Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15029 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15029 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 18737-2008 proposto da:
GUZZETTI EUGENIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PANTELLERIA 14, presso lo studio dell’avvocato
SGARLATA VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GILARDONI LAURA RITA FLAVIA giusta
delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- =esistente con atto di costituzione
avverso la sentenza n. 47/2007 della COMM.TRIB.REG.
citil 14 t>ArLDIA
d4.—MANO, depositata il 28/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. MARINA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MELONI;

I

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento notificato a Guzzetti

tassazione omessi ricavi per lire 2.560.915 in
relazione all’anno 1998, l’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Abbiategrasso applicava sanzioni di
legge, interessi ed accessori.
Avverso l’avviso di accertamento Guzzetti Eugenio
presentava

ricorso

Tributaria

Provinciale

accoglieva

alla

Commissione

di

Milano

l’impugnazione

con

appellata

dall’Agenzia

successivamente
Entrate

davanti

davanti

alla

Commissione

la

quale
sentenza
delle

Tributaria

Regionale della Lombardia.
La CTR,

in riforma dell’impugnata sentenza,

dichiarava inammissibile il ricorso originario per

Eugenio, con il quale erano stati ripresi a

mancanza di procura speciale alle liti apposta in
calce al ricorso introduttivo.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia ha proposto ricorso per

1

P

cassazione Eugenio Guzzetti con un motivo. La
Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Guzzetti lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.12 D.L.gs 546/1992, art.83 cpc nonché
omessa ed insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia perché la CTR ha
dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in
quanto in primo grado la procura era stata apposta
in calce al ricorso introduttivo originario in
violazione del sopra richiamato art. 12.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Infatti, premesso che la delega al difensore era
presente in calce a copia dell’atto e non
sull’originale del ricorso e che la certificazione
dell’autentica della firma della parte per la
procura alla lite era apposta sopra anziché sotto
la firma del difensore, questa Corte ha già
reiteratamente avuto modo di affermare

il

principio, condiviso da questo collegio, secondo
cui,

in tema di contenzioso tributario, non

sussiste nullità del ricorso, quando la
sottoscrizione

del

difensore,
2

ancorché

non

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente Eugenio

comparente

in calce —— all’atto,

risulti

stilata sotto la certificazione dell’autentica
della firma apposta della parte alla procura alla
lite (redatta in calce o a margine dell’atto), in
quanto, in tal caso, la firma del difensore assolve

certificare l’autografia del mandato (cfr. Cass.
22025/04, 2001/3862); peraltro, le Sezioni Unite
hanno, altresì, affermato (Sez. U, Sentenza n.
25032 del 28/11/2005) in relazione al conferimento
della procura in calce o a margine degli atti di
cui all’art. 83 cpc che: “L’art. 83, terzo comma,
cod. proc. civ., nella parte in cui richiede, per
la procura speciale alla lite conferita in calce o
a margine di determinati atti, la certificazione da
parte del difensore della autografia della
sottoscrizione del
osservato

senza

conferente,

deve ritenersi

possibilità

di

operare

distinzioni in riferimento agli atti di impulso,
ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di
primo grado ed il giudizio di impugnazione – sia
quando la firma del difensore si trovi subito dopo
detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture
(come “per autentica”,

o “vera”), sia quando tale

firma del difensore sia apposta in

chiusura del

testo del documento nel quale il mandato si

3

alla duplice funzione di sottoscrivere l’atto e di

inserisce e, quindi,

la

autografia

attestata dal difensore esplicitamente od
implicitamente, con la firma dell’atto recante la
procura a margine od in calce, può essere
contestata in entrambi i casi soltanto mediante la

una attestazione resa dal difensore
nell’espletamento della funzione sostanzialmente
pubblicistica demandatagli dalla succitata norma.
Inoltre secondo Sez. U, Sentenza n. 15241 del
30/06/2009 la procura alle liti,

1,u,22q

ai sensi

dell’art. 12, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, deve essere conferita a mezzo di atto
pubblico, scrittura privata autenticata o in calce
o a margine di un atto del processo. Peraltro il
giudice tributario, pur in presenza della mancanza
o invalidità della procura, non può dichiarare
subito l’inammissibilità del ricorso, ma a norma
degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e
quarto, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992
(nell’interpretazione data dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve
dapprima invitare la parte a regolarizzare la
situazione, e, solo in caso di inottemperanza,
pronunciare la relativa inammissibilità, con la
conseguenza che l’inammissibilità del ricorso non
4

proposizione di querela di falso,in quanto concerne

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 2614/1984
N. 131 TAB.
B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
/
se non a seguito

può essere dichiarata

della mancata esecuzione di tale ordine (cfr.
Cass., sez. un., 22601/04).
Conseguentemente deve essere accolto il ricorso, la
sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio,

legittimità, ad altra sezione della Commissione
Lor8AR>0
tributaria regionale del La, che si atterrà al
criterio sopra enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, ad
altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il
28/1/2014

anche per le spese del presente giudizio di

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