Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15031 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 01/06/2011, dep. 07/07/2011), n.15031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Marra Alfonso Luigi giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel

procedimento n. 851/08 in data 14.10.2008.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza dell’1.6.2011 dal

Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli il 14.10.08, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex Lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 5.000, per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania.

Al riguardo il Collegio osserva: il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una eccessiva durata del processo di cinque anni, sulla base di una durata ritenuta ragionevole di tre anni.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente si duole della liquidazione dell’indennizzo sul solo periodo di eccedenza di durata (e non dunque di questa nella sua interezza), doglianza infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 01 del 1989, art. 2.

Con il quarto ed il quinto motivo si censura l’avvenuta parziale compensazione delle spese processuali, doglianza priva di pregio essendo rimessa la statuizione sul punto alla valutazione discrezionale del giudice del merito (art. 92 c.p.c.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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