Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15028 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15028 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 18165-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SCUOLA INFANZIA ANNA E MARIA FENAROLI in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13,
presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato D’ARRIGO

Data pubblicazione: 02/07/2014

DOMENICO giusta delega in calce;

avverso

la

sentenza

6142(10 1.,..,..k..1,

n.

controricorrente

121/2007

della

COMM.TRIB.REG. EZ.DIST. di BRESCIA, depositata il
22/05/2007;

udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ARRIGO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso 2er
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
La Scuola d’Infanzia Anna e Maria Fenaroli ometteva
di fatturare la cessione dell’immobile già sede

importo dichiarato di C 2.349.878,89 ed ometteva di
presentare la dichiarazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia l
notificava

al

contribuente,

ritenuto

ente

commerciale avviso di accertamento con il quale
5
recuperava l’iva dovuta pari ad e 469.976 irrogando
sanzioni.
L’ente

presentava

Tributaria

ricorso

provinciale

di

alla
Brescia

Commissione
che

lo

accoglieva.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia, la
Commissione tributaria regionale della Lombardia
con sentenza nr.121/63/07, depositata in data
22/5/2007, confermava la sentenza di primo grado
ritenendo che la scuola Anna e Maria Fenaroli
svolgeva un servizio pubblico, in forza di
convenzione con il Comune di Rodengo Saiano, senza
scopo di lucro e pertanto la vendita dell’immobile
finalizzata allo smobilizzo del patrimonio i non

1

dell’attività dell’ente come scuola materna per un

poteva essere ricondotta in un ambito strettamente
commerciale e soggetta ad iva (applicando alla
fattispecie il disposto della VI direttiva CEE del
17.5.1977 in materia di armonizzazione ai fini

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con cinque
motivi. La contribuente ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso, illustrati sotto
molteplici profili e con quesiti multipli, la
ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione
e falsa applicazione dell’art.2082 cc ed artt.1 e 4
comma 2 nr. 2 DPR 633/1972 in relazione all’art.
360 I comma nr.3 cpc, perché i giudici di appello
hanno ritenuto che la scuola non è ente commerciale
in quanto svolge attività senza fine di lucro.
Con i motivi quattro, cinque e sei la Agenzia
lamenta omessa ed insufficiente motivazione ai
sensi dell’art. 360 nr. 5 cpc perché i giudici di
appello non hanno motivato in ordine alla natura
morale e non commerciale dell’ente.
2

delle imposte sulla cifra d’affari).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti/
premesso che l’Iva non era stata pagata sulla

l’ente esercitava sicuramente attività commerciale
perché impartiva lezioni dietro corrispettivo e che
il bene ceduto era strumentale all’attività
d’impresa in quanto sede di svolgimento
dell’attività dell’ente, anche se l’attività di
insegnamento era cessata in data 28/9/2002 cioè
qualche mese prima dell’alienazione dell’immobile
avvenuta in data 16/12/2002.
A tal riguardo appare consolidato l’orientamento di
questa Corte secondo il quale (Sez.V, Sentenza n.
16435 del 03/11/2003)in tema di accertamento del
carattere imprenditoriale di attività, la nozione
di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ.,
va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere
il carattere imprenditoriale all’attività economica
organizzata che sia ricollegabile ad un dato
obiettivo inerente “all’attitudine a conseguire la
remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo
giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che
riguarda il movente soggettivo che induce lo
3

cessione del bene immobile, occorre chiarire che

imprenditore

ad

esercitare la sua

attività e dovendo essere, invece, escluso il
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività
nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto
gratuito, dato che non può essere considerata

servizi prodotti.”
Nella fattispecie risulta pacifico che l’ente
gestore della scuola materna doveva determinare
entro il 30 giugno di ogni anno i preventivi dei
presumibili costi effettivi di gestione della
scuola e, conseguentemente, la quota individuale,
in modo tale che l’attività di istruzione venisse
svolta secondo criteri di economicità, che
assicurassero la remunerazione dei fattori
produttivi. La prestazione di servizi della scuola
d’infanzia, effettuata professionalmente dietro
corrispettivo di un prezzo, costituisce quindi
attività d’impresa soggetta ad IVA ai sensi

imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o

dell’art.1 DPR 633/1972, anche se il soggetto che
la svolge non ha fini di lucro.
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc
non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
4

e

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
à..ERiA TRABUTARIA
fatto,

con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese dei gradi del giudizio di merito, stante
l’evolversi della vicenda processuale, mentre le

carico della contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, decidendo nel
merito rigetta il ricorso introduttivo e
condanna la Scuola d’Infanzia Anna e Maria
Fenaroli al pagamento delle spese di giudizio
che si liquidano in C 9.500,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
della V sezione civile il 28/1/2014

Il consigliere estensore

Il Presidente

spese del giudizio di legittimità vanno poste a

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