Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15028 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15028 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 23809-2009 proposto da:
COMUNE DI GASSINO TORINESE in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
CIANFONI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NICOLA DURAZZO giusta delega in calce;
– ricorrente –

2015

contro

2117

GAZZARA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;

Data pubblicazione: 17/07/2015

- controricorrente nonchè contro
EQUITALIA NOMOS SPA;
– intimato

avverso la sentenza n. 48/2008 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente

l’Avvocato PERFETTI

per

delega dell’Avvocato DURAZZO che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

di TORINO, depositata il 23/10/2008;

23809-09

Svolgimento del processo
Il contribuente Maurizio Gazzara impugnò una cartella di
pagamento per la Tarsu dell’anno 2004, relativamente a un

Tarsu – cartella superficie tassabile doppia consegna del
ruolo – legittimità termini di
decadenza decorrenza

immobile posto nel comune di Gassino Torinese, via Monte
Cervino n. 1/6. Tra le altre cose eccepì la decadenza

consegnato entro l’anno successivo a quello per il quale il
tributo era dovuto.
Il comune resistette in giudizio e l’adita commissione
tributaria provinciale di Torino respinse il ricorso.
Gravata da appello del contribuente la sentenza è stata
riformata dalla commissione tributaria regionale del
Piemonte, in ordine all’assorbente profilo della decadenza.
La commissione tributaria regionale ha stabilito che il
ruolo era stato formato il 17-12-2004 e trasmesso al
concessionario per la riscossione il 31-12-2004 al fine
dell’avviso bonario; era stato quindi rielaborato e
nuovamente trasmesso al concessionario solo nel maggio
2006; sicché la cartella di pagamento, infine notificata,
il 24-5-2006, aveva violato il termine annuale di legge.
Ad avviso della commissione la prassi utilizzata,
caratterizzata dalla cd. doppia consegna del ruolo, una
prima volta per l’avviso bonario e una seconda volta per
l’emissione della cartella, doveva ritenersi illegittima,
mirando a una rimessione in termini del concessionario
rispetto alle incombenze di emissione e di notifica della
cartella.

dell’ente impositore, in quanto il ruolo non era stato

Avverso la sentenza d’appello, depositata il 23-10-2008 e
non notificata, il comune di Gassino Torinese a proposto
ricorso per cassazione sorretto da tre motivi e illustrato
da memoria.
Il contribuente ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo il ricorrente denunzia 1′ omessa,
contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza
sul punto decisivo della consegna del ruolo al
concessionario e delle conseguenze di tale consegna, non
avendo la commissione tributaria considerato valida la
consegna avvenuta in data 31-12-2004 ai fini
dell’applicazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993.
Il motivo è inammissibile in quanto volto a censurare la
statuizione giuridica dell’impugnata sentenza.
Il vizio di motivazione, rilevante in cassazione sub specie
di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, è
solo quello che attiene alla soluzione della questione di
fatto.
– Col secondo mezzo il comune, denunziando la
violazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507-93, ripropone la
tesi suesposta chiedendo alla corte di stabilire se è vero
che la norma citata “fissi un termine decadenziale
esclusivamente in relazione all’attività di formazione del
ruolo da parte del funzionario responsabile comunale e di
consegna della stesso al concessionario della riscossione e
non includa pertanto la notifica del ruolo – adempimento

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Non ha svolto difese il concessionario.

non previsto dalla legge – né l’ulteriore attività di
predisposizione e notifica della cartella di pagamento da
parte del concessionario”.
Anche il secondo motivo è inammissibile perché non aderente
alla ratio della sentenza impugnata.

