Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15024 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 23/02/2017, dep.16/06/2017),  n. 15024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5815-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2011 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 293/10/11 dep. 21 novembre 2011 e notif. il 29 dicembre 2011, che a seguito di cassazione con rinvio (Cass. n. 27929/09), ha rigettato l’appello dell’Ufficio, su ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso della maggiore Irpef per l’anno 2001, versata dal contribuente, ex dirigente Enel, in relazione alla tassazione agevolata (con aliquota del 12,50%), sulle prestazioni erogate in forma di capitale a soggetti iscritti a forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992.

La C.T.R. ha ritenuto “pacifico il riconoscimento dell’agevolazione anche ai fondi integrativi presso gli enti ex L. n. 70 del 1975”, fra cui l’Enel, per cui, avendo il contribuente optato per la corresponsione anticipata del capitale (in sostituzione della rendita integrativa pensionistica), ha diritto alla tassazione agevolata del 12,50%, applicabile a coloro che hanno maturato il diritto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 per effetto del D.L. n. 669 del 1996, conv. in L. n. 30 del 1997, che dispone la non applicazione della tassazione separata alle prestazioni in forma di capitale a soggetti iscritti ad una forma pensionistica istituita prima del 15 novembre 1992. Ha pertanto riconosciuto il diritto al rimborso richiesto dal contribuente sulle somme trattenute e versate dal datore di lavoro (Enel).

C.F. si costituisce con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e in subordine il riconoscimento del diritto al rimborso di parte della ritenuta, con applicazione dell’aliquota agevolata solo sul rendimento accertato (Euro. 894,723,71). Deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 16, art. 17 e art. 42, comma 4; L. n. 482 del 1995, art. 6 e D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5), avendo la C.T.R. ritenuto applicabile l’aliquota del 12,50% sull’intera prestazione erogata dall’Enel e non già sul solo rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da arte del fondo del capitale accantonato.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato. (cfr., tra le tante: Cass. 720/17, Cass. 10604/15, 1977/15, 8310/14, 6380/14, 3136/14, 3132/14, 22950/13, 22492/13, 12491-12496/13, 77247728/13, 8320/12, 5376/12, 280/12, 29583/11). Detta gestione verrebbe, ovviamente, a mancare se, e nella misura in cui, le somme erogate fossero frutto, anzichè d’investimento di contributi, di accantonamento in base al criterio delle riserve matematiche e fossero, dunque, realizzate, anzichè con metodo “contributivo”, con metodo “retributivo” (per analoga soluzione con riguardo a situazione simile: cfr., tra le tante, Cass. 120/17, 26739/16, 21332/15 17535/12). D’altro canto – posto che, in tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con il consequenziale corollario in tema di distribuzione dell’onere della prova (cfr., tra le altre, Cass. 15026/14, 18427/12) – spetta indubbiamente al contribuente, che invoca il diritto alla ripetizione della maggiore ritenuta praticata dal sostituto di imposta, fornire la prova del fondamento della sua pretesa, dimostrando quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento.

2.2. Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che la sentenza impugnata – affermando “il diritto alla tassazione agevolata del 12,50%” di tutti gli importi maturati a favore dei contribuenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 per effetto del D.L. n. 169 del 1996, conv. in L. n. 30 del 1997, con conseguente “pieno diritto al rimborso di quanto richiesto”, senza fornire alcuna indicazione (pur a fronte di specifiche contestazioni dell’Agenzia) in merito al fatto che le somme erogate al beneficiario derivassero in concreto, in tutto o in parte, dalla gestione di capitali sui mercati di riferimento – ha violato il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite ed il dictum della decisione di rinvio che ad esso si è richiamata.

2.3. La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata e la causa va nuovamente rinviata al giudice di appello, perchè si dia effettivo corso al dictum della sentenza di questa Corte n. 30766/11, consistente nell’affermazione del diritto dei contribuenti ad usufruire dell’imposizione con aliquota del 12,50%, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65 con esclusivo riguardo alle somme costituenti frutto di effettivo impiego sul mercato di capitale accantonato (in tal senso, con riguardo ad analoghe controversie, v., anche, Cass. 720/17 e 26728/16).

3. L’accoglimento del superiore motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo, col quale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. condannato l’Agenzia al pagamento non già della somma richiesta nel ricorso in riassunzione, ma nella maggiore somma richiesta nel ricorso introduttivo.

4. La causa va, pertanto, rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio perchè – ai fini della definizione dell’ammontare dell’eventuale credito restitutorio del contribuente – accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme complessivamente erogate corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato e calcolando, quindi, le imposte dovute, con applicazione solo alla parte suddetta delle somme erogate dell’aliquota del 12,50% secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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