Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15030 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15030 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 20870-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ESPRESSI DETRATTO SRL in persona dei legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio
dell’avvocato D’AGATA ROBERTA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NAVA PAOLO giusta

Data pubblicazione: 02/07/2014

delega in calce;
– controricorrente avverso

la

sentenza

n.

74/2007

della

IM(/

COMM.TRI

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositati

il

12/06/2007;

udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito

per

il

controricorrente

l’Avvocato

CASTROGIOVANNI delega Avvocato NAVA che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

A seguito di notifica di avvisi di rettifica iva
relativi agli anni 1993,1994 e 1995,1a società
Espressi Detratto srl proponeva tre ricorsi, poi
riuniti davanti alla Commissione tributaria
provinciale di Bergamo che li accoglieva ed
annullava gli atti impositivi.
Ciò nonostante in data 21/2/2001 veniva notificata
alla Espressi Detratto srl cartella di pagamento di
lire 12.720.000, emessa dalla Bergamo Esattorie spa
avente ad oggetto le sanzioni pecuniarie del 30%
dell’importo di cui all’omesso versamento del 50%
dell’imposta accertata di cui ai suddetti avvisi di
rettifica IVA, ex art. 13 D.L.gs 471/97 che
assoggetta a sanzione amministrativa del 30% ogni
importo non versato alla prescritta scadenza.
A seguito di ricorso della contribuente / la CTP di
Bergamo annullava la cartella esattoriale relativa
alle sanzioni pecuniarie ritenendo non applicabili
le sanzioni ai sensi del dlgs 546/92 e l’Agenzia
delle Entrate Ufficio di Bergamo proponeva appello
davanti alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia sostenendo che la sanzione del 30% non
doveva essere collegata all’esito del contenzioso.
La CTR della Lombardia rigettava il ricorso e
confermava la sentenza impugnata di primo grado.

1

Svolgimento del processo

Avverso

la

sentenza

.g/it›,)7 della Commissione

Tributaria regionale della Lombardia ha proposto
ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con
due motivt, ha resistito la Espressi Detratto srl
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Agenzia delle Entrate denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art.3 comma 2 D.L.gs
472/1997 in relazione all’art. 13 D.L.gs
471/1997 e 360 comma l nr. 3 cpc perché la CTR
ha ritenuto di applicare il principio del favor
„u
rei di cui all’art. 3 DLgs 472/97 e quindi /flon
1(care
rrrij
la sanzione del 30% in caso di
omesso versamento della metà dell’imposta
richiesta anche in caso di ricorso avverso
l’atto

impositivo,

poiché

il

nuovo

DLgs

193/2001, in vigore dal 9/6/2001, aveva
ricollegato l’obbligo di pagamento di una quota
dell’imposta, anche in caso di ricorso, solo a
seguito di iscrizione a ruolo.
Infatti secondo la ricorrente Agenzia , per le
somme dovute prima della riforma continua ad
applicarsi la normativa precedente e le sanzioni
di cui all’art. 13 e ciò in quanto le modifiche
apportate dal DLgs 193/2001 hanno riguardato
solo l’introduzione dell’iscrizione a ruolo
dell’imposta da versare a titolo provvisorio in
pendenza di ricorso anche per l’IVA, in luogo
del pagamento della stessa direttamente da parte
del ricorrente, mentre nessuna modifica o
abrogazione ha interessato la norma
sanzionatoria

applicata

l’art. 13 DLgs 471/97.
2

dall’Ufficio ovvero

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia

delle

Entrate

denuncia

omessa

motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ex art. 360 1 comma
nr.5 cpc perché la CTR non ha motivato in ordine
alla abrogazione della norma sanzionatoria di

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’estensione

alla

materia

dell’IVA

delle

previsioni già vigenti in materia di imposte
dirette

ha

posticipato

al

momento

dell’iscrizione a ruolo delle imposte richieste
l’obbligo di versare preventivamente una quota
anche in caso di impugnazione e tale diversa
regolamentazione ha inevitabilmente coinvolto
anche il conseguente assetto sanzionatorio e
l’onere di pagamento della sanzione pari al 30%
della quota del dovuto, in caso di mancato
versamento preventivo del 50% del dovuto.
4. Appare opportuno precisare che secondo la
giurisprudenza di questa Corte, Sez. 5, Sentenza
n. 9540 del 29/04/2011 (Rv. 618008)Presidente:
Adamo M.

Estensore: Didomenico V.

Relatore:

Didomenico V. P.M. Sorrentino F. (Diff.) “In

cui all’art. 13 tuttora in vigore.

tema di IVA, l’omissione o il ritardo del
pagamento dell’imposta in pendenza del giudizio
risulta sanzionato dall’art. 13 del d.lgs 18
dicembre 1997 n. 471, fino al 9 giugno 2001,
momento in cui i commi dal secondo al quinto
dell’art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
che rendevano possibile tale ipotesi di
riscossione, sono stati abrogati dall’art. 37
del d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46, come
3

9-1

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19%
N. L31 TAB. ALL. 8.- N.5

MATERIA TRIBUTARIA
2 del d.lgs n. 27

modificato dall’art.

aprile 2001, n. 193. Tale ultima normativa,
limitandosi a regolare in modo diverso le sole
condizioni per la riscossione dell’imposta
(richiedendo, in particolare, come nuovo

modificato

la

disciplina

sanzionatoria

tantomeno previsto un’ipotesi di
criminis”

e

non

incide,

non ha

“abolitio

quindi,

sui

presupposto l’iscrizione a ruolo),

comportamenti commessi in precedenza.
Per quanto sopra ilricorso proposto deve essere
accolto. La sentenza deve essere cassata senza
rinvio e la causa può essere decisa nel merito
ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori
accertamenti in punto di fatto, con rigetto del
ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,
stante l’evolversi della vicenda processuale,
mentre le spese del giudizio di legittimità
vanno poste a carico della società contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale,decidendo nel merito
rigetta il ricorso introduttivo e condanna Espressi
Detratto srl al pagamento delle spese di giudizio
che si liquidano in C 2.800,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 21/12/2012 2g1c) 212,z,114 .

DIEPOS1TATOC~119MA

2 MICA

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