Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15024 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15024 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Dichiarazione
IRPEG – termine d:
presentazione

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E rema FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE,
pro tempore,

rappresentati

in persona del Direttore

e difesi dall’Avvocatura generale

dello Stato presso la quale sono dcmiciliati in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –

35C(t

contro

SASSI srl;
– intimata

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Effiilia Ramagna n. 63/03/05, depositata il 10 noveMbre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 dicembre 2013 dal Relatore Cdns. Antonio Greco;
udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
1′ inarrmissibilità

Data pubblicazione: 02/07/2014

del ricorso proposto dal Ministero

dell’economia e delle finanze e per raccoglimento del ricorso
proposto dall’Agenzia delle entrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e
delle finanze propongono ricorso per cassazione, affidato a dile
motivi, nei confronti della sentenza della Ccmnissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna che, rigettando l’appello
dell’Agenzia delle entrate, ha confermato l’annullamento della
cartella, recante iscrizione a ruolo, a seguito di liquidazione
ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
di IRPEG e ILOR per l’anno 1995, emessa nei confronti della srl
i relativi versamenti, oltre il termine, fissato dal precedente
art. 9, di un mese dall’approvazione del bilancio.
Il giudice d’appello, infatti, rilevato che vi era stato un
rinvio dell’asserriblea della società per l’approvazione del
bilancio dal 30 aprile al 15 maggio 1996 “necessitato dalla
mancanza del numero legale e che il testo dell’art. 2364 c.c.
permette di usufruire di un maggior termine sino a sei mesi dalla
Chiusura dell’esercizio”, ha confermato la decisione di primo
grado, osservando che “nell’atto statutario devono ritenersi
tacitamente incluse tutte le possibilità ammesse dal codice
civile, a meno che non siano tacitamente escluse”.
La società contribuente non ha svolto attività nella
presente sede.
ICTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata l’inarrmissibilità del ricorso
proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, rimasto
estraneo al giudizio di merito, introdotto successivamente al 10
gennaio 2001 e svoltosi nei soli confronti dell’Agenzia delle
entrate, divenuta operativa a quella data, ed alla quale deve
attribuirsi la qualità di successore a titolo particolare dello
stesso Ministero (Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116).
Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione o

falsa applicazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 e
2364 cod. civ., l’amministrazione ricoLiente sostiene che, in
base a tale ultima disposizione, salvo il caso di diversa
esplicita statuizione nello statuto sociale, il termine ultimo
per l’approvazione del bilancio decorrerebbe allo spirare dei
quattro mesi seguenti la Chiusura dell’esercizio sociale, per
cui, in difetto di previsione, nello statuto della contribuente,

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Sassi per essere stata presentata la dichiarazione, ed effettuati

di alcun termine ulteriore a tal fine, essendo stati superati
anche i termini massimi contemplati dalla prima disposizione in
rubrica, l’ufficio avrebbe legittimamente provveduto
all’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi per tardività.
Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia
contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Questa Corte ha chiarito come “ai fini dell’accertamento

che, per la presentazione della dichiarazione IRPEG, stabilisce
il termine di “un mese dall’approvazione del bilancio o
rendiconto” e, se il bilancio non è stato approvato nel termine
stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, “entro un mese
dalla scadenza del termine stesso” – occorre fare riferimento
all’art. 2364, secondo camma, cod. civ. (nel teso vigente ratiane
temporis), che prevede Che l’asseMblea ordinaria (unico organo
competente all’approvazione del bilancio e del rendiconto) “deve
essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi
dalla Chiusura dell’esercizio sociale” e Che “l’atto costitutivo
può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a
sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono”, senza che
queste ultime debbano essere indicate nell’atto costitutivo o
costituire oggetto di una apposita delibera, essendo sufficiente
Che nel verbale dell’asseffiblea il ritardo risulti giustificato
con il richiamo della previsione del medesimo atto costitutivo
ovvero Che gli amministratori invochino tale previsione per
giustificare la ritardata convocazione dell’asseffiblea” (Càss. n.
23983 del 2008).
Nella specie, in mancanza di previsione, nello statuto, di
“un termine maggiore” per la convocazione dell’asseffiblea, il
termine per la presentazione della dichiarazione era spirato al
30 maggio 1996 (120 giorni + un mese dalla chiusura
dell’esercizio sociale), laddove la dichiarazione fu nella specie
presentata il 17 giugno 1996.
In ipotesi analoga a quella in esame si è affermato che “la
presentazione della dichiarazione IRPEG si considera omessa, ai
sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973, quando essa sia
stata effettuata con ritardo superiore al mese rispetto al

3

della violazione di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 –

termine stabilito dalla legge o dall’atto

*ENTE DA REGISTRAZIONE
Ai SENSI DEL D.P.R. 26/4/1916
N.1311AB.ALL.B.- N.5
TRIBUTARIA
cof.Atetilcil per

l’approvazione del bilancio o del rendiconto, se il bilancio non
sia stato approvato entro il termine originario; ne consegue che
ricorre l’ipotesi della predetta missione anche nel caso di
dichiarazione, carne nella specie, presentata entro un mese
dall’approvazione effettiva del bilancio allordhè quest’ultima
sia stato deliberato dall’asseMblea

tardivarrente

rispetto ai

termini originari” (Cass. n. 9757 del 2008).

secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della
contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le
parti le spese per i gradi di merito, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è relativamente recente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal
Ministero dell’ecenomia e delle finanze.
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ragsa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 2.500 oltre alle spese prenotate a
debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi
di merito.
Così deciso in Roma il 10 diceMbre 2013.

Il primo motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame del

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