Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1503 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1503 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 12225-2016 proposto da:
CAMBRIA MAFALDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA
CICCOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MAZZU’
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

VECE VINCENZO, PICCIOLO MICHELANGELO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato FRANCESCO SURIA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 22/01/2018

avverso la sentenza n. 582/2015 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

ottobre 2015, rigettava l’appello proposto da Cambria Mafalda
avverso la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
con la quale era stata rigettata l’opposizione dell’appellante
avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in
favore degli appellati Vece Vincenzo e Picciolo Michelangelo,
avente ad oggetto i compensi professionali per l’attività di
progettazione di un piano di lottizzazione convenzionata,
relativo ad un terreno di proprietà della Cambria sito in Milazzo
alla via Gramsci.
I giudici di appello rigettavano il motivo di gravame con il quale
si evidenziava che in realtà il rapporto professionale era da
reputarsi accessorio e condizionato, quanto al diritto al
pagamento del compenso, ad un distinto rapporto di mandato,
conferito agli stessi professionisti, e finalizzato al reperimento
di soggetti terzi interessati ad una permuta del terreno, con
alcune delle future unità immobiliari da realizzare sullo stesso.
Poiché tale incarico non era andato a buon fine, non essendo
stato possibile reperire delle imprese edili interessate a tale
operazione, alcun compenso andava attribuito agli opposti.
La Corte d’Appello, in senso contrario, rilevava che era pacifico
che la Cambria avesse conferito agli appellati un incarico di
progettazione, consistente nella redazione del piano di
lottizzazione e di un progetto per la realizzazione di alcuni
immobili, al fine di vendere il terreno interessato ovvero di
attuare una sua permuta.

Ric. 2016 n. 12225 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -2-

La Corte d’Appello di Messina con la sentenza n. 582 del 19

A tal fine rilevava la considerazione che, se l’incarico fosse
stato limitato alla sola individuazione di un potenziale
acquirente, non si comprenderebbero le ragioni per le quali
affidare tale incarico a degli architetti anziché a dei mediatori
professionali.

tutta l’attività professionale svolta dai creditori, così come dalle
prove emergeva che durante le trattative con alcuni potenziali
acquirenti, le discussioni si fondavano proprio sugli elaborati
progettuali predisposti dai professionisti.
Aggiungeva la sentenza che alcuna rilevanza aveva un iniziale
errore nell’individuazione della volumetria assentibile, e ciò sia
perché si trattava di un errore scusabile, conseguenza di una
equivoca formulazione del locale strumento urbanistico, sia
perché immediatamente i professionisti vi avevano posto
rimedio, elaborando un nuovo progetto che venne accettato,
quanto meno implicitamente dalla Cannbria.
Quanto alla valutazione delle prove, riteneva poco attendibile
la deposizione resa dal marito della appellante, trattandosi di
soggetto che, nei fatti, aveva mostrato un significativo
interesse all’andamento della vicenda, laddove, in relazione
all’asserzione secondo cui alcun incarico sarebbe stato affidato
al Picciolo, la sentenza osservava che emergeva la sua
partecipazione attiva alle varie fasi della progettazione e delle
successive trattative con i terzi.
Infine infondate si palesavano anche le critiche alla
determinazione del quantum, dovendosi condividere le
valutazioni espresse sul punto dal CTU, e recepite dal
Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Cambria
Mafalda sulla base di quattro motivi.

Ric. 2016 n. 12225 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -3-

Peraltro risultava anche che l’appellante si fosse avvalsa di

Vece Vincenzo e Picciolo Michelangelo hanno resistito con
controricorso.
In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato atto di
rinuncia al ricorso per sopravenuto difetto di interesse avendo
nelle more raggiunto un’intesa, con accettazione del

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.
390 e 391 c.p.c.
Nulla per le spese, ex art. 391 co. 4 c.p.c., atteso che le parti
hanno dichiarato di avere regolato tra loro anche tale aspetto.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017
Il Presidente
•t)
,s/

controricorrente.

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