Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15030 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 35753/2019 proposto da:

M.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata

Valentina Nanula, del Foro di Milano, con studio in Milano, via

Besana 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avvocata Stefania Pavarani, in Roma, Viale delle Milizie n. 38.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1332/2019,

pubblicata il 20/9/2019.

Udita la relazione svolta Nella camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

OSSERVA

Il ricorso è inammissibile.

Risulta del tutto omessa, nel corpo dell’atto di gravame, l’esposizione del fatto – limitandosi il ricorrente, nella parte intitolata “svolgimento del processo”, ad indicare gli esiti processuali della domanda di protezione, condensati in 9 righe del terzo foglio del ricorso, peraltro privo finanche di numerazione – e contenendo poi i singoli motivi uno scomposto florilegio di disposizioni normative e di sentenze, di legittimità e di merito, aventi ad oggetto vicende relative al Paese di origine del richiedente asilo (Guinea Bissau) ovvero di Report internazionali di epoca largamente anteriore rispetto a quelli utilizzati dalla Corte territoriale (e datati, rispettivamente, 13.3.2019 e 21.6.2019: f. 5 della sentenza impugnata), dai quali il giudice di appello correttamente evince come nel Paese di provenienza del richiedente asilo, nonostante la povertà che lo caratterizza, “vi sia una situazione sufficientemente tranquilla che garantisce un adeguato rispetto dei diritti umani”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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