Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15025 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 37796/2019 proposto da:

N.B., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata Chiara

Bellini, del Foro di Vicenza, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Vicenza, Piazzetta A. Palladio n. 11.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di n. 2730/2019,

pubblicata il primo luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il signor N.B., cittadino della (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4;

che la competente Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

che, avverso tale provvedimento, il signor N. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che lo ha rigettato con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., pronunciata in data 11.10.2017 e comunicata il 15.6.2018;

che l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte d’appello di Venezia è stata dichiarata tardiva con sentenza del primo luglio 2019;

che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato dinanzi a questa Corte dall’odierno ricorrente sulla base di un unico motivo di censura;

che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

OSSERVA

Il ricorso è infondato.

Lamenta la difesa del ricorrente la violazione e la falsa applicazione delle norme che disciplinano le forme e i termini di introduzione dei giudizi di appello in materia di protezione internazionale (art. 702 quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)) nonchè delle relative pronunce interpretative di legittimità (Cass. 17420/2017 e 22674/2017, Cass. S.U. 28575/2018).

Il motivo non coglie nel segno, volta che la Corte di appello, dopo aver dato atto dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, e dopo aver premesso che l’ordinanza del Tribunale era stata depositata in udienza, all’esito della Camera di consiglio, in data 11.10.2017, ha correttamente affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 134 e 176 c.p.c., da tale data decorreva il termine di 30 giorni per l’impugnazione (con conseguente irrilevanza della successiva comunicazione di cancelleria), dovendo il provvedimento del Tribunale ritenersi conosciuto o comunque conoscibile dalle parti dal momento del relativo deposito in udienza, ai sensi dell’art. 134 c.p.c.; di tal che, anche a voler seguire l’orientamento più favorevole al ricorrente per l’ipotesi di impugnazione introdotta con citazione anzichè con ricorso (Cass. S.U. 28575/2018), il termine di 30 giorni era comunque spirato, essendo stato l’appello proposto (nella specie, con atto di citazione notificato ed iscritto a ruolo) solo in data 11.7.2018, nel solo rispetto del termine (peraltro irrilevante, ai fini de quibus) decorrente dalla successiva (e del pari irrilevante) comunicazione della cancelleria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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