5, n. 16406 del 05/08/2015, non massimata; Sez. 5, n. 25311 del 28/11/2014, Rv. 633690);

che nel caso di specie, difettando qualsiasi accertamento sull’entità e l’importanza nella complessiva organizzazione della propria attività dei beni strumentali cui in sentenza si fa generico riferimento, tali principi non possono considerarsi rispettati e non può pertanto considerarsi correttamente affermata l’esistenza del presupposto d’imposta;

che la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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