Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15027 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19140/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.G., sia in proprio che nella qualità di ex socio

della Autoelegance s.n.c. di M.G. & Z.M.;

e contro

Z.M., sia in proprio che nella qualità di ex socio della

Autoelegance s.n.c. di M.G. & Z.M., entrambi

rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Pacifici e dall’Avv. Elido

Guerrini, con domicilio eletto in Roma, via Vallisneri, n. 11,

presso lo studio del primo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 2/13/13 depositata il 30 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2020 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate emise: a) nei confronti della Autoelegance s.n.c. di M.G. & Z.M. (hinc: “Autoelegance s.n.c.”), l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2002; b) nei confronti di M.G. e di Z.M. – soci di detta società – gli avvisi di accertamento, rispettivamente, n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), con i quali, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, imputò agli stessi, ai fini dell’IRPEF sempre per il periodo d’imposta 2002, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito che era stato accertato in capo alla Autoelegance s.n.c. con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa;

M.G. e Z.M. impugnarono gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Prato (hinc anche: “CTP”) che accolse parzialmente i ricorsi dei contribuenti;

avverso tale pronuncia, M.G. e Z.M. proposero appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc anche: “CTR”) e l’Agenzia delle entrate propose appello incidentale;

con una successiva memoria, M.G. e Z.M. eccepirono che “la soc. si è estinta antecedentemente all’emissione dell’avviso di accertamento per cui nessun accertamento era possibile anche nei confronti dei soci” (così la sentenza impugnata);

la CTR, dopo avere asserito che Cass., Sez. U., 22/02/2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062, sul fondamento dell’art. 2495 c.c., avrebbero statuito che, “con la cancellazione dal Registro delle Imprese, per le società, anche quelle di persone, si determina l’estinzione (…) con effetto retroattivo e conseguente nullità di eventuali atti di accertamento nei confronti delle stesse”, affermò che, “applicando tale principio al caso di specie, tenuto conto che la soc., in controversia è cessata, secondo quanto risulta dal certificato della Camera di Commercio di Prato in atti, in data 14/11/2003, non vi è dubbio che al momento della notifica degli atti impugnati (dicembre 2009) la soc. stessa era estinta e, quindi, non era più un soggetto giuridico. Conseguentemente detti atti, emessi a carico di un soggetto inesistente, sono nulli e per effetto sono ugualmente nulli gli atti notificati ai soci essendo una diretta derivazione dei primi”, sicchè, per tali motivi, “(dlichiar(ò) l’inesistenza giuridica della notifica dell’avviso di accertamento”;

avverso tale sentenza della CTR, depositata il 30 gennaio 2013, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 30 luglio/5 agosto 2013, a due motivi;

M.G. e Z.M. resistono con controricorso, notificato il 22/24 ottobre 2013;

gli stessi M.G. e Z.M. hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2290,2291,2312 e 2495 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4, per avere la CTR erroneamente ritenuto: a) l’invalidità dell’avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) emesso nei confronti della Autoelegance s.n.c. e l’inesistenza della sua notificazione, atteso che tale avviso: a.1) era stato notificato, oltre che alla società (nella persona del suo rappresentante M.G.), anche ai soci M.G. e Z.M., cioè ai soggetti che, a norma dell’art. 2312 c.c., comma 2, nonchè in base ai principi affermati da Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6071, rispondono dei debiti sociali dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; a.2) “l’intestazione” dello stesso avviso alla società era corretta sia perchè “il titolo della responsabilità dei soci risiede in una situazione giuridica di debito relativa alla società” sia perchè il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, conferma, “mutatis mutandis”, tale correttezza; a.3) “(I)a validità dell’atto è confermata, peraltro, ulteriormente, dal fatto che i Sigg. M. e Z. hanno agito in giudizio sia in proprio che “quali ex soci” della snc ed in tale veste hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado; in entrambi i giudizi hanno impugnato nel merito l’atto impositivo della società (ed i propri atti derivati)”; b) che, “per effetto” dell’invalidità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Autoelegance s.n.c. – che, per le ragioni sub a), era invece pienamente valido ed efficace – “sono ugualmente nulli gli atti notificati ai soci essendo una diretta derivazione dei primi”;