perché in sé tardiva. L’ha annullata ritenendo maturata una
decadenza derivante dal fatto che il termine di consegna
del ruolo (cadente il 31-12-2004) non era stato rispettato.
Al riguardo la sentenza ha reputato irrilevante la prima
consegna, siccome finalizzata all’avviso bonario, e ha
ritenuto di dover considerare invece e soltanto la seconda
consegna (del maggio 2006) sulla base della quale era stata
notificata la cartella.
III. – Col terzo motivo, deducendo falsa applicazione
dell’art. 72, l ° co., del d.lgs. n. 507-93, il comune
censura la sentenza per aver ritenuto giustappunto
illegittimo il sistema della doppia consegna del ruolo e
per aver quindi considerato essenziale, in relazione al
termine di decadenza, la sola (seconda) data di consegna
del ruolo, alla quale era conseguita la cartella di
pagamento.
Il quesito di diritto che viene posto alla corte è si
stabilire “se (..) l’art. 72 ( ) in relazione
all’annualità d’imposta 2004 e in mancanza di un termine
decadenzale per la notifica della cartella debba essere
interpretato e applicato alla luce del principio di
tempestività dell’azione tributaria verificando che il

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La commissione tributaria non ha annullato la cartella

lasso di tempo intercorso tra la data della consegna del
ruolo quella di notifica della cartella non abbia
compromesso il diritto di difesa del contribuente”; e se, ”
nell’ipotesi in cui il tempo trascorso non sia ritenuto
ragionevole e comunque – l’ente locale abbia rispettato il

dicembre 2005 (..) si intelzi. una fattispecie di ritardo
nella riscossione imputabile al concessionario e non di
decadenza dalla riscossione da parte del comune”.
Il terzo motivo va accolto nei termini che seguono.
IV. – L’impugnata sentenza muove dall’errato presupposto
che il sistema della cd. doppia consegna del ruolo sarebbe,
quanto all’art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, illegittimo
perché volto a spezzare la consecuzione tra la
determinazione del debito (il ruolo) e l’emissione della
cartella.
Così non è in quanto il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72,
richiede, a pena di decadenza, che i ruoli pertinenti alla
Tarsu vengano formati e consegnati al concessionario della
riscossione entro l’anno successivo a quello per il quale è
dovuto il tributo, e questa corte ha già avuto modo di
precisare che un tale adempimento può essere assicurato
anche in base a convenzione (legittima perché autorizzata
dalla legge – v. art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999 contrariamente a quanto ritenuto dall’impugnata sentenza)
che preveda che alla consegna dei ruoli subentri una
procedura di riscossione articolata in due fasi, di cui la
prima finalizzata all’avviso bonario e la seconda, per i

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termine decadenziale di consegna del ruolo entro il 31

soggetti totalmente o parzialmente inadempienti a tale
avviso, alla notifica della cartella di pagamento.
Una simile procedura – che nella specie risulta esser stata
seguita – non toglie in alcun modo valore alla originaria
consegna, che è e rimane unica ai sensi della citata

semplicemente postula un sistema di aggiornamento contabile
dell’elenco dei debitori portati dal ruolo e delle somme
dovute, effettuato a cura del concessionario (o dal centro
nazionale dei concessionari), e quindi trasmesso al comune
per la presa d’atto e per l’eventuale nuova trasmissione al
concessionario ai fini della esecuzione.
La procedura suddetta non incide sul termine di decadenza,
il quale resta rispettato ove il ruolo (che è unico, e che
tale resta) sia stato formato (e consegnato al
concessionario) entro l’anno (v. Sez. 5^ n. 16859-14, n.
24679-11).
V. – La sentenza d’appello, dissonante dal richiamato
insegnamento, va cassata e la causa rinviata alla medesima
commissione tributaria regionale del Piemonte, diversa
sezione, la quale si adeguerà al principio di diritto
appena esposto e provvederà all’esame delle questioni
ritenute assorbite.
Provvederà infine anche sulle spese del giudizio svoltosi
in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte, dichiara inammissibili il primo e il secondo
motivo, accoglie il terzo, cassa l’impugnata sentenza in

5

disposizione. Invero la riferita prassi convenzionale

relazione a questo e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla commissione tributaria
regionale del Piemonte.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

ft
Il .onsigliere estensore
AXPJ-AJLAJP
9″-A-1-1-J
i.’

sezione civile, addì 4 giugno 2015.

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