Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15031 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15031 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 19159-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

GARDELLA BARTOLOMEO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2008 della COMM.TRIB.REG.

Lìsur;a
di.-9tffeVA, depositata il 12/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 02/07/2014

udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

il rigetto del ricorso.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

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RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza,
l’Ufficio emetteva nei confronti di Gardella Bartolomeo un avviso di
accertamento per l’anno 2003 ai fini IRPEF, IVA e IRAP per un reddito di
impresa non dichiarato di €.3.407,00, ritenendo che il contribuente avesse
esercitato in locali di sua proprietà, all’uopo attrezzati, l’attività di

2. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso che veniva
parzialmente accolto dalla CTP di Genova n.177/10/2006. L’appello
proposto dall’Ufficio finanziario veniva respinto dalla CTR di Genova con
la sentenza n.79/08/2008, depositata il 12.06.08 e non notificata.
3. Con tale decisione il giudice di seconde cure affermava che il reddito
accertato era da ritenersi derivante da attività di lavoro autonomo svolta non
in forma abituale e, quindi, non rientrante tra i redditi d’impresa di cui
all’art.51 del DPR n.917/1886. In particolare deduceva l’occasionalità delle
prestazioni dagli esigui consumi di energia elettrica rilevati in sede di
verifica fiscale e dal modico importo accertato.
4. Per la cassazione della sentenza n.79/08/2008 della CTR di Genova ha
proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro motivi.
L’intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Con il primo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate deduce la nullità
della sentenza per violazione dell’ art.112 cpc in relazione all’art.360,
comma 1 n.4, cpc. La ricorrente lamenta in particolare che il giudice di
seconde cure aveva omesso di prendere in considerazione la domanda spiegata in via preliminare – di riunione dei due procedimenti sorti a seguito
della proposizione di separati atti di appello dell’ Agenzia delle Entrate e
del Gardella avverso la medesima sentenza n.177/10/2006 della CTP di
Genova.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della
sentenza per violazione degli artt. 23, 49 e 54 del DLGS n.546/1992, nonché
RGN 19159/2009
Cons. est. Laura Tricorni

falegname nell’assoluta inosservanza degli obblighi in materia fiscale.

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degli artt. 325, 327, 333, 334, 335, 342 e 343 cpc, in relazione all’art.360,
comma 1. n. 4, cpc. La ricorrente lamenta che la CTR non abbia provveduto
anche di ufficio alla riunione dei due appelli proposti avverso la medesima
sentenza della CTP ed alla trattazione unitaria, mutuando la disciplina
processuale codicistica applicabile anche al processo tributario.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate deduce la

ricorrente rappresenta, a sostegno delle proprie ragioni, che a fronte delle
risultanze del processo verbale di constatazione, alle quali va riconosciuta
natura di presunzioni semplici, la CTR aveva dichiarato la nullità dell’atto
impositivo sulla scorta di mere difese di stile del contribuente, che non
aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di elementi modificativi,
impeditivi o estintivi della pretesa fiscale.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso la Agenzia delle Entrate lamenta la
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in relazione all’art.360, comma 1 n.5, cpc. La ricorrente lamenta la
mancata disamina da parte della CTR della documentazione extracontabile
versata in atti dall’Ufficio quale prova dell’attività di impresa svolta dal
Gardella, consistente in preventivi con indicazione dei nominati dei clienti,
del materiale da utilizzare, del lavoro da eseguire, con disegni in scala dei
mobili commissionati, del costo del trasporto e della manodopera, nonché
degli acconti, oltre che della consegna di materiali avvenuta nel corso della
verifica della G. di F.. Segnala ancora la ricorrente l’incongruenza tra
l’affermazione della irrilevanza dei consumi elettrici, che, al contrario e
sulla scorta della documentazione in atti, risultavano addirittura superiori a
quelli dell’ultimo anno ufficiale di attività del Gardella (1996).
2.1. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, relativi alla medesima
omessa statuizione circa la istanza di riunione dei procedimenti, possono
essere trattati unitariamente per connessione. Entrambi sono manifestamente
infondati.
2.2. Ed invero, come già affermato da questa Corte con la sentenza n.
19693/2008, che questo Collegio condivide, “premesso che il

