Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15028 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 03/03/2017, dep.16/06/2017),  n. 15028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18919-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AREA INVESTIMENTI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ROSARIO CALI’ con studio in PALERMO VIA DI MARZO GIOVACCHINO 11

(avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CALI’ che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n.99/28/10, depositata il 21.05.2010, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEG ed IRAP relative all’anno di imposta 2004 nei confronti della società AREA INVESTIMENTI SRL.

Con detto accertamento, a seguito di verifica eseguita dai funzionari dell’Agenzia venivano recuperati: a) ai fini IRPEG, maggiori ricavi non contabilizzati per Euro 1.231.431,37, in conseguenza della vendita di un compendio immobiliare per un valore inferiore al prezzo di mercato; b) l’IVA calcolata sui maggiori ricavi non contabilizzati, per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21; c) plusvalenze realizzate e non contabilizzate per Euro 150.000,00 conseguite sulla cessione di una partecipazione acquistata nello stesso giorno in cui era stata ceduta.

2. Il giudice di appello ha rimarcato che l’Amministrazione non aveva fornito alcun chiarimento o motivazione circa il mancato accoglimento delle giustificazioni offerte dalla contribuente. Ha escluso, inoltre, che l’accertamento potesse essere validamente condotto sulla base dei valori O.M.I. a seguito del recepimento della normativa europea (L. n. 88 del 2009) che aveva abrogato le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006. Ha quindi affermato che la contribuente aveva dimostrato le ragioni economiche che avevano caratterizzato la complessa operazione, ripercorsa in motivazione.

3. L’Agenzia ricorre per cassazione su due motivi; la contribuente replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi si lamenta la insufficiente motivazione su alcuni fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2. Sotto il primo aspetto la denuncia riguarda il fatto che la vendita immobiliare era avvenuta – a dire della ricorrente – con modalità antieconomiche non giustificate dalla contribuente, come emergeva dal raffronto tra il prezzo dichiarato e quello contabilizzato (inferiore), essendosi limitato il giudice di appello ad elencare una serie di pretesi vantaggi economici, che avevano in realtà un carattere piuttosto pratico, la cui fonte probatoria era ignota, e che, comunque, non potevano assurgere ad individuare la ragione economica che avrebbe dovuto assistere le operazioni comportanti un risparmio di spesa, secondo l’orientamento giurisprudenziale affermatosi in tema di abuso del diritto. Di contro l’approfondimento delle circostanze era apparente ed inidoneo a chiarire le ragioni del convincimento finale. Si rimarca anche lo scarto, privo di plausibile spiegazione, tra il prezzo pagato in sede di contratto definitivo e quello (inferiore) pattuito in sede di contratto preliminare.

3. Sotto un secondo punto si lamenta che al giudice di appello è sfuggito che il ricorso ai valori determinati secondo l’O.M.I. era servito solo come criterio orientativo per calcolare l’effettivo valore di mercato del bene, laddove l’antieconomicità della vendita era stata preliminarmente dedotta direttamente dalla differenza tra il valore dichiarato e quello contabilizzato dalla stessa contribuente e non fondata sui valori O.M.I..

4. Entrambi i motivi risultano inammissibili.

5. Invero la CTR, sia pure sinteticamente, ha ripercorso la complessa operazione ed ha illustrato il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione assunta, esaminando gli elementi indicati dalla ricorrente nelle doglianze. Di contro la ricorrente sostanzialmente sollecita una revisione dei fatti, gìà valutati dalla CTR anche se con esito non gradito alla ricorrente, inammissibile in sede di legittimità, non individua gli elementi presuntivi, che avrebbero fondato il rilievo e sarebbero stati trascurati nella valutazione compiuta dal secondo giudice, e non ne illustra il rilievo.

6. Per quanto attiene alla prospettazione di una possibile condotta connotata da abuso del diritto (fol.12 del ricorso), si deve osservare che non è possibile comprendere – per carenza di autosufficienza dei motivi – quando e se abbia trovato tempestivo ingresso nella originaria contestazione tributaria e nel corso del processo.

7. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 9.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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