Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15030 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15030 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 4992-2011 proposto da:
GAZZARA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente 2015
23.19

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 17/07/2015

nonché contro
GAZZARA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;

nonchè contro
COMUNE DI GASSINO TORINESE in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
CIANFONI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GENCO MASSIMILIANO giusta delega in
calce;
– controricorrente avverso la sentenza n. 78/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata 1’11/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato PERFETTI per
delega orale dell’Avvocato CIANFONI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

– ricorso successivo –

9992-11

Svolgimento del processo
Il contribuente propone ricorso per cessazione, sorretto da
sei motivi, avverso la sentenza in data 11-11-2010 con la
quale la commissione tributaria regionale del Piemonte ha

Cartella — recupero
spese legali —
impugnazione —
ricorso per cassazione
— soggetto
passivamente
legittimato —
individuazione —
termine—
responsabilità
processuale aggravata

respinto il di lui gravame nei confronti della sentenza di

ruolo per il recupero di spese legali conseguenti a un
giudicato formatosi su un’anteriore sentenza (n. 41-14-06)
della medesima commissione.
Il ricorso è stato notificato una prima volta all’agenzia
delle entrate, la quale si è costituita con controricorso
eccependo di non esser legittimata passivamente, essendo
rimasta estranea a ogni giudizio.
E’ stato notificato una seconda volta al comune di Gassino
Torinese, parte effettiva del giudizio di merito, il quale
ha resistito con controricorso eccependo, in via
preliminare, la tardività e la conseguente inammissibilità
del ricorso per cessazione e instando, poi, per la condanna
del ricorrente al pagamento di una somma di denaro per
responsabilità processuale aggravata.
Motivi della decisione
I. – Il ricorso è inammissibile.
Il giudizio di merito verteva tra il contribuente e il
comune.
L’impugnata sentenza risulta spedita in notifica, a cura
del comune, il 14-12-2010.

primo grado, confermando la legittimità di un’iscrizione a

La notificazione si è perfezionata presso il destinatario
il dì successivo, come d’altronde implicitamente ammesso
dal ricorrente in base all’affermazione secondo cui i
termini per la relativa proposizione venivano a scadere il
14-2-2011 (lunedì).

2011, all’agenzia delle entrate e un secondo ricorso, in
data 29-3-2011, al comune di Gassino TorineSe.
II. – Ai fini del necessario rispetto del termine di
impugnazione, l’unica notificazione che in effetti rileva è
questa seconda, siccome eseguita nei confronti del comune,
giacché è pacifico che l’agenzia delle entrate non era
stata parte né del giudizio di merito concluso con la
sentenza impugnata, né dei giudizi in rapporto alla
definizione dei quali era stata effettuata l’iscrizione a
ruolo per il recupero delle spese processuali.
Consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per
tardività.
Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali nei
confronti di entrambi gli intimati.
III. – Il comune ha chiesto, nel controricorso, anche la
condanna del ricorrente per responsabilità processuale
aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., deducendo quale
elemento di colpa grave l’avvenuta notifica del ricorso per
cassazione oltre i termini di legge con la consapevolezza
della esistenza della causa di inammissibilità.
La domanda va qualificata in base all’art. 385 c.p.c., che
nel processo di cassazione relativo a giudizi instaurati

2

Il ricorrente ha notificato un primo ricorso, in data 14-2-

prima della relativa abrogazione (a opera dell’art. 46
della 1. n. 69 del 2009) assume funzione di norma speciale.
In effetti riguardo all’operatività dell’abrogazione
dell’art. 385, 4 ° co., c.p.c. si registra un contrasto di
giurisprudenza presso la corte, in quanto secondo una prima

40 del 2006 e abrogata dall’art. 46, 20 ° co., della legge
n. 69 del 2009 con decorrenza dal 4 luglio 2009, non si
applicherebbe giustappunto nei ricorsi proposti avverso
sentenze pubblicate successivamente alla data della sua
abrogazione (Sez. 3^ n. 22226-14).
Questa conclusione (avversata da Sez. 3^ n. 817-15) non può
essere condivisa in quanto l’art. 58, l ° co., della l. n.
69 del 2009 ha precisato che le nuove norme, e quindi anche
la norma abrogativa, si riferiscono ai “giudizi instaurati
dopo la data della sua entrata in vigore”, non alle
sentenze (o alle impugnazioni avverso le sentenze)
pubblicate dopo tale data (come invece previsto per singole
disposizioni dal 4 ° comma del medesimo art. 58).
Ai fini dell’abrogazione, per “giudizi instaurati dopo
l’entrata in vigore” della 1. n. 69 del 2009 debbono
intendersi quelli iniziati in primo grado dopo il suddetto
momento.
Consegue

che al presente

giudizio rimane ancora

applicabile l’art. 385, 4 0 co., c.p.c., essendo stato il
giudizio instaurato in primo grado con opposizione del 106-2008, in epoca anteriore all’abrogazione della norma.

3

tesi la previsione, introdotta dall’art. 13 del d.lgs. n.

4

IV. – La domanda del comune di Gassino Torinese va inoltre
accolta.
Il presupposto dell’impugnativa posta in essere “anche solo
con colpa grave” va ravvisato in tutti i casi in cui il
ricorso per cassazione sia stato proposto con la coscienza

senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire una
simile coscienza (v.

ex a/lis Sez. lA n. 9579-00 cui adde

la citata Sez. 3^ n. 817 – 15).
In questo caso è pacifico che il ricorrente ha proposto il
ricorso nei confronti del comune, in data 29-3-2011, quando
era perfettamente a conoscenza dell’essere il termine di
impugnazione già ampiamente scaduto, tanto è vero che nel
ricorso inizialmente (e inutilmente) notificato contro
l’agenzia delle entrate lo stesso ricorrente aveva
affermato che il termine di impugnazione sarebbe scaduto il
14-2-2011.
Egli pertanto deve essere condannato al pagamento di una
somma, equitativamente determinata, in favore del comune;
e, considerato il dispendio di tempo e di energie
necessariamente impiegati per l’approntamento della difesa,
e considerati pure la durata e l’oggetto del processo, tale
somma può essere equitativamente liquidata in euro 600,00.
Sulla stessa seguiranno gli interessi legali dalla sentenza
al saldo.
p.q.m.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna
il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro

4

della sua infondatezza o della sua inammissibilità, ovvero

spese generali in favore del comune; condanna infine il
ricorrente al pagamento in favore del comune della
ulteriore somma di euro 600,00 ai sensi dell’art. 385, e
cc., c.p.c., oltre interessi legali dalla sentenza al
saldo.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì 4 giugno 2015.

Il C nsigliere e twal
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