Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15029 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24040/2011 proposto da:

L. E C. IMPRESA DI COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI S.A.S. DI

L.A., (P.I. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36,

presso l’avvocato PAOLO PUCCIONI, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIANFRANCO GARANCINI, LUCA FRANCESCHET, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, I.F.G. TETTAMANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E

CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l’avvocato

RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARIA RITA SURANO, ELISABETTA D’AURIA, MARIA TERESA MAFFEY, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L. E C. IMPRESA DI COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI S.A.S. DI

L.A., I.F.G. TETTAMANTI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1996/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCHET LUCA che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; ricorso incidentale: in parte rigetto, in parte

assorbito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.a.s. L. & C. Impresa di costruzioni civili e industriali ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Comune di quella Città e, premettendo di aver stipulato col convenuto, in data 21.3.1997, un contratto d’appalto per le opere di completamento dell’intervento di ristrutturazione di uno stabile comunale, ha chiesto accertarsi la fondatezza delle riserve iscritte nel registro di contabilità. Nel contraddittorio del Comune, il Tribunale adito, acquisita una CTU, ha accolto in parte la domanda.

L’appello proposto dalla Società è stato parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Milano, che, dopo aver rilevato che il D.P.R. n. 554 del 1999, non era applicabile al contratto ratione temporis, con la decisione indicata in epigrafe e per quanto ancora d’interesse, ha considerato che: a) la revisione prezzi era stata espressamente esclusa, avendo le parti pattuito il prezzo chiuso di cui della L. n. 109 del 1994, art. 26, commi 3 e 4 e l’appaltatrice non aveva fornito la prova rigorosa delle condizioni eccezionali cui era subordinata dalla legge la richiesta di aggiornamento, ed il cui accertamento sarebbe stato, comunque, rimesso al giudice amministrativo; b) i criteri di liquidazione delle opere extra previsti in seno all’accordo bonario sottoscritto dalle parti il 29.11.1999 riguardavano le sole riserve contemplate nell’accordo stesso, come si desumeva dal tenore di detto atto, sicchè i relativi prezzi non erano applicabili ai lavori oggetto alla riserva n. 6, nè a quelli della riserva n. 16, che costituivano varianti da remunerare in base al corrispettivo convenuto all’art. 4 del contratto; c) le riserve tecniche erano relative non ad opere extracontrattuali, ma a lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio o con sproporzione di mezzi, sicchè anch’esse andavano remunerate secondo le previsioni dell’art. 4 del contratto, arricchito da opportune maggiorazioni; d) le riserve n. 24 e 28 erano state iscritte tardivamente, tenuto conto che i maggiori costi, con esse richiesti, erano dipesi dalla maggiore mano d’opera utilizzata, la necessità del cui impiego ben poteva essere apprezzato ab initio; e) la richiesta volta al conseguimento di compensi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal primo giudice, in riferimento al protrarsi dei lavori, andava respinta, non dovendo computarsi nei giorni di ritardo quelli antecedenti l’8 luglio 1999, i cui effetti negativi erano stati compensati col menzionato accordo bonario del 29.11.1999, che aveva esaurito le materie oggetto delle riserve apposte fino al 5 SAL, laddove l’incidenza delle spese generali non poteva mutuarsi dalla disciplina di cui alla L. n. 741 del 1981, ma doveva valutarsi in riferimento al tipo di cantiere in corso, ed al riguardo le voci di bilancio non offrivano elementi ulteriori.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso la Società con sei motivi, resistiti con controricorso dal Comune di Milano che ha presentato ricorso incidentale, con due mezzi. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la Società ricorrente lamenta, in relazione alla statuizione sub a) della narrativa, la violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 26, commi 3 e 4 e art. 1664 c.c., nonchè vizio di motivazione. Sia la clausola contrattuale relativa alla pattuizione del prezzo chiuso, che l’art. 26 della legge Merloni, afferma la ricorrente, possono trovare applicazione, solo, entro il termine di esecuzione del contratto e relativamente ai lavori aggiudicati, operando al di fuori di tale limite il principio di cui all’art. 1664 c.c.. Pertanto, relativamente alle opere richieste, contabilizzate ed autorizzate dalla DL oltre il termine contrattuale doveva riconoscersi il diritto al riconoscimento della revisione prezzi, che, lungi dal costituire motivo di lucro per essa impresa o d’impoverimento dell’Amministrazione, costituisce lo strumento per aggiornare i prezzi ai prezzari correnti al momento del nuovo contratto o dell’appendice contrattuale. Della L. n. 109 del 1994, art. 26, comma 4, regolando l’aumento dei prezzi durante il tempo contrattuale, non è dunque pertinente nella specie, e la motivazione assunta in proposito dalla Corte territoriale incorre in vizio logico. Sotto altro profilo, prosegue la ricorrente “la fattispecie esula dall’istituto della “revisione prezzi” per essere al contrario inerente al corrispettivo previsto per opere non comprese nel contratto originario”, di talchè l’affermazione secondo cui sussisterebbe la giurisdizione del GA è erronea, dovendo, per l’effetto, riconoscersi la fondatezza della riserva n. 32.

