Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15025 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.16/06/2017),  n. 15025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5974-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2011 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA,

depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 16/29/11 dep. 19.1.2011, che ha respinto l’appello su ricorso proposto da M.R., ex dipendente del Banco di Napoli, avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso della maggiore Irpef versata (anno 2007) alla cessazione del rapporto di lavoro sulla somma erogata da fondo pensione corrisposta una tantum (c.d. zainetto), in relazione alla ritenuta subita; o, in subordine, del rimborso dell’Irpef, in applicazione della minore aliquota del 12,50%.

La CTR ha statuito che le somme percepite devono considerarsi soggette a imposizione in applicazione dell’art. 6 TUIR, tenuto conto della loro natura e soggette a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50% in base all’art. 45 TUIR (quali redditi di capitale).

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (artt. 16 e 17 TUIR e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1);

2. col secondo motivo deduce violazione di legge (art. 41, comma 1, lett. g) quater e art. 42, comma 4 TUIR in relazione al D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5 conv. in L. n. 30 del 1997; D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 e L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3);

3. i motivi sono fondati e vanno accolti.

Costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo il quale in tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), rappresenta, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass. n. 11156 del 2010; n. 13101 del 10/06/2014; n. 21332 del 21/10/2015).

Ha pertanto errato la C.T.R. a considerare le indicate somme quali redditi di capitale come tali soggette a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%.

Il ricorso va conseguentemente accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione dello stabilizzarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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