Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15027 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15027 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 23390-2009 proposto da:
GAZZARA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente 2015
2116

contro
COMUNE DI GASSINO TORINESE, EQUITALIA NOMOS SPA;

Intimati

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 16/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/07/2015

udienza del

04/0612015

dal Consigliere Dott.

FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

23390-09

Svolgimento del processo
Il contribuente propone ricorso per cassazione, sorretto da
nove motivi, avverso la sentenza in data 16-6-2009 con la
quale la commissione tributaria regionale del Piemonte,

lei — cartelta —
vizi di contenuto
— difetto di
sottoscrizione del
responsabile del
procedimentoirritualità di
notifica — quesiti
astratti inammissibilità

rigettando il di lui gravame, ha confermato la legittimità

formatosi rispetto all’Ici degli anni 1997, 1998 e 1999.
Per quanto rileva, la commissione ha ritenuto (i) spettante
al funzionario responsabile del servizio, e non al sindaco
o a un dirigente, il potere di apporre il visto di
esecutività del ruolo;

(il) validamente eseguita la

notifica della cartella, in base alla relata non impugnata
con querela di falso; (iii) inesistenti i vizi di contenuto
della cartella detta; (iv) irrilevante l’omessa indicazione
del responsabile del procedimento, attesa l’avvenuta
consegna del ruolo all’esattore in data anteriore al 1-62008;

(v) inesistenti gli invocati giusti motivi di

compensazione delle spese processuali.
Né il comune, né Equitalia s.p.a. hanno svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e
falsa applicazione degli art. 11, 1 0 co., e 12 d.lgs. n.
504-92.
Il motivo – concluso dal quesito “se la censura inerente
alla motivazione del ruolo debba essere rivolta nei
confronti del concessionario della riscossione, che
notifica il ruolo, ovvero all’ente impositore, che ha

di un’iscrizione a ruolo conseguente a un giudicato

formato il ruolo stesso” – è inammissibile risolvendosi in
mero interpello in ordine all’operare di un astratto
principio, senza alcun riferimento alla fattispecie e ai
suoi elementi di fatto.
– Col secondo motivo si deduce violazione e falsa

20 e 3 0 cc., 107, 2 ° e 3 ° co., del d.lgs. n. 267-00, 11 del
d.lgs. n. 504-92 e 2697 c.c.
Il motivo – concluso dal quesito “se parte resistente, a
fronte della specifica censura presente nel ricorso
introduttivo ed avente ad oggetto la censura della delibera
delle giunta comunale legittimante il funzionario alla
sottoscrizione del ruolo, possa assolvere all’onere
probatorio esclusivamente in grado di appello” è
inammissibile per identica ragione.
E’ inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza
quanto al presupposto dell’avvenuta produzione di documenti
in appello, che dalla sentenza non si evince.
E’ infine pure infondato, posto che nel processo tributario
la produzione di documenti è ampiamente consentita in
appello, purché nel rispetto del termine perentorio di cui
all’art. 32, l ° cc., del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in
secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del
citato d.lgs., alle norme relative al giudizio di primo
grado (da ultimo, indicativamente, Sez. 5^ n. 3661-15; n.
655-14).

2

applicazione degli artt. 58, 2 ° co., d.lgs. n. 546-92, 50,

III. – Col terzo mezzo si deduce la violazione degli artt.
26, 1 ° co., del d.p.r. n. 602 del 1973 e 148 c.p.c.
Il motivo

concluso da quesito “se l’obbligo di

compilazione della relata di notifica della cartella
esattoriale, laddove venga notificata a mezzo del servizio

della relata sulla cartolina di ricevimento, e non anche
dalla compilazione della relata sull’atto notificato” ” – è
inammissibile per identica ragione relativa all’astrattezza
del quesito.
IV. – Col quarto mezzo è dedotta la violazione degli artt.
26, l ° co., del d.p.r. n. 602-73 e3, 2 0 co., della 1. n.
890-82.
Anche questo motivo, concluso dal quesito “se l’omessa
indicazione del registro cronologico e del sigillo
dell’ente della riscossione comporti l’inesistenza della
relata di notificazione” – è inammissibile per identica
ragione.
V. – Stessa sorte ha il quinto motivo, col quale viene
dedotta la violazione dell’art. 7, 1 ° co., della 1. n. 212
del 2000, ma in modo non autosufficiente e con quesito del
tutto astratto (“se l’omessa indicazione dell’organo
amministrativo

a

cui

ricorrere

e/o

dell’organo

giurisdizionale a cui ricorrere comporti l’illegittimità
della cartella esattoriale”).
VI.

– Inammissibile è pure il sesto motivo, volto a

denunziare la violazione dell’art. 12, eco., del d.p.r. n.
602-73 e dell’art. 480 c.p.c.

in base al seguente quesito:

3

postale, risulti essere soddisfatto dalla sola compilazione

”se l’assenza,

in una cartella esattoriale,

sottoscrizione,

porti

alla

nullità

della

della
cartella

esattoriale”.
Il quesito è del tutto inidoneo per identica ragione di
quelli anteriori.

91 e 92 c.p.c., 15, 1 ° co., del d.lgs. n. 546-92 sul
lapidario presupposto “se rientri nella competenza del
giudice tributario la possibilità di compensare, o meno, le
spese di giudizio”.
Il motivo è inammissibile in ragione della astrattezza del
quesito; il quale oltre tutto pone un interrogativo
inconsistente, giacché è ovvio che il giudice tributario ha
la possibilità di decidere la compensazione delle spese
processuali alle stesse condizioni previste dal c.p.c.
VIII.

– L’ottavo motivo di ricorso, che denunzia la

violazione e falsa applicazione dell’art. 91, l ° e 2 ° co.,
c.p.c., questa volta anche ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., è inammissibile perché manca della formulazione del
quesito di diritto e perché la denuncia risulta fatta mercé
congiunto e improprio riferimento al vizio di motivazione
della sentenza.
IX. – Infine il nono motivo, che denunzia la violazione
dell’art. 15, co., 2-bis, del d.lgs. n. 546-92 e della
tabella A, parte II, nn. 12, 19 e 208 del d.m. n. 127 del
2004, è inammissibile perché non concluso da quesito di
diritto.

4

VII. – Il settimo motivo denunzia la violazione degli artt.

X. – Nelle condizioni dette l’intero ricorso va ritenuto
inammissibile.
p.q.m.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

f Va…0-A

Il Ci nsigliere e stensore
N3.4.4.4.h,L,0

sezione civile, addì 4 giugno 2015.

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