2. Col secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, artt. 25 e 26, nonchè vizio di motivazione, in riferimento alla statuizione sub b) della narrativa. La ricorrente afferma che i lavori extracontrattuali di cui è chiesto il pagamento non possono ritenersi come varianti in corso d’opera – istituto che opera nei limiti delle ipotesi disciplinate dalla L. n. 109, art. 25 (e previo specifico procedimento di autorizzazione e verifica)-, ma “opere ritenute necessarie per l’esecuzione dell’appalto e realizzate su indicazione della DL”; ad essi, pertanto, non può applicarsi la clausola di cui all’art. 4 del contratto, relativa alle varianti in corso d’opera – da remunerare in relazione all’elenco prezzi del Comune di Milano, con validità 1.7.1989, applicato il ribasso percentuale d’asta-, sicchè, mancando una voce di prezzo nell’accordo originario, devono applicarsi quelli convenuti nell’accordo bonario del 29.11.1999.

3. Col terzo motivo si lamenta, nuovamente in riferimento alla statuizione su b), la violazione della L. n. 109 del 1994, artt. 25 e 31 bis, nonchè vizio di motivazione in relazione alle riserve n. 6 e 16. Nell’accordo bonario, afferma la ricorrente, erano stati disciplinati i lavori non previsti nel contratto e nel capitolato speciale, ed i nuovi prezzi pattuiti andavano applicati a tutti i lavori extra e non solo a quelli ivi indicati, con elenco meramente esemplificativo: alle opere extracontrattuali (riserva n. 6) andava, pertanto, applicata la disciplina di tale accordo, il cui assetto era stato valutato dalla Corte del merito come limitato alla definizione di situazioni pregresse, piuttosto che volto a disciplinare, anche, situazioni future, con motivazione affetta da vizio logico; parimenti i prezzi dell’accordo bonario andavano applicati ai lavori, oggetto della riserva n. 16 (ripristino di impianti tecnologici), che non costituivano, appunto, varianti in corso d’opera.

4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione della L. n. 109 del 1994, artt. 25 e 26, nonchè vizio di motivazione in relazione alle riserve n. 13, 14, 17 e 31, di cui al punto c) di parte narrativa. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha, neppure in questo caso, considerato che il richiamo all’art. 4 del contratto non è pertinente, costituendo i relativi lavori non varianti in corso d’opera, ma lavori non previsti in seno al contratto.

5. I motivi, che, per comodità espositive e per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

5.1. Occorre anzitutto muovere dal dato incontroverso secondo cui nel contratto stipulato inter partes il 21.3.1997 fu prevista (all’art. 4) l’applicazione del prezzo chiuso e fu escluso il riconoscimento della revisione prezzi Tale pattuizione non ha, peraltro, valenza meramente negoziale, dato che essa risponde a canoni legali inderogabili, essendo operante il divieto assoluto di procedere alla revisione prezzi, già stabilito dal D.L. n. 333 del 1992, art. 3 (norma ritenuta dalla giurisprudenza di carattere imperativo) e ribadito dalla L. n. 109 del 1994, art. 26, comma 3, il quale esclude, testualmente, l’applicazione dell’invocato art. 1664 c.c., comma 1. Il divieto della revisione prezzi e l’obbligatorietà del prezzo chiuso, devono, quindi, considerarsi principi regolatori degli appalti pubblici, che contrariamente a quanto opina la ricorrente, sono ispirati a parametri di contemperamento tra diritti dell’appaltatore ed esigenze del committente affatto diversi rispetto a quelli della revisione prezzi, in quanto mentre quest’ultimo istituto tende a mantenere fermo l’originario rapporto sinallagmatico tra prestazione dell’appaltatore e controprestazione dell’amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora superino la soglia prevista dall’alea contrattuale; l’istituto del prezzo chiuso è, invece, volto ad assicurare alla pubblica amministrazione beni e prestazioni alle migliori condizioni nonchè di soddisfare l’esigenza della certezza dell’impegno finanziario e di risanare le finanze pubbliche, scopo che viene perseguito secondo il criterio di un’alea convenzionale forfetizzata per entrambi i contraenti, mediante un sistema di automatico computo degli aumenti sganciato da un preciso collegamento con l’inflazione reale (cfr. Cass. n. 7917 del 2012; n. 17199 del 2003).

