Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15031 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.16/06/2017),  n. 15031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20013/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Cipriani, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Prisciano, n. 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 111/13/10 depositata il 31 maggio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due mezzi, nei confronti di G.E. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo illegittimo – conformemente alla decisione di primo grado – il silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2001 al 2004, e ciò in ragione del rilievo che “si è in presenza di reddito di lavoro autonomo, non assoggettabile all’Irap”;

considerato che con il primo motivo la ricorrente denuncia “insufficienza della motivazione su un fatto decisivo e controverso”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso ogni valutazione sugli elementi, specificamente rappresentati con l’atto d’appello, che evidenziavano l’esistenza di spese organizzative, risultanti dalle stesse dichiarazioni del contribuente, eccedenti il c.d. minimo indispensabile e rivelavano l’utilizzazione di un immobile appositamente locato ed arredato nonchè l’avvalimento della collaborazione retribuita di terzi, per importi non trascurabili;

che con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce inoltre violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici d’appello ritenuto che il contribuente (perito industriale) non fosse soggetto ad Irap, benchè fosse incontestato in punto di fatto che lo stesso avesse sostenuto spese di organizzazione e collaborazione;

ritenuto che è fondato il secondo motivo di ricorso;

che invero l’unica affermazione posta a fondamento della decisione impugnata, secondo cui il reddito di lavoro autonomo non è assoggettabile ad Irap, si pone in patente contrasto con il dato normativo e con l’interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla luce della quale il lavoratore autonomo non può affatto considerarsi a priori escluso dall’imposta ma ne è soggetto ove ricorra il presupposto dell’autonoma organizzazione;

che invero il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, mentre la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sè, ma la capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista;

che alla luce di tale intervento nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (v. ex pluribus Cass. Civ., Sez. U, n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231; Sez. 5, n. 16406 del 05/08/2015, non massimata; Sez. 5, n. 25311 del 28/11/2014, Rv. 633690);

che la sentenza impugnata, non essendosi evidentemente attenuta a tali principi, deve essere pertanto cassata, restando assorbito l’esame del primo motivo, e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito l’esame del primo; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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