RG N 19159/2009
Cons. est. Laura Tricorni

violazione dell’art.2697 cc in relazione all’art.360, comma 1 n.3, cpc. La

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provvedimento di riunione di cause, mentre si adegua al principio
dell’economia dei giudizi, è espressione del potere ordinatorio del giudice
che lo esercita incensurabilmente, e non è quindi suscettibile di
impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari (Cass. n. 9906/01), ne
consegue che l’omessa riunione di procedimenti relativi alla stessa causa,
che non risulta tra l’altro sanzionata da nullità, non può assolutamente essere

e per il quale può quindi configurarsi il vizio di omessa pronuncia ai sensi
dell’art. 112 c.p.c.”.
3.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi alla medesima statuizione
della sentenza che ha ritenuto non fondata la pretesa tributaria, vanno
esaminati congiuntamente per la loro connessione. Entrambi sono fondati e
vanno accolti.
3.2. Innanzi tutto va osservato che, come già affermato da questa Corte
(Cass. Ord. n. 5228/2012), nell’ipotesi di omessa presentazione della
dichiarazione da parte del contribuente, come nel caso in esame, la legge
abilita gli Uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai
fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con
metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale,
presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul presupposto dell’inferenza probatoria
dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, sicché, a
fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, l’onere di dedurre
e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa
incombe sul contribuente ai sensi dell’art.2697, comma 2, cc. Ha inoltre
affermato questa Corte, peraltro in fattispecie similari in materia tributaria,
che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di
legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora il giudice di merito non
abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere
desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso
con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere

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Cons. est. Laura Tricorni

configurata come uno dei capi della domanda sul quale manchi la decisione

l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione
delle risultanze processuali (Cass., ord. n. 3370/2012, sent. n. 3756/2013).
Orbene nel caso in esame la CTR non si è attenuta a questi principi di
diritto, in quanto non risulta che abbia sottoposto al vaglio critico gli
elementi probatori, sia pure presuntivi, proposti dall’Ufficio finanziario, né
che gli stessi siano stati confrontati con fatti impeditivi, modificativi o

sensi dell’art.2697, comma 2, cc. In particolare la sentenza trascura del tutto
di dar conto degli elementi raccolti nel verbale della Guardia di Finanza e
tratti dalla documentazione extracontabile e, a maggior ragione, di
sottoporli ad esame critico, anche alla luce delle differenti prospettazioni
delle parti. In tale contesto contrassegnato da genericità edypoditticità, la
sentenza impugnata inserisce altresì un elemento di contraddizione, in
quanto, da un lato, riconosce che vi è stata l’esecuzione di lavori, anche se
modesti, dall’altro/ riconducendoli laconicamente nell’ambito del “mero
hobby” omette di prendere posizione circa la redditività degli stessi.
4. Conclusivamente, dichiarati infondati i motivi primo e secondo, vanno
accolti i motivi terzo e quarto e la sentenza va in conseguenza cassata con
rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Liguria,
che dovrà compiere gli accertamenti e le valutazioni critiche degli elementi
indicati nel verbale di constatazione su cui è fondata la pretesa impositiva
secondo il principio di diritto pronunciato, provvedendo anche alle spese del
giudizio di legittimità.

4

P.Q.M.

r;i4iiat;
La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi terzo e quarto, informi-4th il
primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria
in altra composizione, che deciderà anche sulle spese del ggisIMRA,flà cANcsina
legittimità.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 28 gennaio 2014.

IL

r.2 M 2014

estintivi della pretesa tributaria eventualmente offerti dal contribuente ai

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