5.2. Se, a tale stregua, l’esegesi prospettata dalla ricorrente, (secondo cui il divieto della revisione prezzi opererebbe solo entro il termine di esecuzione del contratto e relativamente ai lavori aggiudicati), è destituito di fondamento – e tanto basta ad assorbire ogni altro profilo relativo a tale questione-, va rilevato che a sostegno della pretesa di un compenso maggiore rispetto a quello pattuito (nel citato art. 4 del contratto) l’impresa fa leva sulla natura di lavori extra delle opere oggetto delle riserve, e sulla loro remunerabilità mediante l’applicazione dei prezzi concordati in seno all’accordo bonario del 29.11.99. 5.3. Ma la tesi, non solo, si scontra con la valutazione di fatto circa l’entità dei lavori oggetto delle riserve, che la Corte territoriale, con argomenti del tutto congrui, ha chiarito trattarsi di varianti (riserva 16) id est lavori necessari per il completamento e la migliore esecuzione dell’opera originaria (da compensarsi mediante quanto pattuito in seno all’originario contratto), e di lavori eseguiti in condizioni di disagio (riserve tecniche 13, 14, 17 e 31), sicchè la critica si sostanzia in una pura contrapposizione di apprezzamenti di merito, inammissibile in questa sede di legittimità, ma implica, sotto altro profilo, un diverso apprezzamento circa l’ambito di applicazione dell’accordo bonario del 29.11.2009 (riserva 6), operato dall’impugnata sentenza con motivazione congrua, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (non è riportato neppure il tenore della clausola dell’accordo bonario, in tesi erroneamente interpretata), e senza l’indicazione di alcun canone ermeneutico violato. Anche in parte qua la censura si traduce in un’inammissibile richiesta di ricostruzione della volontà negoziale diversa da quella operata dalla Corte milanese, laddove, com’è noto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta.

5.4. A tanto, va aggiunto che la domanda volta a conseguire una remunerazione per lavori espressamente qualificati “extra contrattuali” sarebbe, comunque, infondata in radice, in quanto della L. n. 109 del 1994, art. 25, completando anche al lume delle direttive comunitarie il divieto (per l’appaltatore) di introdurre variazioni o addizioni al progetto (e conseguentemente all’opera) posto già dalla L. n. 2248 del 1865, art. 342, all. F, per un verso, ha ribadito detto divieto come regola generale assoluta, e, per altro verso, ha individuato le tassative ipotesi nelle quali sono ammesse varianti in corso d’opera, perciò escludendo l’applicabilità della disciplina in ipotesi di opere diverse da quelle previste in contratto, che devono essere approvate mediante l’espletamento di una regolare procedura di affidamento ex artt. 20 e segg. della legge. Per cui una volta esclusa sia la ricorrenza di una variante consentita, sia l’espletamento di detta procedura, il sistema degli appalti di opere pubbliche non consente, per ovvia necessità di protezione del pubblico interesse, di pone a carico della stazione appaltante il prezzo delle opere extra realizzate, neppure a titolo di indebito arricchimento (Cass. 4725/2006; 12681/2004; 1443/1996), e dovendo ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l’esecuzione, abbia agito al di fuori dei suoi poteri e, perciò, quale falsus procurator dell’ente (cfr. Cass. n. 343 del 2013).

6. Con il quinto motivo, si censura per violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 54 e vizio di motivazione la statuizione sub d) della narrativa. L’incidenza della manodopera nella quantificazione dell’onere, afferma la ricorrente, è risultata apprezzabile, solo, alla fine delle operazioni, in quanto la complementarietà degli interventi e l’ampiezza del cantiere non ne consentivano una percezione immediata. E, trattandosi di fatti continuativi, l’onere di iscrizione e di esplicazione sorge quando l’appaltatore può apprezzare ed indicare, con obiettiva certezza, l’onere economico.

