Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15026 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 37942/2019 proposto da:

N.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Sergio

Biondino, del Foro di Milano, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Milano, Via Oldrado da Tresseno n. 4.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4220/2019,

pubblicata il 4.10.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Che il signor N., cittadino della Nigeria, nato il 9.8.1988, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

2. che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente ha dichiarato: di aver vissuto con uno zio sin dall’età di sette anni nel Delta State, mentre i suoi genitori vivevano nel Plateau State; di aver studiato all’università senza conseguire la laurea e di aver svolto la professione di elettrauto; di essere cristiano, come i suoi genitori, ai quali aveva fatto visita il (OMISSIS), rifugiandosi con essi in una chiesa a causa di un attacco del musulmani; che il pastore che li aveva momentaneamente accolti in chiesa, dopo averli condotti in luogo più sicuro, era stato ucciso con la moglie facendo ritorno a casa; che, avendo deciso di vendicarsi, con altri cristiani aveva attaccato a sua volta i musulmani, alcuni dei quali erano rimasti uccisi, anche se non per sua mano; che, a causa del contrattacco dei musulmani, nel corso del quale rimaneva ferito, si era rifugiato in un bosco passandovi due notti; che era fuggito verso il Niger a bordo di un’autovettura, per poi raggiungere, dopo ulteriori peripezie, il nostro Paese;

2.1. che, in via subordinata, il richiedente asilo ha dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria;

3. che la competente Commissione Territoriale ha rigettato tutte le istanze;

3.1. che avverso tale provvedimento egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso al Tribunale di Venezia (limitando la domanda alla sola protezione sussidiaria e umanitaria), che è stato rigettato con ordinanza pronunciata in data 4.9.2017;

3.2. che il provvedimento del Tribunale, appellato dal soccombente, è stato confermato dalla Corte d’appello di con sentenza depositata in data 4.10.2019;

3.3. che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver correttamente esaminato la posizione del richiedente asilo – nonostante l’assenza di una formale istanza in tal senso da parte del difensore – anche con riferimento allo status di rifugiato (ritenendo, altrettanto correttamente, la domanda di protezione internazionale fondata su diritti autodeterminati), e dopo aver altrettanto correttamente specificato (f. 7 della sentenza) che, “anche assumendo per veritiera la narrazione del ricorrente, non è stato indicato alcun atto di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5”, ha affrontato il tema della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) del citato decreto, indicando (ff. 15-17) le fonti di riferimento e riportandone esaurientemente il contenuto, oltre alle date (dalla metà del f. 15 al f. 17: dei Report citati al folio 14 e 15 non viene, viceversa, riportato alcun contenuto);

3.4. che, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, il giudice di appello ha ritenuto impredicabile un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo, sul duplice presupposto (f. 19 della sentenza): 1) della imprescindibilità dalla credibilità dello straniero, analogamente a quanto accade per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, eccezion fatta per quella ricollegabile ad una situazione di violenza indiscriminata; 2) del mancato tentativo, da parte dell’appellante, di rivolgersi all’autorità, onde la mancanza di prova della sua impossibilità di godere di quei diritti inviolabili di cui paventa la lesione (libertà personale, libertà religiosa, manifestazione libera del proprio pensiero);

4. che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato dinanzi a questa Corte dall’odierno ricorrente sulla base di 3 motivi di censura;

4.1. che il Ministero dell’interno non si è costituito mediante controricorso.

Diritto

OSSERVA

Devono essere accolti il primo e terzo motivo del ricorso, mentre va rigettato il secondo.

1. Con il primo motivo, si lamenta: violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, un relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo (al di là dell’imprecisione dei richiami normativi) è fondato in fatto.

1.1. La Corte territoriale ha, difatti, omesso, nella sostanza, di pronunciarsi in merito all’istanza di protezione internazionale di cui all’art. 14, lett. b), del poc’anzi citato decreto, e, prima ancora, non ha espresso alcun giudizio sulla credibilità del ricorrente (presupposto indispensabile, come correttamente osserva la stessa Corte lagunare, per poter esaminare la domanda de qua).

