Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15030 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20363/2009 proposto da:

G.M.T., (c.f. (OMISSIS)), L.F.,

L.A., nella qualità di eredi di LO.FE., domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO DE SARNO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VISCIANO, (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68,

presso l’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PROCACCINI, giusta procura speciale per

Notaio RAFFAELE FEDERICO di MONDRAGONE (SANTA MARIA CAPUA VETERE) –

Rep. n. 570 del 6.6.2016;

– controricorrente –

contro

L.M., R.E., R.R.;

– intimati –

sul ricorso 20365/2009 proposto da:

R.E. (C.F. (OMISSIS)), R.R. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso

l’avvocato SALVATORE DE SARNO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VISCIANO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68,

presso l’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PROCACCINI, giusta procura speciale per

Notaio RAFFAELE FEDERICO di MONDRAGONE (SANTA MARIA CAPUA VETERE) –

Rep. n. 570 del 6.6.2016;

– controricorrente –

contro

G.M.T., L.A., L.F.,

L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2479/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i ricorrenti R. + 1, l’Avvocato DE SARNO SALVATORE che

si riporta (e deposita “Brevi Osservazioni” dopo le conclusioni del

P.G.);

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PROCACCINI FRANCESCO (con

procura Notaio + Giunta) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.E. e R.R. convennero in giudizio il Comune di Visciano, esponendo di essere comproprietari, in ragione di due terzi, di un terreno sito in (OMISSIS); che la loro dante causa, F.S., aveva intrapreso un giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima dello stesso e dalla interclusione del fondo residuo; che tale giudizio era stato definito in via transattiva con atto del 23 marzo 1996, il cui presupposto era la eliminazione dell’interclusione del fondo residuo, che il Comune aveva dichiarato essere venuta meno, perchè divenuto accessibile da una strada esistente in loco. Tanto premesso, deducevano tuttavia che la suddetta strada non era stata costruita, sicchè il fondo era rimasto intercluso e, pertanto, chiedevano la condanna del Comune al risarcimento dei danni. Il Comune di Visciano si costituì chiedendo il rigetto delle domande. Nel giudizio intervennero altri comproprietari del medesimo fondo ( L.A., L.F. e G.M.T., eredi di Lo.Fe.) i quali aderirono alle domande attoree.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 19 giugno 2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, ha rigettato le domande. La Corte ha ritenuto che il Comune non avesse assunto alcun obbligo di facere nei confronti della dante causa degli attori, cioè di costruzione della strada di accesso al fondo, poichè nella predetta convenzione era contenuta solo una ricognizione dello stato preesistente dei luoghi.

Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione i R., nonchè gli eredi L., con autonomi ricorsi, formulando due motivi analoghi. Il Comune di Visciano resiste con controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di entrambi i ricorsi denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e si conclude con tre quesiti di diritto: “vero che in tema di interpretazione dei contratti in genere, l’imprescindibile dato di partenza dell’indagine ermeneutica è rappresentato dall’elemento letterale?; vero che è precluso il ricorso ad altri criteri di interpretazione quando la comune volontà delle parti emerga in modo chiaro, certo ed immediato dalle espressioni adoperate nel contratto?; vero che, qualora il testo letterale sia ritenuto inequivoco ed il giudice di merito, nell’interpretare la volontà delle parti, ricorra ad altri criteri, è necessario fornire una compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale?”.

I motivi sono inammissibili, essendo i suddetti quesiti di diritto formulati secondo modalità non rispondenti alle indicazioni fornite dalla costante giurisprudenza di legittimità, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis). Infatti, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che i quesiti non possono consistere – come sono quelli in esame – in semplici richieste di accoglimento del motivo ovvero in meri interpelli rivolti alla Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo (v., tra le tante, Cass. n. 3530/2012; sez. un. n. 21672/2013).

Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile perchè privo di un momento di sintesi (sulla cui necessità v., tra le tante, Cass. n. 12248/2013), adeguato alla tipologia di vizio (motivazionale) denunciato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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