6.1. la doglianza è inammissibile. E’ noto che, nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso, riserva che, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo percepibile con la normale diligenza, mentre la specifica quantificazione può operarsi nelle successive registrazioni (Cass. 5540/2004; 10949/2014; 5253/2016). La concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi (o maggiori esborsi) costituisce una valutazione riservata al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17630 del 2007), che è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. 6.2. Nella specie, a fronte dell’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza, secondo cui la necessità d’impiego della maggiore mano d’opera era apprezzabile sin dall’inizio (riserva 28) la ricorrente si limita a contrapporre la sua valutazione, di segno diverso (non solo la quantificazione, ma anche l’incidenza della mano d’opera sarebbe avvenuta alla fine delle relative operazioni): peraltro confondendo l’onere di apporre la riserva che è immediato al manifestarsi del pregiudizio (R.D. n. 350 del 1895, art. 53) con quello di esplicitarne e quantificarne la portata (art. 54); e richiedendo a questa Corte, anche in questo caso, un inammissibile giudizio di fatto che sovrapponga e capovolga i principi suddetti. 6.3. In riferimento alla riserva n. 24, relativa – come si desume dalla trascrizione delle conclusioni alle pag. 6 e 7 del ricorso – a lavorazioni che avrebbero esser contabilizzate in occasione del SAL n. 9, la censura è totalmente generica, in quanto non è dato comprendere le ragioni per le quali i fatti produttivi di danno avrebbero carattere continuativo, o comunque, perchè la riserva non sarebbe tardiva.

7. Con il sesto motivo, si censura per vizio di motivazione e per violazione e falsa applicazione del D.M. 29 maggio 1895, art. 20, come modificato dalla L. n. 741 del 1981, art. 14 e art. 1223 c.c., la statuizione sub e) della narrativa. Ancorchè l’accordo bonario abbia chiuso ogni vertenza avanzata in epoca antecedente la sua conclusione, il relativo periodo avrebbe dovuto esser computato tenuto conto che non era stato previsto alcuno spostamento del termine finale dei lavori. Del resto, afferma la ricorrente, nel tempo del ritardo era stata considerata l’incidenza di fatti (ritardo di 10 giorni attribuiti alla Società Tettamanti, estromessa dall’appalto prima della stipulazione dell’accordo) antecedenti la stipula dell’accordo. L’apposizione della riserva smentiva il diverso assunto della Corte territoriale, le cui argomentazioni peccavano d’incoerenza laddove, uniformandosi alle conclusioni del CTU, calcolavano la produttività giornaliera media anche sul periodo oggetto dell’accordo bonario, per poi calcolare i giorni di ritardo ponendo come base l’importo dei lavori eseguiti dopo il 5 SAL. In altri termini, conclude la ricorrente, il ritardo è pari a 466 giorni e non di appena 240 (di cui 200 per responsabilità della Stazione appaltante). In relazione all’incidenza delle spese generali, prosegue la L., la motivazione è del tutto carente, dovendo il criterio di legge essere applicato in via analogica, come più volte affermato in seno a giurisprudenza arbitrale, sicchè in presenza di un accertato sconvolgimento dei tempi contrattuali, non occorre alcuna prova particolare del danno, che va presunto ex art. 2727 c.c.; ed il mancato utile andava remunerato tenendo conto del verosimile impiego di capitali e mezzi in altri appalti.

