Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15026 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15026 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 19197-2009 proposto da:
REGIONE PIEMONTE in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro tempore, elettivamente
domiciliato

in

ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015

EUGENIA SALSOTTO giusta delega a margine;

2115

ricorrente

contro
COMUNE DI VILLAREGGIA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

Data pubblicazione: 17/07/2015

FRANCESCO ROMANELLI,

che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;
contrarícorrente

avverso la sentenza n. 15/2008 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 30/05/2008;

udienza del 04/06/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIPROTTI

delega dell’Avvocato

PAFUNDI

per

che si riporta agli

atti;
udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglmento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

191.97-09

Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale del Piemonte, con
sentenza in data 30-5-2008, in parziale accoglimento
dell’appello proposto dal comune di Villareggia avverso la

Ici – immobili
demaniali
di
proprietà
della
regione – finalità
all’uso di acque concessione
ai
consorzi
esenzione ex art.
7 d.lgs. n. 504-92
– condizioni

decisione della commissione tributaria provinciale di

Piemonte contro un avviso di accertamento dell’Ici per
taluni immobili demaniali finalizzati all’uso di acque
pubbliche, concessi al consorzio denominato Aios
(Associazione irrigazione ovest Sesia), ha dichiarato
dovuta l’imposta (con le relative sanzioni) relativamente
alla sola annualità 2000.

Ha motivato la decisione osservando che per tale annualità
titolare dell’obbligazione doveva ritenersi la regione, e
non il soggetto concessionario dei beni demaniali, attesa
la non equiparabilità del titolo concessorio al diritto
reale su cosa altrui e considerato che la traslazione
dell’imposta sul concessionario di aree demaniali, quale
soggetto passivo del tributo, era avvenuta solo con la I.
n. 388 del 2000, a far data dal 1 0 gennaio 2001.
Ha ritenuto inapplicabile l’art. 7 del d.lgs. n. 504 del
1992 posto che gli immobili in questione non rientravano
tra quelli adibiti a compiti istituzionali dell’ente.
Avverso l’indicata sentenza la regione Piemonte ricorre per
cassazione in base a due motivi.
Resiste il comune con controricorso.
La regione ha depositato una memoria.

Torino che aveva accolto un’opposizione della regione

Motivi della decisione
I. – Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione
degli artt. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 12 della 1. n.
985 del 1977, la regione ribadisce la natura demaniale del
complesso di beni di cui è causa e imputa alla sentenza di

all’esenzione dall’Ici, attesa l’esistenza di una
presunzione di utilizzo di tali beni secondo la naturale
destinazione all’esplicazione di funzioni pubbliche. A
tanto la ricorrente aggiunge un addebito di
contraddittorietà motivazionale, essendo stata
espressamente riconosciuta dalla commissione tributaria la
natura demaniale dei suddetti beni.
Col secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 823 c.c. in relazione all’art. 12
della l. n. 985 del 1977, nonché insufficiente motivazione
della sentenza, la regione sostiene che la commissione
tributaria si è sottratta all’indagine dovuta in ordine
alla effettiva e concreta consistenza del diritto
attribuito al concessionario in forza del titolo
concessorio. Il titolo era a suo dire costituito dal
verbale in data 29-1-1981 di trasferimento alla regione e
di simultanea consegna al concessionario dei canali
demaniali di irrigazione, in relazione al quale verbale
essa regione aveva più volte dedotto, nel corso del
giudizio, la sussistenza di precise caratteristiche del
diritto vantato dai consorzi di bonifica sui beni
consegnati, quali la mancanza di limiti temporali alla