con il secondo motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), denuncia, in via subordinata (per il caso in cui la “Corte ritenesse che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sia frutto di un accertamento in fatto”), “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio E…) (ed in via gradata: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, nuova formulazione)”, in quanto la CTR, nell’affermare che gli “atti, emessi a carico di un soggetto inesistente, sono nulli e per effetto sono ugualmente nulli gli atti notificati ai soci essendo una diretta derivazione dei primi”, non ha considerato la circostanza che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Autoelegance s.n.c. era stato notificato non solo alla società ma anche ai soci M.G. e Z.M.;

il primo motivo è fondato;

nel rispetto del principio di autosufficienza, l’Agenzia delle entrate ha riprodotto nel ricorso: a) la pagina dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei confronti della Autoelegance s.n.c. dalla quale risulta che tale avviso era indirizzato, oltre che a M.G. nella qualità di rappresentante di detta società, anche a M.G. e a Z.M. nella qualità di soci della stessa; b) la relazione di notificazione e gli avvisi di ricevimento comprovanti la notificazione (nel dicembre del 2009) dello stesso avviso di accertamento n. (OMISSIS) ai predetti soci M.G. e Z.M.;

dalla sentenza impugnata risulta che la Autoelegance s.n.c. fu cancellata dal registro delle imprese il 14 novembre 2003 (fatto, del resto, pacifico tra le parti);

in ragione dell'”effetto espansivo” dell’art. 2495 c.c., come sostituito (con l’intero Capo VIII del Titolo V del Libro V c.c.) dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese delle società di persone, pur conservando la natura di pubblicità meramente dichiarativa, produce l’estinzione anche di tali società, con effetti che, in caso di cancellazione anteriore al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003) – come nella specie – operano a decorrere da questa data (Cass., Sez. U., n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010);

relativamente alla portata di tali effetti, va ribadito che, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, “si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale (per quanto riguarda i rapporti passivi, che qui rilevano): a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali” (Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070 e n. 6071);

con riguardo alle società in nome collettivo – tipo societario che viene qui in considerazione – il meccanismo di carattere successorio è, in particolare, quello dell’art. 2312 c.c., comma 2, (secondo cui: “(d)alla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (…)”), in base al quale, pertanto, per i soci delle s.n.c., coerentemente con le caratteristiche del tipo (art. 2291 c.c.), non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci delle società di capitali ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, (a norma del quale, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci solo “fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”);

sulle premesse che l’estinzione della società (anche) di persone determina l’indicato fenomeno di tipo successorio e che ciò comporta l’applicazione della disciplina della notificazione agli eredi degli atti intestati al dante causa – “trova(ndo essa) giustificazione non già nel fenomeno successorio che consegue propriamente alla morte di una persona fisica, quanto piuttosto nel fenomeno successorio in quanto tale e specificamente in quello che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa (…), al di là dei limiti semantici legati all’uso del termine “eredi”” (Cass., 28/12/2017, n. 31037) – questa Corte ha ormai chiarito che “N’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poichè, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società” (Cass., 12/10/2018, n. 25487, 20/09/2019, n. 23534; con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento intestata a una società di persone estinta, Cass., n. 31037 del 2017, 30/10/2019, n. 27793);

affermando la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’estinta Autoelegance s.n.c. e l’inesistenza della sua notificazione ai due soci M.G. e Z.M., la CTR ha chiaramente violato gli esposti principi, in base ai quali lo stesso accertamento, come la sua notificazione, erano, invece, perfettamente validi;

anche l’affermazione della stessa CTR della nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci M.G. e Z.M. per l’imputazione agli stessi “per trasparenza” dei maggiori redditi accertati in capo alla Autoelegance s.n.c., in quanto meramente conseguenziale all’affermazione della nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della Autoelegance s.n.c., viola gli stessi principi;

il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso;

pertanto, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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