Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15030 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16636-2013 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELLI

36, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI,

ELENA BELLANDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la quale era stata rigettata l’impugnativa proposta da P.A., di professione tassista, avverso l’avviso (n. (OMISSIS)) con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato – con metodo analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427 – i ricavi dell’anno 2003 in Euro 77.760,00, a fronte di quelli dichiarati in Euro 26.132,00, ed aveva accertato, ai fini IRPEF e contributi previdenziali, il reddito di impresa in Euro 67.643,00, a fronte del reddito dichiarato in Euro 10.117,00, applicando maggiori imposte per complessivi Euro 23.652,33, oltre interessi e sanzioni;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il P., affidato a tre motivi;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

P.A. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente – denunciando motivazione insufficiente ed illogica e conseguente erronea applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si duole che il giudice di appello, avendo omesso di considerare che esso ricorrente aveva fornito in giudizio una prova della congruità, coerenza e conformità al tariffario della propria “resa chilometrica” (mediante il confronto di quest’ultima con quella ottenibile dividendo il costo della corsa taxi dalla stazione di Firenze verso l’aeroporto di Pisa per il relativo percorso chilometrico), abbia fatto prevalere gli argomenti espressi dall’Ufficio rispetto a quelli, numerosi – tra cui, in particolare, quello imperniato sulla non omogeneità della resa chilometrica del tariffario comunale, relativo ai soli chilometri remunerati, e quella del tassista, inclusiva dei chilometri “a vuoto”, ossia riferiti al percorso di ritorno di ogni corsa effettuata -, addotti da esso ricorrente, e senza quindi evidenziare il percorso logico attraverso il quale il predetto giudice avrebbe raggiunto la convinzione della esistenza delle “gravi incongruenze” tra quanto dichiarato e caratteristiche dell’attività, non avendo gli elementi richiamati in sentenza (Le.: resa chilometrica confrontata al tariffario, fatture delle corse in convenzione, turno di lavoro di dodici ore, anomalie nelle schede carburante), ove adeguatamente valutati alla luce delle risultanze di causa, i requisiti di gravità, precisione e concordanza;

con il secondo motivo – denunciando motivazione insufficiente ed illogica su tre punti decisivi (Le.: percorrenza annua, corsa media e costo medio) della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che la CTR abbia omesso di considerare, in particolare, che il dato della “corsa media” (utilizzato dall’Ufficio per la determinazione delle corse presuntivamente effettuate nel corso dell’anno e per il calcolo del costo della corsa) non trovava riscontro in alcuna tariffa, bensì soltanto nel comunicato stampa del Comune di Firenze del 13 febbraio 2007, mediante il quale era stata diramata la notizia dell’avvenuta approvazione, in Giunta comunale, di un nuovo sistema tariffario per il servizio taxi, nonchè riportato un commento attribuito all’assessore alle attività produttive secondo cui l’80% delle corse avveniva su una distanza di 3,2 chilometri secondo un’indagine commissionata dall’assessorato; evidenzia, a tale riguardo, che dalla relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza alla CTP, nell’ambito dell’istruttoria di uno dei tanti ricorsi proposti dai tassisti fiorentini contro analoghi avvisi di accertamento, sarebbe invece emersa l’inesistenza negli archivi del Comune di Firenze di un vero e proprio studio inerente alla percorrenza media delle corse dei taxi, essendo stata compiuta solo un’indagine condotta in via empirica – per via telefonica, al solo scopo di conoscere il rapporto dei fiorentini con il taxi – onde pervenire alla elaborazione di dati da impiegare quale base di riferimento per la trattativa con i rappresentanti delle cooperative dei tassisti operanti sul territorio, finalizzata alla predisposizione di un nuovo piano tariffario; si duole, inoltre, che la sentenza non abbia rilevato la totale arbitrarietà e la illogicità dell’accertamento in merito alla “costruzione” del costo della corsa media;