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non aver tratto da ciò le dovute conseguenz<, in ordine gestione, la percezione integrale da parte del consorzio di ogni frutto e provento relativo. In conclusione ascrive alla sentenza di aver erronemanete escluso la sussistenza di un diritto reale a favore del consorzio sui beni demaniali in questione e di aver insufficientemente motivato sul fatto decisivo, prescindendo da qualsivoglia indagine sul contenuto del titolo di trasferimento. M - Il ricorso è infondato, pur dovendo la corte integrare e in parte correggere la motivazione dell'impugnata ai sensi dell'art. 384, ult. co ., c.p.c. III. - Per quanto si evince, la materia del contendere ha per oggetto alcuni immobili accatastati in categoria A e una centrale idroelettrica accatastata in cat. D, tutti di proprietà della regione, facenti parte del complesso demaniale noto come "canali di Cavour". Il complesso demaniale era stato trasferito alla regione nell'anno 1982 ai sensi della 1. n. 984 del 1977 (art. 12), e la regione, sempre nel 1982, ne aveva a sua volta curato il trasferimento al consorzio di bonifica (poi denominato Aios) mediante apposito atto di natura concessoria (il verbale datato 29-1-1981). La commissione tributaria ha riconosciuto la natura demaniale dei beni ma ha ritenuto dovuta l'Ici. Ha stabilito che titolare dell'obbligazione dal lato passivo era, per l'anno 2000, la regione. 3 Ii i detenzione da parte del consorzio, la totale autonomia di A base di tale conclusione la commissione ha posto la duplice considerazione che (i) le unità in questione non potevano dirsi adibite a compiti istituzionali dell'ente, così da esulare dall'ambito dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, e che (ii) l'introduzione della figura del dell'Ici era conseguita solo alla 1. n. 388 del 2000 (art. 18), a valere per gli anni dal 2001 in poi, cosicché, non essendo il concessionario assimilabile al titolare di un diritto reale, per l'anno 2000 l'imposta doveva gravare sulla proprietà. IV. - Gli argomenti contrari addotti dalla regione nei due motivi di ricorso sono questi. Il primo postula che la natura demaniale dei beni doveva comportare una presunzione di utilizzo secondo la naturale destinazione all'esercizio di funzioni pubbliche. Sicché il regime giuridico del complesso demaniale, stante il suo carattere di unicità e inscindibilità, avrebbe contraddetto l'affermazione del giudice di merito in ordine alla inesistenza dei presupposti di esenzione. Osserva la corte che l'affermazione non porta in verità alcun sostegno alla tesi della regione. L'esenzione, secondo quanto risulta dalla sentenza, era stata invocata ai sensi dell'art. 7, 1 0 co., lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, e su tale specifico profilo non v'è censura. Essa, come varie volte da questa corte affermato, essendo relativa agli immobili posseduti dagli enti ivi indicati 4 concessionario di beni demaniali tra i soggetti passivi "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti (cfr. tra le moltissime, Sez. 5^ n. 14094-10, n. 30731-11). E giova sottolineare che in tale filone giurisprudenziale si la quale giustappunto ha escluso, in forza di identico principio, che potessero fruire dell'esenzione alcuni immobili, posseduti da un comune fuori del suo territorio, concessi in locazione in parte a famiglie bisognose, per far fronte all'emergenza abitativa, e in parte al diverso comune nel cui territorio erano ubicati. La ricorrente al dunque non considera che i fini istituzionali cui eventualmente connettere l'esenzione erano pur sempre quelli propri della regione, per cui, anche ammettendo la natura pertinenziale delle singole unità ai canali demaniali di irrigazione, e anche ammettendo che si potesse parlare di un unicum inscindibile, resta il fatto che l'avvenuto trasferimento su base concessoria del complesso medesimo al consorzio di bonifica escludeva in radice la destinazione dei beni ai compiti istituzionali della regione stessa. V. - L'altro argomento della ricorrente, oggetto del secondo motivo, è che in ogni caso la commissione tributaria, per poter escludere la realità del diritto sortito in capo al consorzio dall'atto concessorio, non poteva limitarsi a sottolineare la natura demaniale dei beni che ne costituivano l'oggetto, ma doveva indagare 5 inscrive anche Sez. 5^ n. 20577-05 citata dalla ricorrente, l'effettiva e concreta consistenza del diritto sulla base del contenuto delle convenzione e/o del provvedimento di concessione. In tal senso la regione rammenta di aver appositamente dedotto che il titolo del trasferimento della detenzione del complesso demaniale al consorzio era denunzia che gli elementi di fatto, risultanti da tale titolo, erano "l'assenza di limiti temporali alla detenzione da parte del consorzio, la totale autonomia gestionale, la percezione integrale da parte del consorzio di ogni frutto o provento della gestione". VI. - Il secondo motivo di ricorso pone una delicata questione giuridica. La questione è se il titolo di possesso dei beni demaniali strumentali ai compiti dei consorzi di bonifica implichi o meno, per sua natura, il requisito di realità. La questione è decisiva perché nella specie si discute di fattispecie impositiva anteriore all'anno 2001, di entrata in vigore dell'art. 3, 2 0 co., del d.lgs. n. 504 del 1992 come modificato dall'art. 18, 3 0 co., della l. n. 388 del 2000. Ad avviso della corte, non può seguirsi il sopra citato argomento della regione per il semplice fatto che esso risulta ininfluente ai fini specifici, in rapporto ai presupposti del caso concreto. Deve osservarsi che i consorzi di bonifica in generale possiedono i beni demaniali, loro affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, 6 costituito dal ripetuto verbale in