Del tutto “neutro”, a tal fine, deve ritenersi l’inciso, cui si è già fatto riferimento in narrativa (supra, sub 3.3.), “anche assumendo per veritiera la narrazione del ricorrente”, mentre un’indiretta indicazione nel senso della credibilità della narrazione sembrerebbe rinvenirsi al f. 19 della sentenza, ove si legge che “l’appellante non ha nemmeno tentato di rivolgersi all’autorità”, rilievo, peraltro, in contrasto con la successiva affermazione (anch’essa priva di ulteriori specificazioni) secondo la quale “per valutare la vulnerabilità della persona non si può prescindere dalla credibilità dello straniero”.

1.2. Nè, in assenza di un esplicito richiamo e di una autonoma valutazione confermativa, può ritenersi che la Corte abbia fatto proprio il giudizio espresso, sul punto, dal giudice di prime cure, che viene riportato per esteso in sentenza (segnatamente al f. 4).

1.3. Alla omessa valutazione di credibilità del richiedente asilo fa da contralto l’omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria di cui dell’art. 14, lett. b), della quale andranno, per converso, esaminati i presupposti alla luce tanto delle stesse COI utilizzate dal giudice di appello, quanto di quelle allegate dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo, si lamenta: violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 – violazione dei criteri normativi per la definizione di danno grave derivante dalla presenza di una situazione di violenza indiscriminata causata da un conflitto armato.

Il motivo è infondato.

2.1. Come si è avuto modo di esporre in narrativa, le Corte territoriale, utilizzando fonti attendibili e sufficientemente aggiornate, ha correttamente affermato l’impossibilità “di porre sullo stesso piano una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto interno, concentrata nell’area del Nord-est, e limitazioni delle libertà civili, tensioni sociali, reati comuni e attentati terroristici” (f. 14 della sentenza), per poi motivatamente escludere l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’invocata forma di protezione.

2.2. Nè le Coi allegate dalla difesa, di epoca coeva a quelle utilizzate dal giudice d’appello (f. 19, nota 1 del ricorso) sono idonee a dimostrare una situazione diversa da quella correttamente ricostruita, in parte qua, nella sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo, si lamenta: violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10 Cost., comma 3, avendo la Corte di appello ritenuto assenti i gravi motivi umanitari pur rilevando l’effettivo contesto di violenza e sistematica violazione dei diritti umani presenti in Nigeria.

Il motivo è fondato.

3.1. In particolare, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte di appello ne ha rigettato la richiesta con la motivazione di cui si è già fatto cenno in narrativa (supra, sub 3.4.), che non risulta rispettosa dei criteri indicati da questa Corte – a far data dalla ordinanza 4455/2018 della I sezione, da quella delle stesse sezioni unite (Cass. 29460/2019) e da successive pronunce conformi – in tema di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine ed il livello di integrazione raggiunto in Italia.

3.2. Se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo, in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito (valutazione, come detto, assente del tutto, nella specie), diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

3.3. Il riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza: al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale, oltre a dover indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019), non deve poi incorrere nell’errore di utilizzare le fonti informative che escludano l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile.

3.4. Nella specie, la Corte territoriale, pur mostrando consapevolezza di tale differenza, nell’affermare, correttamente, l’impossibilità di porre sullo stesso piano una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto interno, concentrata nell’area del Nord-est, e limitazioni delle libertà civili, tensioni sociali, reati comuni e attentati terroristici, non ne trae, poi, le necessarie conclusioni, omettendo del tutto la valutazione comparativa tra la situazione del Paese d’origine sotto tale, diversa prospettiva, e il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo.

3.5. Va pertanto riaffermato il principio di diritto alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva (oltre che eventualmente soggettiva) del richiedente con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione, isolatamente ed astrattamente considerato;

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso nei termini sopra specificati, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, applicherà i principi di diritto dianzi indicati, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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