7.1. Il motivo è infondato, in tutti i suoi profili. 7.2. L’argomento, condiviso dalla stessa ricorrente, secondo cui l’accordo bonario della L. n. 109 del 1994, ex art. 31 bis, ha chiuso ogni questione antecedente la sua stipula, giustifica, appieno, di per sè solo, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, secondo cui i maggior oneri per il protrarsi dei lavori, tra la data del 7.4.1997 e l’8.7.1999, sono stati già riconosciuti all’Impresa. In particolare, la circostanza, sottolineata dalla ricorrente, secondo cui il termine finale dei lavori non sia stato spostato sicchè il ritardo dell’appalto andrebbe valutato sull’intero rapporto (in riferimento al quale è stata, in effetti, calcolata la produzione media giornaliera) non esclude, affatto, che gli oneri sopportati nell’arco di un segmento temporale e cioè quelli sofferti fino al 5 SAL (per ragioni ritenute diverse rispetto a quelle successive oggetto della riserva 18) siano già stati pagati alla Società, e che non possano più essere richiesti neppure con l’espediente di inglobarli nell’ambito di altra causale. 7.2. Quanto al computo delle spese generali, la ricorrente continua ad invocare l’applicazione analogica della disposizione di cui della L. n. 741 del 1981, art. 14, che ha modificato il D.M. 29 maggio 1895, art. 20, comma 3, senza considerare che tale disposizione è dettata ai fini di fissare il costo delle singole categorie di opere dell’appalto, come si evince dal suo tenore letterale (“si aggiunge poi generalmente una percentuale variabile dal 13% al 15% a seconda della natura della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quant’altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere…”), e non ha nulla a che vedere con l’ipotesi risarcitoria, oggetto della riserva in esame, disciplinata invece dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 16 (del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ed ora art. 5), che pone le spese generali a carico dell’appaltatore, in quanto già computate nel prezzo dell’opera (Cass. n. 16277/2014; 7782/2012; 28429/2011). Senza considerare che il relativo danno è stato liquidato, con la conferma della decisione di primo grado, ed in concreto con l’importo di Euro 308.915,00, dalla Corte territoriale che ha escluso che sussistesse la prova (desumibile dal bilancio), di costi ulteriori sopportati dalla Società per effetto del prolungamento dei tempi. Parimenti il criterio presuntivo invocato per la remunerazione del danno da lucro cessante, si scontra con l’accertamento di fatto secondo cui tale voce va riconosciuta nei limiti della ritardata percezione dell’utile stesso.

8. Col primo motivo del proposto ricorso incidentale, il Comune deduce la violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 232, oltre che vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabile, ratione temporis la suddetta disciplina, e quantificato ex art. 1224 c.c., comma 2, gli interessi in relazione alle riserve per tardato pagamento dell’accordo bonario (3, 6, 7, 8 e 9) ed alle riserve 15, 26 e 33. Il principio applicato dai giudici milanesi, afferma il ricorrente incidentale, è contraddetto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23783 del 2008), e non tiene conto del fatto che il rapporto contrattuale era in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 554 del 1999 e che le riserve erano state iscritte tutte in epoca ad essa successiva.

8.1. Il motivo è fondato. Se è vero che il D.P.R. n. 554 del 1999, è successivo al contratto di appalto concluso tra le parti (21.3.1997), deve tuttavia tenersi conto della disposizione transitoria di cui del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 232, secondo cui: “1. Le disposizioni che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento”; “2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore”; “3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’indicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore”; “4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente”.

8.2. Per quanto qui interessa (non venendo in rilievo nè l’organizzazione della stazione appaltante, nè il bando di gara), il principio del tempus regit actum riguarda, quindi, il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, mentre le altre norme del regolamento (diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3) si applicano alle situazioni non ancora definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente (4 comma). Posto, poi, che le disposizioni del regolamento riguardano, tutte, il rapporto contrattuale, l’identificazione di quelle inerenti al contenuto delle obbligazioni (e dei correlativi diritti) derivanti dal contratto di appalto per ciascuna delle parti, nonchè alle loro modalità di esecuzione, perciò comunque attinenti al rapporto sostanziale (da sottopone esse soltanto al regime normativo vigente all’epoca dell’affidamento dell’appalto, con esclusione dell’applicazione della normativa sopravvenuta) va compiuta, secondo quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 23783 del 2008, citata dal ricorrente e che ha affrontato ex professo la questione (la sentenza n. 8874 del 2014, citata dall’Impresa nella memoria, contiene, infatti, un obiter dictum, essendo il rapporto oggetto di quel giudizio già esaurito alla data di entrata in vigore del Regolamento, laddove la sentenza n. 17771 del 2012 non tratta della questione) in riferimento alla classificazione prescelta dal Regolamento stesso, il quale infatti include esemplificativamente nel titolo 8^ della legge (artt. 109 e segg.) un gruppo di disposizioni aventi per oggetto “Il contratto”, nonchè nel successivo titolo 9^ (art. 123 e segg.), altro gruppo avente per interesse, per esser stato rigettato il motivo del ricorso principale inerente alla revisione prezzi.

9. Il giudice del rinvio provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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