Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15027 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 37808/2019 proposto da:

A.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata Chiara

Bellini, del Foro di Vicenza, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Vicenza, Piazzetta A. Palladio n. 11.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di n. 2019, pubblicata il

2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

OSSERVA

Il ricorso pone al Collegio, con il primo motivo, la questione procedurale della tempestività dell’appello, dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale per tardività.

Il motivo non ha giuridico fondamento.

Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto di quello che precede – dovendosi considerare la motivazione svolta nel merito dalla Corte di appello, nonostante la declaratoria di inammissibilità in rito, tamquam non esset, sul piano sostanziale, se non ai limitati fini (correttamente indicati dal giudice lagunare) di giustificare la revoca del gratuito patrocinio.

La declaratoria di inammissibilità del gravame non merita censura, volta che il giudice di appello ha correttamente e condivisibilmente osservato:

– che, all’udienza tenutasi dinanzi al giudice di primo grado in data 29.3.2018, alle ore 9.15 compariva il ricorrente chiedendo l’accoglimento del ricorso;

– che il giudice si ritirava in Camera di consiglio;

– che, alle ore 14, il giudice rientrava dalla Camera di consiglio e decideva con separata ordinanza, comunicata comunque alle parti su sua espressa disposizione, in data 14.6.2018 (l’indicazione contenuta in sentenza, al folio 4, quart’ultimo rigo, della diversa data del 23.3.2018 è frutto di un evidente lapsus calami, essendo la data del 14 aprile correttamente indicata al successivo folio 5, penultimo rigo);

– che la ulteriore comunicazione doveva ritenersi del tutto irrilevante, in quanto le parti potevano e dovevano avere conoscenza legale del provvedimento al momento della lettura, e tanto a prescindere dall’effettiva presenza in udienza (Cass. 14478/2018; 17716/2018);

– che, a prescindere dalla forma dell’atto introduttivo (da individuarsi, secondo quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte, nel ricorso e non nell’atto di citazione: Cass. S.U. 28575/2018), esso avrebbe dovuto essere notificato entro il 30.4.2018;

– che, anche a voler fissare al 14.6.2018 il dies a quo della proposizione dell’appello, il deposito dell’impugnazione risultava comunque tardivo, poichè avvenuto il 18.7.2018.

La correttezza in iure di tale ricostruzione della vicenda sul piano processuale rende del tutto ultronee, oltre che infondate, le critiche mosse alla sentenza d’appello dall’odierno ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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