Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15023 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 28/05/2021), n.15023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 35740/2019 proposto da:

O.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata

Valentina Nanula, del Foro di Milano, con studio in Milano, via

Besana 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avvocata Stefania Pavarani, in Roma, Viale delle Milizie n. 38.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1340/2019,

pubblicata il 20.9.2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 gennaio

2021 dal Presidente Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Il signor O.M., nato in (OMISSIS), formulò istanza alla Commissione territoriale di Brescia al fine di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

2. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

3. Avverso tale provvedimento, egli propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che lo rigettò con ordinanza in data 14.4.2017;

4. L’ordinanza, appellata dal soccombente ex art. 702 quater c.p.c., è stata confermato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza pubblicata in data 20.9.2019;

5. Avverso tale pronuncia, la difesa del richiedente asilo propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi di censura.

Diritto

OSSERVA

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte di appello di Brescia assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante sull’autorità giudiziaria adita.

1.2. La censura è meritevole di accoglimento.

1.3. Gli accertamenti compiuti dalla Corte territoriale, in adempimento del proprio obbligo di cooperazione istruttoria, difatti, se risultano esaustivi quanto al requisito del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (viene citato un Report della Human rights Watch del 2017 che esclude l’esistenza di un conflitto armato), appaiano, di converso, del tutto generici (f. 6-7 della sentenza impugnata) con riguardo alla situazione personale esposta dal richiedente asilo (del quale non viene messa in discussione la credibilità, nell’analisi del racconto che lo vede protagonista dell’uccisione accidentale di una donna), mentre le Coi allegate dalla difesa del ricorrente (Rapporto Amnesty International 2017/2018; Report of U.S. Department del 2017) evidenziano una situazione carceraria (caratterizzata “da gravi violenze e torture”, “sistematiche violazioni dei diritti di difesa”, “condizioni di detenzione inumane e degradanti”, “trattenimenti in strutture penitenziarie fatiscenti e affollate, caratterizzata dall’assenza di servizi igienici e sanitari, nelle quali spesso i detenuti contraggono malattie quali l’HIV, la malaria o la tubercolosi che ne possono causare la morte) tale da imporre un radicale riesame della domanda sub specie del riconoscimento delle diverse fattispecie della protezione sussidiaria di cui al citato art. 14.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I., per non avere il Tribunale riconosciuto la protezione internazionale per motivi umanitari anche in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro Paese e dell’attuale situazione interna del Paese di origine.

2.1. La censura (in disparte l’evidente lapsus calami rappresentato dal riferimento dell’impugnazione “al Tribunale” e non alla pronuncia della Corte di appello) è fondata.

2.2. La motivazione adottata dal giudice territoriale, difatti, non è conforme a diritto (e si discosta dai principi ripetutamente affermati, in subiecta materia, da questa Corte regolatrice), discorrendo (f. 9 della sentenza impugnata) di fattori oggettivi di vulnerabilità quali guerre civili, colpi di Stato, catastrofi naturali, rischi di tortura o trattamenti degradanti riferibili ad una situazione di instabilità socio-politica e/o economica del Paese di provenienza, laddove una siffatta situazione sia tanto grave e generalizzata da creare un significativo vulnus agli interessi di rango primario della persona, ritenendo poi che le criticità presenti in Nigeria, con riferimento alla regione di provenienza del ricorrente, non sembra(va)no tali da dar luogo ad una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata.

2.3. A far data dalla sentenza 4455/2018 di questa Corte, difatti, la valutazione della domanda di protezione umanitaria costituisce oggetto di un giudizio di bilanciamento tra il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo ed il livello di tutela dei diritti fondamentali nel Paese di origine, che si concluda con l’accertamento di una effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento di quegli stessi diritti che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (in argomento, ex aliis, Cass. 1104/2019; Cass. 10286/2020; Cass. 10/2021).

2.4. Il riconoscimento della protezione umanitaria postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo, per il giudice del merito, di cooperare, attraverso l’acquisizione di COI attedibili e aggiornate, nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza sotto il diverso profilo della tutela dei diritti umani, in modo che ciascuna domanda venga esaminata, in tale precipua ottica, alla luce di informazioni complete, affidabili e aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

2.4.1. Al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è dunque tenuto ad indicare specificatamente le fonti, aggiornate al tempo della decisione in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto e il loro contenuto (Cass. n. 11312 del 2019) – senza incorrere nell’errore di utilizzarle limitatamente alla esclusione dell’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevante, va ripetuto, al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), dovendo di converso esaminarle, al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile.

2.5. Viene, per altro verso, totalmente omessa, nella specie, la pur necessaria valutazione della eventuale integrazione dello straniero (puntualmente allegata e specificamente indicata nel corpo del motivo in esame, alla quart’ultima pagina, e rappresentata dall’impegno in attività sociali, dalla collaborazione con la (OMISSIS) in attività di volontariato, formazione di una band musicale di cittadini africani, frequenza e correlati attestati di corsi di formazione lavorativa, titolarità di numerosi contratti di lavoro).

3. La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, che, in diversa composizione, esaminerà, in via principale, la domanda di protezione sussidiaria nei limiti sopra precisati, e, in subordine, quella di protezione umanitaria alla luce dei principi poc’anzi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Brescia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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