data 29-1-1981 e manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica. E in questo senso va corretta la premessa da cui muove la regione Piemonte, in quanto il verbale di consegna dei beni suddetti al consorzio di coutenza non era affatto pag. 20 del suo ricorso) d'altronde riconosce che il titolo derivava dalla legge, in particolare dalla 1. n. 984 del 1977 e dal r.d. n. 217 del 1933, cui erano conseguiti da un lato il trasferimento dei beni dallo Stato alle autorità locali, dall'altro l'obbligo di contestuale consegna ai consorzi di bonifica per lo svolgimento delle attività loro demandate. E questa corte ha già affermato per l'appunto che i consorzi di bonifica sono concessionari ex lege dei beni demaniali loro affidati per l'espletamento dell'attività istituzionale (v. Sez. 5" n. 19053-14, n. 16867-14, n. 22094-14). VII. - Ora, l'art. 18 della 1. n. 388 del 2000, cui fondatamente la commissione tributaria ha riconosciuto efficacia non retroattiva, modificando l'art. 3, 2 p co., del d. lgs. n. 504 del 1992, ha esteso la soggettività passiva dell'imposta "ai concessionari di aree demaniali". La fattispecie considerata dalla norma riguarda - come è reso palese dal tenore letterale - il concessionario di area demaniale in quanto precedentemente non soggetto all'imposta. Non riguarda invece il proprietario di un immobile costruito, in forza di concessione, su un'area demaniale. 7 l'essenziale titolo concessorio. La stessa ricorrente (v. Questo, secondo un orientamento del tutto consolidato, doveva ritenersi già soggetto a Ici. VIII. - Come sottolineato dalla ricorrente col conforto di distinte decisioni di questa corte (v. Sez. 5" 22757-04, n. 8637-05), il provvedimento amministrativo di concessione ad su un area demaniale può in astratto dare luogo sia a un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria (cfr. Sez. 5" n. 1718-07 e n. 21054-07 con riferimento all'ipotesi di stabilimento balneare), sia a un diritto di natura personale nei confronti del concedente. Grava sulla parte che invoca la prima configurazione giuridica l'onere di dedurre chiari indici rilevatori di essa. Osserva il collegio che la ricorrente non ha al riguardo evidenziato elementi decisivi. Quel che in generale rileva a scopo differenziale è la destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, altrimenti no. La regione non ha neppure dedotto l'esistenza di una tale situazione. La quale anzi è da considerare implicitamente esclusa posto che tra le stesse allegazioni di parte risalta la preesistenza delle unità immobiliari rispetto al trasferimento del possesso dell'area demaniale al consorzio. 8 aedificandum Non essendosi trattato di manufatti costruiti dal consorzio, va esclusa in radice la sussistenza, prima dell'anno 2001, del presupposto impositivo in capo a esso, quale semplice concessionario del complesso demaniale costituito dai canali di irrigazione e dalle pertinenze. 5^ n. 19053-14. A parte la considerazione che l'indicata sentenza non ha preso posizione sul problema relativo alle fattispecie anteriori alla 1. n. 388 del 2000, avendo ritenuto tale aspetto per l'appunto inutile in considerazione della regiudicanda ivi sottoposta, ratione temporis successiva alla 1. citata, vi è che il capo concreto considerato in quel precedente riguardava l'imposta in situazione di beni pertinenziali (le idrovore) realizzati dal consorzio. Ancora una volta va sottolineato che i predicati su cui la ricorrente nel caso in esame ha fatto leva non attengono a manufatti realizzati dal consorzio, avendo la sentenza di merito accertato che l'intero complesso immobiliare derivava dal trasferimento alla regione di beni demaniali per l'innanzi statali, indi concessi dalla regione al consorzio contestualmente al trasferimento. Incentrati sul mero ambito dei poteri gestori del consorzio in ordine a quei preesistenti beni (la mancanza di limiti temporali alla detenzione, la totale autonomia gestionale, la percezione integrale da parte di ogni frutto o provento di gestione), le deduzioni della ricorrente non consentono alcuna similitudine con l'ipotesi del concessionario di 9 IX. - Non è pertinente il richiamo della ricorrente a Sez. area demaniale cui il provvedimento (legislativo o amministrativo) abbia attribuito un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull'area oggetto di concessione. In tal caso, invero, è l'edificazione del manufatto che rende applicabile, ai sensi degli artt. l e 3 concessionario, giustappunto in veste di proprietario di quel manufatto (v. Sez. 5" n. 8057-08 cui acide, risolutivamente, Sez_ un. n. 3692-09). X. In conclusione, quindi, il provvedimento di concessione di un'area demaniale in cui è attribuita al concessionario la facoltà di edificare opere sul suolo che ne costituisce oggetto è costitutivo di un diritto reale di godimento avente natura di diritto di superficie a favore del concessionario, che per tale titolo di possesso diviene soggetto passivo dell'Ici a partire dalla data di assegnazione dell'area fino alla data del provvedimento di trasferimento del diritto di proprietà della medesima. Mentre non rileva, per potersi sostenere l'assimilabilità al diritto reale su edifici o manufatti preesistenti, la circostanza che sia stata data in concessione (qualunque ne sia il titolo, legale o convenzionale) l'afferente area demaniale sulla quale già insistano i detti beni. Sulla base di siffatto principio il ricorso è rigettato. La difficoltà della questione giuridica sottostante, sulla quale non risultano specifici precedenti, giustifica la compensazione delle spese processuali. p.q.m. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, l'Ici a carico del La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 4 giugno 2015. P

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