Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15026 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 01/06/2011, dep. 07/07/2011), n.15026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Marra Alfonso Luigi

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte drappello di Napoli emesso nel

procedimento n. 1220/08 in data 16.2.2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza dell’1.6.2011 dal

Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli il 16.2.09, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex Lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 5.000, per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania.

Al riguardo il Collegio osserva: il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una eccessiva durata del processo di cinque anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo il terzo ed il quarto motivo il ricorrente si duole della liquidazione dell’indennizzo sul solo periodo di eccedenza di durata (e non dunque di questa nella sua interezza), doglianza infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 01 del 1989, art. 2.

Con il quinto ed il sesto motivo si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tale censura è manifestamente infondata.

La Corte di Strasburgo ha infatti affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplicativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza.

Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo dì indennizzo per anno dì ritardo e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con il settimo e l’ottavo motivo si censura l’avvenuta parziale compensazione delle spese processuali, doglianza priva di pregio essendo rimessa la statuizione sul punto alla valutazione discrezionale del giudice del merito (art. 92 c.p.c.).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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