con il terzo motivo – denunciando motivazione insufficiente e conseguente erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – lamenta che la predetta CTR abbia ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio benchè la ricostruzione induttiva dei ricavi non fosse assistita da presunzioni gravi, precise e concordanti, in tal modo deducendo l’esistenza di fatti ignoti da fatti a loro volta presunti;

il terzo motivo, da trattarsi con priorità logica, è infondato, poichè “Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto” (così Cass. 16 dicembre 2019, n. 33042, in vicenda per lo più identica a quella in esame; in senso conforme v. Cass. 1 agosto 2019, n. 20748);

il primo motivo è del pari infondato, poichè la CTR ha desunto da una molteplicità di elementi (quali l’esiguità del reddito di impresa pari ad Euro 5.160,00 denunciato dal contribuente, lo svolgimento di circa 2/3 dei servizi nel turno notturno o festivo remunerato anche da maggiorazione tariffaria, l’attività esercitata con regolarità, con stessa intensità e senza interruzioni, con un ricavo giornaliero costante tra Euro 70 e 80 al giorno, i rifornimenti di carburante costanti per entità e fornitore, l’assoluta mancanza di spese di manutenzione, ad eccezione di una fattura per la sostituzione della frizione) la sussistenza dei presupposti per l’accertamento effettuato dall’Ufficio nonchè la correttezza dell’operato di quest’ultimo, esprimendo una motivazione logica ed esaustiva al riguardo, contenente un puntuale esame e vaglio critico dei rilievi avanzati dal ricorrente, anche mediante una specifica valutazione delle risultanze delle schede carburante, da cui era emersa una differenza di 13.500 km percorsi in più rispetto a quelli indicati nello studio di settore, sì da assorbire anche i percorsi “a vuoto”, peraltro assai limitati dall’uso del radio taxi; inoltre, la prospettata ipotesi, in ricorso, di un orario di lavoro osservato in misura ipoteticamente inferiore alle 12 ore del previsto turno, cui ancorare la frequenza delle corse, si risolve in una congettura inidonea ad infirmare la logicità della motivazione sul punto, evidenziando l’intento di ottenere una rinnovata valutazione, inammissibile in sede di legittimità, delle medesime risultanze di causa apprezzate nel merito;

il secondo motivo è invece fondato, poichè la corrispondenza della percorrenza media delle corse in taxi a quella assunta dall’Amministrazione nell’accertamento è stata dalla CTR dedotta sulla base dell’avvenuto utilizzo dei dati ad opera del Comune di Firenze e delle cooperative di taxi – quale parametro di riferimento per la predisposizione di nuovo piano tariffario – che avrebbe legittimato il successivo impiego dei predetti dati per la ricostruzione del reddito di impresa del contribuente;

tuttavia, l’impianto motivazionale non è assistito sul punto da sufficiente linearità, poichè, a fronte della dedotta, ad opera del ricorrente, non plausibilità dei dati in questione – per esser stata la relativa elaborazione non frutto di una specifica indagine, bensì di uno studio meramente empirico effettuato ad altri fini – il relativo nucleo argomentativo si risolve nella valorizzazione di un’unica circostanza priva di effettiva significatività, non essendo chiarita la ragione per cui dall’affermato impiego dei dati, quali meri riferimenti di partenza per una trattativa concernente l’elaborazione di un nuovo piano tariffario, debba logicamente desumersi quell’attendibilità necessaria a consentirne un utilizzo a fini di ricostruzione del reddito;

la CTR ha in sostanza errato laddove, nell’accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, ha fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica circa la gravità dell’elemento indiziario con riferimento alla circostanza da accertare; ed ha invece concentrato la valutazione sulla legittimità dell’impiego dei dati da parte dell’Ufficio riferendola esclusivamente, nei termini descritti, ad un presunto utilizzo degli stessi per l’elaborazione di tariffe future;

in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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