Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15029 del 28/05/2021
Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15029
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 36720/2019 proposto da:
B.H., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata Paola
Moscatelli, del Foro di Pavia, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Vigevano, Via S. Giacomo n. 7/2.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.
12.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4022/2019,
pubblicata il 3/10/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio
2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.
Fatto
OSSERVA
Il ricorso contiene una preliminare richiesta di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., comma 2, onde sanare la tardività della sua proposizione.
I termini decorrenti dalla notifica a mezzo PEC (3.10.2019) della sentenza oggi impugnata, difatti, scadevano il giorno 1.11.2019, mentre la notifica dell’atto di impugnazione – come ammesso dallo stesso ricorrente – veniva eseguita in data successiva alla scadenza del termine
L’istanza non può essere accolta, non rientrando la vicenda esposta dal difensore (tardiva trasmissione della copia della sentenza d’appello da parte del precedente difensore, avv. Canestrari) tra quelle previste dalla norma invocata.
PQM
La Corte RIGETTA il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021