Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15027 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15027 Anno 2014
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 3291-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2014
285

contro

ZANNELLA PUNTO CERAMICHE SRL;
– intimato –

sul ricorso 6169-2008 proposto da:
ZANNELLA PUNTO CERAMICHE SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 02/07/2014

in ROMA VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso lo studio
dell’avvocato CANNIZZARO VALERIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato LA VIOLA ARMANDO giusta delega in
calce;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

501/2006

della

di
COMM.TRIB.REG EZ.DIST.

di

LATINA,

depositata

1’11/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LA VIOLA che
deposita atto di costituzione come Curatela Fallimento
Soc. Zannella Punto Ceramiche con allegati e nel
merito conclude per il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, inammissibilità
e in subordine rigetto del ricorso incidentale.

contro

Svolgimento del processo

A seguito di un controllo effettuato dall’Agenzia

verifica fiscale generale svolta in contraddittorio
con il contribuente Zannella Punto Ceramiche srl,
l’Agenzia delle Entrate procedeva alla notifica di
avviso di accertamento e rettifica della
dichiarazione dei redditi della società relativa
all’anno d’imposta 1999 e contestava maggiori
ricavi quantificati in lire 47.382.000 sui quali
venivano riliquidate le imposte dovute.
L’Ufficio riteneva esistente in via presuntiva
maggiori corrispettivi percepiti dalla società in
quanto la vendita dei prodotti era avvenuta con una
maggiore percentuale di ricarico e con maggiori
guadagni rispetto a quelli dichiarati, così come
determinato in contraddittorio con la parte
mediante il raffronto dei prezzi di vendita e di
acquisto risultanti dalle fatture attive e passive.
La società Zannella Punto Ceramiche srl presentava
ricorso avverso l’avviso di accertamento, davanti

1

delle Entrate Ufficio di Latina in occasione di una

alla Commissione Tributaria provinciale di Latina
che lo accoglieva.
Su ricorso in appello proposto dall’Ufficio, la

sentenza nr.501/39/06 depositata in data
11/12/2006, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia con due motivi ed ha
replicato la società con controricorso e ricorso
incidentale condizionato con un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo
per il giudizio in riferimento all’art. 360 n.5
cpc in quanto la CTR ha ritenuto illegittimo
l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate senza
considerare che la percentuale di ricarico medio
ponderato era stata elaborata tenendo conto dei
prezzi di acquisto e di vendita rilevati dalle
fatture e che le percentuali di sconto praticate
erano state determinate in contraddittorio con
la società contribuente.
2

Commissione tributaria regionale del Lazio, con

Con

il

secondo

motivo di ricorso

la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.39 comma l lett.D) DPR
600/1973 ed art. 2697 cc in riferimento all’art.
360 n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto

basato su presunzioni semplici e non invece su
una pluralità di presunzioni gravi, precise e
concordanti.
I

due

motivi

di

ricorso,

da

trattarsi

congiuntamente in quanto connessi, sono fondati
e devono essere accolti.
Infatti, sebbene sia corretto sostenere che in
tema di valutazione della prova presuntiva in
ordine all’esistenza di ricavi superiori a
quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta
non bastano semplici indizi, ma occorrono
circostanze gravi, precise e concordanti così
come dispone l’art. 2729 cod. civ., nel caso in
esame tuttavia, pur in presenza di contabilità
regolare ma sostanzialmente priva di garanzia
di affidabilità e congruità sostanziali, appare
condivisibile l’orientamento della Corte secondo
il quale il fisco può utilizzare qualsiasi
elemento probatorio e può fare ricorso al metodo
induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d.
3

illegittimo l’accertamento dell’Ufficio perchè

supersemplici
gravità,

cioè prive dei requisiti di

precisione e concordanza di cui

all’art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del
1973 – f

le quali determinano un’inversione

dell’onere della prova, ponendo a carico del
contribuente la deduzione di elementi contrari
intesi a dimostrare che il reddito (risultante
dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è
stato prodotto o è stato prodotto in misura
inferiore a quella indicata dall’Ufficio.
Infatti questa Corte ha affermato a tal riguardo
(Sez. 5, Sentenza n. 14941 del 14/06/2013): “Nel
giudizio tributario, una volta contestata
dall’Erario l’antieconomicità di una operazione
posta in essere dal contribuente che sia
imprenditore commerciale, perché basata su
contabilità complessivamente inattendibile, in
quanto contrastante con i criteri di
ragionevolezza, diviene onere del contribuente
stesso dimostrare la liceità fiscale della
suddetta operazione, ed il giudice tributario
non può, al riguardo, limitarsi a constatare la
regolarità della documentazione cartacea.
Infatti, è consentito al fisco dubitare della
veridicità delle operazioni dichiarate e
4
r,

desumere

minori

costi, utilizzando

presunzioni semplici e obiettivi parametri di
riferimento,

con

conseguente

spostamento

dell’onere della prova a carico del
contribuente, che deve dimostrare la regolarità

contestata antieconomicità.”
Per quanto sopra il ricorso principale deve
essere accolto mentre deve essere respinto il
ricorso incidentale con il quale la società
lamenta la novità dei motivi e degli argomenti
introdotti dalla ricorrente Agenzia delle
Entrate. Infatti erroneamente la contribuente
ha ritenuto domanda nuova quella in realtà
implicitamente contenuta nell’ampia formulazione
dell’atto di appello.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e
la causa può essere decisa nel merito ex art.
384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti
in punto di fatto, con rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,
stante l’evolversi della vicenda processuale,
mentre le spese del giudizio di legittimità
5

delle operazioni effettuate a fronte della

CIENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/ 19106

N. 131 TAB. ALL. B. – N.5
MAI ERI A TRIBUTARIA

vanno poste a carico

della

società

contribuente.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta il
ricorso incidentale, decidendo nel merito

società Zannella Punto Ceramiche srl al
pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano in 4.500,00 oltre spese prenotate a
debito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 28/1/2014
Il consigliere estensore

Il Presidente

rigetta il ricorso introduttivo e condanna la

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