Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15025 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15025 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Agevolazioni
investimenti aree
svantaggiate

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA rffimm ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– ricacrente
contro
LOMBARDI LUIGI;
– Intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 23/24/07, depositata il 21 febbraio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

(iP -I

10 dicembre 201 3 dal _Relatore Cons- _Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
raccoglimento del ricorso.
smausnIENTo DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 02/07/2014

per

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento del provvedimento di
recupero, con dominazione di sanzioni, del credito d’imposta,
previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2002 per gli
investimenti nelle aree svantaggiate, indebitamente utilizzato da
Luigi Lombardi nell’anno 2002, durante il periodo di sospensione
il od. nodello CVS.
Il giudice d’appello, premesso che il contribuente aveva
utilizzato il credito d’imposta in concomitanza con l’emanazione
di un decreto legge che sospendeva l’utilizzo del beneficio per
motivi di bilancio, rilevava che il Lombardi avrebbe potuto
annullare tale utilizzo e quindi versare la somma equivalente per
poi utilizzare tale credito quando fosse stata revocata la
sospensione, cosa che invece non aveva fatto avendo ritenuto
legittimo l’utilizzo del credito d’imposta effettuato. Né poteva
essergli irrogata una sanzione, “essendo la normativa in
violazione delle disposizioni di stabilità all’art. 10 della
legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) e per
nancanza di informazione nei tempi utili, essendo stato emanato
il decreto legge successivamente alla utilizzazione della
compensazione”.
Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
NOMI DELIA DECISI

l’amministrazione

Con l’unico motivo

ricorrente,

denunciando violazione e falsa applicazione di legge, osserva che
essendo stato emanato il d.l. n. 253 del 2002 il 12 novembre 2002
e decorrendo dal 13 novembre 2002, nella specie l’utilizzazione
del credito d’imposta sarebbe avvenutet durante un momento di
vigenza della normativa, abrogata e poi recepita con modifiche
dalla legge n. 289 del 2002, che ha confermato il periodo di
sospensione, facendo salvi gli atti adottati e gli effetti
prodottisi sulla base delle precedenti disposizioni del decreto
legge; e che perciò sussisterebbe, in base all’art. 1 e segg. del
d.l. n. 253 del 2002 e successivamente in applicazione dell’art.
62 della legge n. 289 del 2002, l’obbligo del contribuente di

2

dal 13 novembre 2002 al 10 aprile 2003, omettendo di presentare

restituire l’importo indebitamente trattenuto, in riferimento al
sospeso diritto, con i relativi interessi e le sanzioni,
calcolate ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
Il motivo è fondato, ove si consideri che questa Corte ha
chiarito unue “in tema di contributi concessi sotto forma di
credito d’imposta dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree
svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine – inizialmente
2, del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, e poi definitivamente
fissato al 28 febbraio 2003 dall’art. 62, primo coma, lett. e),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – entro il quale i soggetti
che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla
data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle
entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti
realizzati, nonché quelli ulteriori eventualmente stabiliti con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta
la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo
circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso
in data tale da non consentire al contribuente di disporre,
rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni
previsto dall’art. 3, coma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(c.d. Statuto del contribuente) per le norme Che introducono
adempirnenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto
nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della
scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione
fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253
del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile
con una diversa previsione temporale di natura arrministrativa”
(Cass. n. 19627 del 2009, n. 29616 del 2011, n. 199 del 2014).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso
introduttivo del contribuente.
Vanno compensate fra le parti le spese dell’intero
giudizio, in considerazione della formazione relativamente
recente dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.
P.Q.M.

3

individuato nel 31 gennaio 2003 dall’art. l, coma 1, lett. a) n.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19*6
N. 131 TAB. ALL 13. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2013.

.

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